Ordinanza n. 290/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un volume tecnico interrato e/o seminterrato di 96 mq.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, gli ha ingiunto la demolizione, entro novanta giorni dalla notificazione, di un volume tecnico interrato e/o seminterrato di 96 mq., realizzato nell’ambito di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un’abitazione, previamente oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e SCIA in variante. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dell’ordinanza, poiché ha rilevato preliminarmente un vizio nella notificazione del ricorso: l’atto era stato notificato al Comune presso un indirizzo PEC risultante dall’elenco IPA, anziché presso l’indirizzo PEC comunicato al Ministero della Giustizia e inserito nel RegInde.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, poiché il Comune aveva comunicato al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione del ricorso avrebbe dovuto essere effettuata presso tale indirizzo RegInde. L’indirizzo IPA è utilizzabile soltanto quando l’amministrazione non abbia effettuato la comunicazione prevista per il RegInde. Tuttavia, il ricorso non è stato dichiarato inammissibile: il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato illegittimo l’inciso dell’art. 44, comma 4, c.p.a. relativo alla necessità che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Poiché il Comune non si è costituito, il giudice ha ordinato al ricorrente di rinotificare il ricorso presso l’indirizzo PEC RegInde indicato in motivazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026; nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito e sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione, ma non interpretato dal TAR in questa fase.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012
indirizzo di posta elettronica certificata, conforme a quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni
Impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC destinato a ricevere comunicazioni e notificazioni; quando tale indirizzo RegInde è stato comunicato, la notificazione degli atti processuali deve essere eseguita presso di esso.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter D.Lg.vo n. 82/2005
La disposizione consente la notificazione presso l’indirizzo IPA soltanto in caso di mancata indicazione dell’indirizzo dell’amministrazione nell’elenco RegInde.
se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l’eliminazione dell’inciso consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione senza subordinare tale rimedio alla non imputabilità dell’errore al notificante.
art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. nella l. n. 120/2020
Secondo il TAR, la disposizione ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, senza abrogare l’art. 16, comma 12, relativo al RegInde.
Richiamato quale base dell’elenco IPA, utilizzabile per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni quando manchi l’indirizzo PEC comunicato per il RegInde.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione ha comunicato al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione di un ricorso amministrativo deve essere effettuata presso l’indirizzo inserito nel RegInde; l’indirizzo IPA è utilizzabile soltanto in caso di mancata indicazione dell’amministrazione nel RegInde.
- La notificazione di un ricorso a una pubblica amministrazione presso un indirizzo IPA anziché presso l’indirizzo RegInde non determina necessariamente l’inammissibilità del ricorso quando l’amministrazione non si sia costituita: il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l’ordine di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. non è subordinato alla verifica che l’esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante.
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