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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29069/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava avvisi di accertamento relativi a ICI per il 2011 e IMU per il 2012, 2013 e 2014, sostenendo che la rendita catastale non rappresentasse correttamente la situazione di fatto e la consistenza dell'immobile, già mutata in epoca anteriore al 2000. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che la modifica catastale presentata con Docfa nel 2017 producesse effetti fiscali solo da quel momento e non per le annualità precedenti. In cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. per avere la CTR valorizzato il momento di presentazione del Docfa anziché quello di insorgenza del presupposto impositivo; violazione dell'art. 53 Cost. per essere state applicate imposte su dati non rispondenti alla realtà; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 3, comma 58, l. n. 662/1996; violazione della medesima norma per la mancata richiesta comunale di aggiornamento/classificazione dell'immobile.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la contribuente, in pendenza di giudizio di cassazione, ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022, attestando il pagamento della prima rata. Richiamata la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e il regolamento comunale di Torino che la aveva estesa ai tributi comunali, la Corte ha rilevato che non risultava ancora adottato un diniego della definizione e che la dichiarazione di estinzione era quindi ammissibile. Ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento, con spese a carico di chi le aveva anticipate e senza applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro della censura sulla individuazione del momento rilevante per l'applicazione del tributo

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere che l'imposizione debba colpire una capacità contributiva effettiva e non dati catastali non corrispondenti alla realtà

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia su una specifica questione dedotta in appello

  • art. 3, comma 58, l. n. 662/1996

    richiamato quale norma sulla richiesta di classificazione/aggiornamento catastale dell'immobile

  • art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022

    individua la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzabile anche in cassazione se parte è l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

  • art. 1, commi 194 e 198, l. n. 197/2022

    base per dichiarare l'estinzione del procedimento a seguito di domanda di definizione e pagamento della prima rata

  • art. 1, comma 197, l. n. 197/2022

    prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate

  • art. 1, comma 201, l. n. 197/2022

    consente l'impugnazione del diniego di definizione agevolata e la revocazione della dichiarazione di estinzione nei termini previsti

  • d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. a), conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56

    ha novellato il testo dell'art. 1, comma 194, l. n. 197/2022 richiamato dalla Corte

  • Regolamento del Comune di Torino per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

    ha esteso ai tributi comunali la definizione agevolata e stabilito che si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata nei termini fissati

  • art. 1, comma 197, l. n. 197/2022

    ricordato anche per escludere che le spese seguano un criterio diverso da quello dell'anticipazione

  • doppio contributo unificato

    escluso perché misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando correttamente richiesta e accompagnata dal versamento previsto, comporta l'estinzione del giudizio senza esame del merito delle censure.
  • Se l'ente impositore non ha ancora adottato un diniego della definizione agevolata, la dichiarazione del contribuente e la documentazione di pagamento possono essere sufficienti per dichiarare l'estinzione del procedimento.
  • La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla legge e dall'eventuale regolamento dell'ente locale.
  • Il doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la relativa misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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