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Ordinanza

Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione della Regione Lazio 27 marzo 2024 n. G03505, pubblicata sul bollettino della Regione Lazio n. 9 del 9 aprile 2024, recante “Determinazione tariffa di consuntivo per l’annualità 2020 di accesso all’impianto di Trattamento Meccanico (WT1) sito in via Rocca Cencia civ. 273 Roma, della società Porcarelli Gino & C. S.r.l. ai sensi del decreto commissariale n. 15 dell’11/03/2005” e della relativa Relazione istruttoria per il calcolo della tariffa allegata, di cui è stata chiesta l’applicazione con comunicazione pec della società Porcarelli del 15 luglio 2024; - della determinazione della Regione Lazio 20 novembre 2023 n. G15475, recante “Determinazione tariffa di consuntivo per l’annualità 2021 di accesso all’impianto di Trattamento Meccanico (WT1) sito in via Rocca Cencia civ. 273 Roma, della società Porcarelli Gino & C. S.r.l. ai sensi del decreto commissariale n. 15 dell’11/03/2005”, e della relativa Relazione istruttoria allegata, di cui è stata chiesta l’applicazione con comunicazione pec della società Porcarelli del 15 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai precedenti, anche se non conosciuto dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202410248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni regionali di consuntivazione delle tariffe di accesso a un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti per le annualità 2020 e 2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le determinazioni della Regione Lazio relative alla tariffa di consuntivo per l'accesso, negli anni 2020 e 2021, a un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, nonché le relative relazioni istruttorie e gli atti connessi. Nel corso del giudizio, il verificatore nominato dal TAR ha chiesto di depositare ulteriore documentazione di supporto alla relazione finale, contenuta in tre cartelle compresse per una dimensione complessiva di circa 715 MB. Poiché i tentativi di deposito secondo le modalità telematiche ordinarie erano risultati infruttuosi, il verificatore ha chiesto di trasmettere la documentazione via e-mail all'Ufficio relazioni con il pubblico o via PEC alla Sezione. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda esclusivamente le modalità di acquisizione della documentazione nel fascicolo processuale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la richiesta di deposito mediante e-mail o PEC indirizzata agli uffici della Sezione. Ha rilevato che l'art. 136, comma 2, c.p.a. consente la dispensa dal deposito telematico soltanto in presenza di situazioni eccezionali, oggettivamente riscontrabili e specificamente motivate. Tale disciplina deve essere coordinata con le regole tecniche del processo amministrativo telematico, che prevedono il sistema di upload quando il deposito ordinario non sia possibile per ragioni tecniche o per le dimensioni dei documenti. I limiti dimensionali possono essere rispettati mediante l'utilizzo di più PEC o più caricamenti in upload e, di regola, mediante il frazionamento dei documenti, salvo oggettive ragioni che ne impediscano la separazione. Nel caso concreto non erano state rappresentate ragioni ostative al frazionamento della documentazione. L'invio diretto agli uffici non avrebbe inoltre consentito l'acquisizione automatica dei file nel fascicolo telematico, con pregiudizio per la conoscibilità della documentazione da parte di tutte le parti e per il contraddittorio. Il TAR ha quindi fornito al verificatore le indicazioni operative per procedere al deposito tramite le modalità telematiche previste, riservandosi di valutare un'ulteriore istanza qualora emergessero specifiche ragioni ostative al frazionamento.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    in casi eccezionali riconducibili anche alla ricorrenza di particolari esigenze di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il magistrato possa dispensare, sulla base di provvedimento motivato, dall'obbligo del deposito con modalità telematiche

    La dispensa dal deposito telematico costituisce eccezione alla regola generale e può essere disposta solo in presenza di situazioni eccezionali, oggettivamente riscontrabili e specificamente motivate.

  • art. 9, comma 6, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    nelle ipotesi in cui per ragioni tecniche o per le particolari dimensioni del documento non sia possibile operare con le modalità telematiche ordinarie

    Quando il deposito ordinario non è possibile per ragioni tecniche o per le dimensioni dei documenti, deve essere utilizzato il sistema di upload previsto dalle regole tecniche.

  • art. 8 dell'Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    Il sistema di upload costituisce modalità telematica alternativa per il deposito di documenti che non possano essere trasmessi con le modalità ordinarie.

  • decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato n. 154 del 23 dicembre 2016

    la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC; la dimensione del singolo file caricato mediante upload non può superare i 30 MB, con una dimensione complessiva di 50 MB per ciascun caricamento

    I limiti dimensionali del deposito devono essere rispettati mediante più invii PEC o upload e, ove possibile, mediante frazionamento dei singoli documenti.

  • art. 13, comma 1, Allegato 2 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'adozione del decreto recante i limiti tecnici del deposito telematico.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico il deposito con modalità telematiche è tendenzialmente inderogabile; il deposito mediante modalità diverse costituisce eccezione e può essere autorizzato soltanto in presenza di ragioni eccezionali, oggettivamente riscontrabili e adeguatamente motivate.
  • La mera difficoltà o gravosità del deposito di documentazione di grandi dimensioni non giustifica, di per sé, la dispensa dal deposito telematico quando siano concretamente praticabili più invii PEC, più caricamenti in upload o il frazionamento dei documenti.
  • Prima di autorizzare modalità di deposito estranee al fascicolo telematico, il giudice deve verificare se la documentazione possa essere ricondotta ai limiti tecnici mediante il frazionamento, salvo che siano rappresentate specifiche e oggettive ragioni che ne impediscano la separazione.
  • Il deposito deve assicurare l'integrale acquisizione della documentazione nel fascicolo telematico, poiché tale modalità è necessaria a garantire la conoscibilità degli atti da parte di tutte le parti e l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Non può essere posto a carico degli uffici giudiziari il compito di ricevere documentazione tramite e-mail o PEC e di provvedere successivamente al suo inserimento nel fascicolo, né quello di frazionare i file, trattandosi di attività estranee alle loro funzioni.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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