Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (con istanza di rimessione alla Corte costituzionale per illegittimità dell’art.4 c.9 D.L.n.25/2025 alla luce della recente ordinanza n.3029/26 del Tar del Lazio – I bis) Per quanto di ragione, dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 28/05/2026 e della graduatoria finale di merito e dei relativi atti di approvazione, allo stato non conosciuti, tutti impugnati con il presente ricorso, relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Agrario” (128 unità) - codice B.3 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non include il nominativo di parte ricorrente (doc.1/2); Per quanto di ragione della rettifica della graduatoria pubblicata in data 25/06/2026 su INPA in merito profilo “Ispettore Agrario” (128 unità) e per il codice B.3 sedi del Sud Italia (doc.15); ▪ Per quanto di ragione, dell’avviso di aggiornamento della posizione personale dei candidati pubblicato dall’Amministrazione sul Portale INPA in data 28/05/2026, da cui è emersa la mancata inclusione tra gli idonei per effetto dell’applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (doc.3); ▪ per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE AGRARIO” (128 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art.11 c.1 e c.5 la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art.35 c.5 ter del Decreto legislativo n.165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”) (doc.4); ▪ per quanto di ragione e se lesiva, della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE Agrario – codice di concorso sopra indicato - (art.5) (doc.5); ▪ per quanto di ragione e se lesiva, della delibera di riadozione, ora per allora, del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n.9488 e n.9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva ; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE AGRARIO” (128 unità) – codice B.3 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art.30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”;

Giustizia amministrativa202607391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco dei vincitori e graduatoria del concorso per il profilo di Ispettore Agrario, nonché aggiornamento della posizione dei candidati che ha escluso i ricorrenti dagli idonei per applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 374 funzionari del Ministero dell'agricoltura, nella sezione ICQRF, profilo di Ispettore Agrario, codice B.3 per le sedi del Sud Italia. Hanno impugnato l'elenco dei vincitori, la graduatoria finale, la successiva rettifica, l'avviso di aggiornamento della posizione personale, il bando nella parte in cui limitava il numero degli idonei al 20% dei posti messi a concorso, nonché gli ulteriori atti della procedura. La contestazione deriva dalla mancata inclusione dei ricorrenti tra gli idonei in applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001. È stata inoltre prospettata un'istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, anche alla luce di una precedente ordinanza cautelare. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'inserimento o reinserimento in graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del necessario fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che le doglianze sono quasi integralmente sovrapponibili a quelle già esaminate dalla stessa Sezione in controversie analoghe, definite con il rigetto delle pretese e richiamate quali precedenti conformi ai sensi dell'art. 74, comma 1, c.p.a. Il giudice non ha quindi ravvisato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere gli atti concorsuali o disporre altre misure. L'ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento, reinserimento o risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    20% dei posti messi a concorso

    La disposizione è indicata come base normativa del limite applicato dall'amministrazione al numero dei candidati idonei, comunemente definito norma taglia-idonei.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025

    La disposizione è stata contestata dai ricorrenti e ne è stata chiesta la rimessione alla Corte costituzionale, ma l'ordinanza cautelare non svolge un esame specifico della relativa questione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    Consente, secondo il richiamo operato dal TAR, di motivare mediante riferimento a precedenti conformi nelle controversie con doglianze sostanzialmente analoghe.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance; la domanda risarcitoria non è stata decisa in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione degli atti amministrativi presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; in mancanza di una ragionevole previsione di fondatezza delle censure, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di procedere alla concessione della misura richiesta.
  • Quando le doglianze di un ricorso cautelare sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esaminate e respinte dalla stessa sezione in controversie analoghe, il giudice può richiamare i precedenti conformi ai sensi dell'art. 74, comma 1, c.p.a., traendone una motivazione sintetica del difetto di fumus.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus non definisce le domande di annullamento, reinserimento in graduatoria o risarcimento formulate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelarePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.