Cassazione Civile, Ordinanza n. 06522/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria e della cartella/ruolo per imposte e sanzioni relative all'anno d'imposta 2001, derivanti dall'omesso integrale pagamento delle rate di una definizione agevolata ex art. 9-bis della l. n. 289/2002. Il contribuente sosteneva che, essendo residente in un Comune siciliano interessato dal sisma del 2002, dovesse operare la sospensione degli adempimenti tributari prevista dalla normativa emergenziale e che tale sospensione si estendesse anche alle rate del condono. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione. In cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 9-bis l. n. 289/2002, dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 245/2002 conv. in l. n. 286/2002, dei decreti ministeriali 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005 e dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, sostenendo che il condono ex art. 9-bis si perfeziona solo con l'integrale pagamento di tutte le rate e che non può attribuirsi rilievo al pagamento parziale; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita carenza di motivazione, ritenuta meramente apodittica sulla natura tributaria del debito e sulla disciplina condonistica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la CTR aveva espresso chiaramente la ratio decidendi: applicazione della sospensione dei termini di adempimento anche alle rate dovute in base all'adesione al condono. Ha poi respinto il primo motivo, aderendo al consolidato orientamento secondo cui la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, prevista per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici, si applica anche alle rate di condono non pagate e poi iscritte a ruolo. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità; non ha applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato in favore di un'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione agevolata richiamata è stata considerata un rapporto di natura tributaria; la sospensione emergenziale dei termini di adempimento si applica anche alle rate dovute in base all'adesione al condono.
art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. in l. 27 dicembre 2002, n. 286
La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo.
d.m. 14 novembre 2002
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina emergenziale; non ha impedito l'applicazione della sospensione alle rate di condono.
d.m. 17 maggio 2005
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della normativa sulla sospensione degli adempimenti tributari.
art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ha ritenuto che impedisse l'operatività del principio consolidato sulla sospensione.
art. 36 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546
La sentenza è stata ritenuta sufficientemente motivata; non ricorre motivazione apparente.
art. 9, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212
Interpretato in combinato disposto con la normativa emergenziale come base della sospensione dei termini di adempimento, estesa anche alle rate di condono.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie emergenziali, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari si estende anche alle rate di condono non versate e poi iscritte a ruolo, quando la disciplina non preveda espressamente eccezioni.
- La disciplina emergenziale va interpretata in modo letterale, logico e costituzionalmente orientato, privilegiando la finalità di favorire i contribuenti colpiti da eventi eccezionali o imprevedibili.
- La motivazione è solo apparente quando il fondamento decisorio è impercettibile; non lo è quando dalla sentenza emerge con chiarezza la ratio che sorregge la decisione, anche se sintetica.
- Il perfezionamento della definizione agevolata non esclude, di per sé, l'operatività di sospensioni normative dei termini di pagamento previste per specifiche aree territoriali o eventi straordinari.
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