Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (con istanza di rimessione alla Corte costituzionale per illegittimità dell’art.4 c.9 D.L.n.25/2025 alla luce della recente ordinanza n.3029/26 del Tar del Lazio – I bis) Per quanto di ragione, dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 28/05/2026 e della graduatoria finale di merito e dei relativi atti di approvazione, allo stato non conosciuti, tutti impugnati con il presente ricorso, relativi alla sezione “Agricoltura” (112 unità) e al profilo “funzionario amministrativo giuridico” (18 unità) - codice A.3 del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non include il nominativo di parte ricorrente (doc.1/2); ▪ Per quanto di ragione, dell’avviso di aggiornamento della posizione personale dei candidati – codice A.3 - pubblicato dall’Amministrazione sul Portale INPA in data 28/05/2026, da cui è emersa la mancata inclusione tra gli idonei per effetto dell’applicazione del limite previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (doc.3); ▪ per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) Sezione “Agricoltura” e profilo “funzionario amministrativo giuridico” (18 unità) – codice A.3, laddove prevede all’art.11 c.1 e c.5 la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art.35 c.5 ter del Decreto legislativo n.165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”) (doc.4) per quanto di ragione e se lesiva, della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF (doc.5); ▪ per quanto di ragione e se lesiva, della delibera di riadozione, ora per allora, del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025, con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n.9488 e n.9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva (doc.6); ▪ nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui al profilo “funzionario amministrativo giuridico” (18 unità) - codice A.3 “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, E LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei vincitori e graduatoria del concorso, nonché avviso di aggiornamento della posizione dei candidati, nella parte in cui non includono i ricorrenti tra gli idonei per applicazione del limite del 20% previsto dalla cosiddetta norma taglia idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di personale non dirigenziale nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, con riferimento al profilo di funzionario amministrativo giuridico, hanno impugnato l'elenco dei vincitori, la graduatoria finale, l'avviso di aggiornamento della posizione personale pubblicato sul portale INPA e, per quanto lesivi, il bando e gli atti di modifica e riadozione del bando. Hanno contestato la mancata inclusione tra gli idonei, ritenendo illegittima l'applicazione del limite previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché dedotto l'illegittimità dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, chiedendone la rimessione alla Corte costituzionale. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell'interesse all'inserimento o reinserimento in graduatoria e di condanna dell'amministrazione a provvedere, ovvero al risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris. Ha osservato che le doglianze dei ricorrenti sono quasi totalmente speculari a quelle già esaminate dalla Sezione in controversie analoghe, definite con esiti sfavorevoli ai ricorrenti e richiamate come precedenti conformi ai sensi dell'art. 74, comma 1, c.p.a. In particolare, il giudice non ha ravvisato, allo stato, elementi tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
20% dei posti messi a concorso
La disposizione, applicata dall'amministrazione, limita il numero dei candidati idonei inseribili nella graduatoria concorsuale; la legittimità della sua applicazione è stata contestata dai ricorrenti, ma il TAR non ha ravvisato nella fase cautelare il fumus necessario a sospendere gli atti.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
La disposizione è stata indicata dai ricorrenti come oggetto di censura costituzionale, ma l'ordinanza non dispone la rimessione alla Corte costituzionale e non ne svolge un esame specifico.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Consente, nella motivazione della sentenza in forma semplificata, il richiamo a precedenti conformi; la Sezione richiama tale previsione per fondare il riferimento a proprie precedenti decisioni su ricorsi analoghi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione cautelare prevista dalla norma, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; in mancanza di una plausibile fondatezza delle censure, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il giudice cautelare può valorizzare, ai fini della sommaria valutazione del fumus, precedenti conformi della medesima Sezione riguardanti doglianze quasi totalmente sovrapponibili a quelle oggetto del ricorso.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce nel merito le domande di annullamento, accertamento e risarcimento proposte con il ricorso.
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