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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'atto di accertamento riguardava l'anno d'imposta 2011 e contestava al contribuente l'emissione/ricezione di fatture relative a operazioni inesistenti, nonché la non corretta applicazione del regime del reverse charge con riferimento a due fatture, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. La contestazione si fondava sul verbale di constatazione della Guardia di finanza, che aveva rilevato uno scostamento tra le quantità di materiali inerti risultanti vendute e quelle disponibili sulla base di rimanenze iniziali e acquisti. In Cassazione il contribuente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o comunque non intelligibile, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione di primo grado, peraltro priva di un reale percorso logico; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, in combinato con gli artt. 2697, 2727, 2729, 115 e 116 c.p.c. e c.c., assumendo che gli elementi valorizzati dall'Ufficio non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti e che la ricostruzione del costo medio di acquisto fosse basata su dati tecnici/non di comune esperienza, oltre a contestare il calcolo seguito dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché connessi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione meramente apparente o incomprensibile: la CTR, pur sinteticamente, aveva indicato che la determinazione dell'Ufficio si fondava sulla documentazione contabile fornita dallo stesso contribuente e che il diverso calcolo proposto da quest'ultimo era arbitrario. Ha inoltre affermato che la censura sulla prova presuntiva era inammissibilmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, poiché la CTR aveva espressamente ritenuto attendibile il calcolo dell'Ufficio e il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato evocato come norma-processo per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato la questione devoluta.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base dell'accertamento induttivo/presuntivo; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione degli elementi indiziari da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni, poiché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di gravità, precisione e concordanza compiuta dal giudice di merito se questa è logicamente motivata.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha affermato che la censura è ammissibile solo se il giudice fondi la decisione su presunzioni prive dei requisiti legali, non quando si proponga una diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il giudice non deve dare conto di ogni singola prova, ma solo degli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha precisato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione della sentenza tributaria può essere molto sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e indichi gli elementi essenziali su cui essa si fonda; il rinvio alle ragioni della sentenza di primo grado è ammissibile se rende comunque intellegibile il percorso logico seguito.
  • La censura in cassazione sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si deduca che il giudice di merito ha applicato il ragionamento presuntivo in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su fatti storici inidonei a sorreggerlo; non è invece consentito sollecitare una diversa inferenza probabilistica o una nuova ricostruzione del fatto.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove che ritiene più attendibili, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni argomento difensivo delle parti, purché esponga in modo logico e coerente gli elementi decisivi posti a base della statuizione.
  • Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sul significato delle risultanze probatorie: se la motivazione indica gli elementi essenziali e la scelta tra due ricostruzioni fattuali è logicamente giustificata, la decisione non è sindacabile solo perché la parte propone una diversa lettura dei dati contabili o indiziari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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