Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'atto di accertamento riguardava l'anno d'imposta 2011 e contestava al contribuente l'emissione/ricezione di fatture relative a operazioni inesistenti, nonché la non corretta applicazione del regime del reverse charge con riferimento a due fatture, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. La contestazione si fondava sul verbale di constatazione della Guardia di finanza, che aveva rilevato uno scostamento tra le quantità di materiali inerti risultanti vendute e quelle disponibili sulla base di rimanenze iniziali e acquisti. In Cassazione il contribuente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o comunque non intelligibile, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione di primo grado, peraltro priva di un reale percorso logico; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in combinato con gli artt. 2697, 2727, 2729, 115 e 116 c.p.c. e c.c., assumendo che gli elementi valorizzati dall'Ufficio non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti e che la ricostruzione del costo medio di acquisto fosse basata su dati tecnici/non di comune esperienza, oltre a contestare il calcolo seguito dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché connessi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione meramente apparente o incomprensibile: la CTR, pur sinteticamente, aveva indicato che la determinazione dell'Ufficio si fondava sulla documentazione contabile fornita dallo stesso contribuente e che il diverso calcolo proposto da quest'ultimo era arbitrario. Ha inoltre affermato che la censura sulla prova presuntiva era inammissibilmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, poiché la CTR aveva espressamente ritenuto attendibile il calcolo dell'Ufficio e il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato evocato come norma-processo per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta adeguata.
la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato la questione devoluta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento induttivo/presuntivo; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione degli elementi indiziari da parte del giudice di merito.
evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni, poiché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di gravità, precisione e concordanza compiuta dal giudice di merito se questa è logicamente motivata.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha affermato che la censura è ammissibile solo se il giudice fondi la decisione su presunzioni prive dei requisiti legali, non quando si proponga una diversa lettura dei fatti.
la Corte ha ribadito che il giudice non deve dare conto di ogni singola prova, ma solo degli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.
richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha precisato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione della sentenza tributaria può essere molto sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e indichi gli elementi essenziali su cui essa si fonda; il rinvio alle ragioni della sentenza di primo grado è ammissibile se rende comunque intellegibile il percorso logico seguito.
- La censura in cassazione sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si deduca che il giudice di merito ha applicato il ragionamento presuntivo in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su fatti storici inidonei a sorreggerlo; non è invece consentito sollecitare una diversa inferenza probabilistica o una nuova ricostruzione del fatto.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove che ritiene più attendibili, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni argomento difensivo delle parti, purché esponga in modo logico e coerente gli elementi decisivi posti a base della statuizione.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sul significato delle risultanze probatorie: se la motivazione indica gli elementi essenziali e la scelta tra due ricostruzioni fattuali è logicamente giustificata, la decisione non è sindacabile solo perché la parte propone una diversa lettura dei dati contabili o indiziari.
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