Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una imprenditrice individuale operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento femminile, calzature e accessori, con cui l'Ufficio ha rideterminato, con metodo analitico-induttivo, reddito, valore della produzione netta e volume d'affari per l'anno d'imposta 2009, contestando maggiori ricavi. La contribuente ha impugnato l'atto: il primo giudice ha accolto il ricorso, ma la decisione è stata riformata in appello dalla CTR Abruzzo, che ha ritenuto sostanzialmente fondata la ripresa fiscale, pur con una rielaborazione dei calcoli. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla rettifica IVA/IRAP, per avere la CTR ritenuto legittimo un accertamento basato su un campione di soli 38 articoli su oltre 4.000; (3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle concrete modalità di determinazione della percentuale di ricarico. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello obiettivamente perplessa e irriducibilmente contraddittoria, quindi affetta da nullità per violazione del minimo costituzionale della motivazione. Il primo motivo ha assorbito gli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e per una congrua motivazione; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.
consente di denunciare insieme violazione di legge e nullità della sentenza per vizio motivazionale quando la motivazione manchi del tutto o sia apparente/contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
il controllo di legittimità sul vizio di omesso esame resta distinto, ma nel caso concreto è assorbito dall'accoglimento del vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
motivazione della sentenza
la sentenza è nulla se priva del requisito essenziale della motivazione, secondo il minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme: mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile, motivazione apparente o perplessa/incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4) D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario corrisponde all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quanto al requisito della motivazione della decisione.
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo contestato dalla contribuente.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
norma posta a base della rettifica IVA mediante accertamento contestato.
art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997
norma posta a base della rettifica del valore della produzione netta ai fini IRAP.
consente la cassazione con rinvio quando è necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
regola la cassazione con rinvio e i poteri del giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio tributario in cassazione e per il rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale: la decisione è nulla solo se manca del tutto la motivazione, se presenta contrasti irriducibili o se è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere la ratio decidendi; se la decisione contiene passaggi tra loro incompatibili o non chiarisce le ragioni della conferma o della riduzione della pretesa fiscale, la nullità è rilevabile in cassazione.
- Quando la sentenza di merito segnala criticità dell'accertamento fiscale ma poi conclude con affermazioni oscure o logicamente incoerenti sui criteri di ricalcolo, il vizio motivazionale travolge la decisione e assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve valutare coerenza logica, congruità e rappresentatività del campione di beni utilizzato dall'Ufficio, nonché la pertinenza dei dati posti a base del ricarico; un semplice richiamo a calcoli non spiegati non basta a sostenere la pretesa.
- Se la cassazione accoglie il ricorso per vizio di motivazione e dispone il rinvio, il nuovo giudice deve riesaminare la controversia fornendo una motivazione completa e coerente, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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