Cassazione Civile, Ordinanza n. 29069/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava avvisi di accertamento relativi a ICI per il 2011 e IMU per il 2012, 2013 e 2014, sostenendo che la rendita catastale non rappresentasse correttamente la situazione di fatto e la consistenza dell'immobile, già mutata in epoca anteriore al 2000. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che la modifica catastale presentata con Docfa nel 2017 producesse effetti fiscali solo da quel momento e non per le annualità precedenti. In cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. per avere la CTR valorizzato il momento di presentazione del Docfa anziché quello di insorgenza del presupposto impositivo; violazione dell'art. 53 Cost. per essere state applicate imposte su dati non rispondenti alla realtà; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 3, comma 58, l. n. 662/1996; violazione della medesima norma per la mancata richiesta comunale di aggiornamento/classificazione dell'immobile.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la contribuente, in pendenza di giudizio di cassazione, ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022, attestando il pagamento della prima rata. Richiamata la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e il regolamento comunale di Torino che la aveva estesa ai tributi comunali, la Corte ha rilevato che non risultava ancora adottato un diniego della definizione e che la dichiarazione di estinzione era quindi ammissibile. Ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento, con spese a carico di chi le aveva anticipate e senza applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla individuazione del momento rilevante per l'applicazione del tributo
art. 53 Cost.
invocato per sostenere che l'imposizione debba colpire una capacità contributiva effettiva e non dati catastali non corrispondenti alla realtà
invocato per denunciare omessa pronuncia su una specifica questione dedotta in appello
art. 3, comma 58, l. n. 662/1996
richiamato quale norma sulla richiesta di classificazione/aggiornamento catastale dell'immobile
art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022
individua la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzabile anche in cassazione se parte è l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
art. 1, commi 194 e 198, l. n. 197/2022
base per dichiarare l'estinzione del procedimento a seguito di domanda di definizione e pagamento della prima rata
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate
art. 1, comma 201, l. n. 197/2022
consente l'impugnazione del diniego di definizione agevolata e la revocazione della dichiarazione di estinzione nei termini previsti
d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56
ha novellato il testo dell'art. 1, comma 194, l. n. 197/2022 richiamato dalla Corte
Regolamento del Comune di Torino per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
ha esteso ai tributi comunali la definizione agevolata e stabilito che si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata nei termini fissati
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
ricordato anche per escludere che le spese seguano un criterio diverso da quello dell'anticipazione
doppio contributo unificato
escluso perché misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando correttamente richiesta e accompagnata dal versamento previsto, comporta l'estinzione del giudizio senza esame del merito delle censure.
- Se l'ente impositore non ha ancora adottato un diniego della definizione agevolata, la dichiarazione del contribuente e la documentazione di pagamento possono essere sufficienti per dichiarare l'estinzione del procedimento.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla legge e dall'eventuale regolamento dell'ente locale.
- Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la relativa misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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