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Ordinanza

Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3

Per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 733/2022 emessa dal Tribunale di Avellino in data 26.4.2022 e depositata il 28.4.2022, dichiarata esecutiva e munita di formula esecutiva il 20.5.2022, notificata in forma esecutiva il 20.5.2022, con la quale il Tribunale adito, tra l’altro, condannava l’IACP di Avellino al pagamento, in favare dell’istante Avv. Antonio Rosania, dichiaratosi antistatario, di € 4.835,00 per compenso professionale oltre accessori di legge ed € 270,00 per esborsi; della sentenza n. 2116/2025 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 22.4.2025 e depositata il 29.4.2025, munita di attestazione di esecutorietà in data 14.5.2025, notificata in forma esecutiva il 14.5.2025, con la quale Corte di Appello di Napoli adita, tra l’altro, condannava l’IACP di Avellino al pagamento, in favare dell’istante Avv. Antonio Rosania, dichiaratosi antistatario, di € 2.906,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;

Giustizia amministrativa202600329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario recanti la condanna dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino al pagamento di compensi professionali ed esborsi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 733/2022 e della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2116/2025, entrambe esecutive e notificate in forma esecutiva, con condanna dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino al pagamento di somme in suo favore quale avvocato dichiaratosi antistatario. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile incompetenza funzionale della Sezione staccata di Salerno, ritenendo competente la sede di Napoli del TAR Campania. La questione deriva dal fatto che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli avrebbe sostituito la sentenza del Tribunale di Avellino, non essendosi limitata a una pronuncia in rito. Poiché il giudizio riguarda l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la competenza territoriale-funzionale dovrebbe individuarsi, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., in relazione alla sede del giudice che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si chiede l’esecuzione. La Corte d’Appello di Napoli ha sede nella circoscrizione della sede centrale di Napoli del TAR Campania e non in quella della Sezione staccata di Salerno.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito il giudizio di ottemperanza né ha definitivamente declinato la competenza. Ha rilevato una questione di incompetenza funzionale della Sezione staccata di Salerno e ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie sulla sola questione di competenza. Ha fissato la camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per il prosieguo, riservando all’esito ogni decisione. Il Collegio ha ritenuto, in via provvisoria, che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli abbia sostituito quella del Tribunale di Avellino e che, conseguentemente, la competenza spetti alla sede di Napoli del TAR Campania.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce natura funzionalmente inderogabile alla competenza del TAR nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per affermare che, nelle materie di competenza funzionale ai sensi dell’art. 14 c.p.a., la ripartizione delle controversie tra sede centrale del TAR e sezione staccata assume anch’essa rilievo di competenza funzionale.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua tra le controversie di ottemperanza quelle relative alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    Per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, radica la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza si radica presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si chiede l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
  • La competenza del TAR nei giudizi di ottemperanza è funzionalmente inderogabile; tale carattere rileva anche nella ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sua sezione staccata.
  • Quando una sentenza d’appello del giudice ordinario sostituisce la sentenza di primo grado e non si limita a definire il giudizio con una pronuncia in rito, ai fini dell’ottemperanza assume rilievo la sede della corte d’appello che ha emesso la decisione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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