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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente di azienda metalmeccanica per il pagamento di maggiorazioni retributive legate al lavoro su turni avvicendati, calcolate anche sulla mezz'ora retribuita destinata alla refezione prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria, in assenza di deroga ad opera di un accordo sindacale aziendale sui 21 turni del 9 maggio 2007. Il datore di lavoro proponeva opposizione, ma il Tribunale la rigettava e la Corte d'appello confermava, ritenendo che la mezz'ora mensa rientrasse nell'orario di lavoro e che non vi fosse stata rinuncia tacita del lavoratore né un uso aziendale idoneo a escludere la maggiorazione. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la perdita della situazione soggettiva nonostante la prolungata inerzia del lavoratore e l'affidamento in buona fede ingenerato nella controparte; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero stati considerati elementi idonei a qualificare l'inerzia come rinuncia tacita, tra cui la mancata rivendicazione individuale o collettiva e la costante mancata contabilizzazione delle maggiorazioni in sede aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che la mera inerzia del titolare del diritto non integra rinuncia tacita, occorrendo comportamenti concludenti univoci. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato anche perché la decisione di appello era resa in una situazione di doppia conforme e perché i giudici di merito avevano comunque esaminato i fatti rilevanti, tra cui l'accordo del 2007, le prove testimoniali e l'ignoranza del lavoratore circa il diritto azionato. È stata quindi confermata la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una violazione dei doveri di correttezza nella dinamica del rapporto obbligatorio; la Corte ribadisce che non basta la mera inerzia del creditore a fondare una rinuncia tacita

  • art. 1225 c.c.

    invocato nel ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi

  • art. 1227 c.c.

    invocato nel ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza dell'affidamento della controparte; la Corte esclude che la tolleranza o il ritardo possano, di per sé, estinguere il diritto

  • art. 360 c.p.c.

    la censura formulata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato, quanto al vizio motivazionale, nei termini indicati dalla norma e dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 5, comma 8, CCNL Metalmeccanici Industria

    prevede la mezz'ora di refezione rilevante ai fini del calcolo delle maggiorazioni retributive nel caso esaminato

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria

    base contrattuale della pretesa retributiva del lavoratore, confermata nei gradi di merito

Massime di principio

  • La mera inerzia del titolare di un diritto, anche se protratta nel tempo e anche se abbia ingenerato una aspettativa nella controparte, non equivale di per sé a rinuncia tacita: occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto.
  • Il ritardo nell'esercizio del diritto può rilevare, in linea generale, sul piano della prescrizione, ma non consente automaticamente di escludere la tutela giudiziale del diritto stesso per asserita perdita della situazione soggettiva.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sovrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Gli usi aziendali possono integrare o migliorare il trattamento collettivo solo se comportano un vantaggio per i lavoratori; non possono invece consolidare una disciplina peggiorativa o derogare in malam partem alla contrattazione collettiva.
  • La tolleranza del creditore verso un inadempimento o verso la mancata corresponsione di una voce retributiva non può, da sola, essere interpretata come acquiescenza o modificazione tacita del regolamento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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