Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (con istanza di rimessione alla Corte costituzionale per illegittimità dell’art.4 c.9 D.L.n.25/2025 alla luce della recente ordinanza n.3029/26 del Tar del Lazio – I bis) dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 28/05/2026 e della graduatoria finale di merito e dei relativi atti di approvazione, allo stato non conosciuti, tutti impugnati con il presente ricorso, relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Agrario” (128 unità) - codice B.2 sedi del Centro Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non include il nominativo di parte ricorrente (doc.1/2); dell’avviso di aggiornamento della posizione personale dei candidati pubblicato dall’Amministrazione sul Portale INPA in data 28/05/2026, da cui è emersa la mancata inclusione tra gli idonei dell’avviso di aggiornamento della posizione personale dei candidati pubblicato dall’Amministrazione sul Portale INPA in data 28/05/2026, da cui è emersa la mancata inclusione tra gli idonei per effetto dell’applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (doc.3); del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE AGRARIO” (128 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art.11 c.1 e c.5 la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art.35 c.5 ter del Decreto legislativo n.165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”) (doc.4); per quanto di ragione e se lesiva, della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE Agrario – codice di concorso sopra indicato - (art.5) (doc.5); ▪ per quanto di ragione e se lesiva, della delibera di riadozione, ora per allora, del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n.9488 e n.9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva (doc.6); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE AGRARIO” (128 unità) – codice B.2 sedi del Centro Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art.30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei vincitori, graduatoria finale e avviso di aggiornamento della posizione dei candidati pubblicati sul Portale INPA il 28 maggio 2026, nonché gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui non includono i ricorrenti tra gli idonei per effetto del limite del 20% dei posti messi a concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e soggetti gestori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 374 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’agricoltura, per il profilo di Ispettore Agrario della Sezione ICQRF, codice B.2 sedi del Centro Italia, hanno impugnato l’elenco dei vincitori, la graduatoria finale, l’avviso di aggiornamento della posizione personale dei candidati e gli atti presupposti, nella parte in cui non li hanno inclusi tra gli idonei. La mancata inclusione è stata ricondotta all’applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, cosiddetta norma taglia-idonei, recepito dal bando. È stata inoltre formulata istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, nonché domanda di accertamento dell’interesse all’inserimento o reinserimento in graduatoria e di condanna dell’amministrazione alla conseguente attività o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del necessario fumus boni iuris. In questa fase sommaria il Collegio ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti fossero quasi integralmente sovrapponibili a quelle già esaminate dalla stessa Sezione in controversie analoghe, definite con esito sfavorevole ai ricorrenti, richiamando quali precedenti conformi le sentenze n. 10971 del 15 giugno 2026 e n. 9212 del 18 maggio 2026 ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a. L’ordinanza non accoglie la richiesta cautelare e non dispone l’inserimento dei ricorrenti tra gli idonei; non risulta adottata una decisione definitiva sulle domande di annullamento, accertamento o risarcimento, né sulla prospettata questione di legittimità costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
20% dei posti messi a concorso
La disposizione è indicata come fondamento del limite applicato dall’amministrazione alla formazione dell’elenco degli idonei, comunemente denominato norma taglia-idonei.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
La disposizione è stata indicata dai ricorrenti come oggetto della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; l’ordinanza cautelare non esamina nel merito tale questione.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
È richiamato per giustificare il riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione nella motivazione dell’ordinanza.
È indicato nell’atto introduttivo quale base della domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance; la domanda non è esaminata in questa fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il difetto del necessario fumus è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Quando le censure cautelari sono quasi integralmente sovrapponibili a quelle già respinte dalla medesima sezione in controversie analoghe, il giudice può richiamare tali decisioni come precedenti conformi ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a., negando la tutela cautelare per carenza di fumus.
- La decisione cautelare che respinge la sospensione per difetto di fumus non definisce necessariamente le domande di annullamento, accertamento e risarcimento proposte nel giudizio di merito, né comporta di per sé una pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte.
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