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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’IVA sulla TIA e decidendo nel merito con conferma della non debenza dell’IVA sulla TIA-1 per l’anno 2009. I primi tre motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’accoglimento parziale e della natura controversa della questione risolta in sede di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento relativo alla TIA per l’anno 2009, nel quale veniva richiesta anche l’IVA sulla tariffa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, limitatamente alla pretesa IVA; la CTR, in riforma, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: (1) deduceva la prescrizione/decadenza della pretesa e la motivazione apparente, sostenendo che l’avviso fosse stato notificato oltre il quinquennio; la Corte ha rilevato che, ai fini del termine di decadenza, rileva la data di spedizione del plico e non quella di consegna successiva al destinatario; (2) deduceva la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti tributari automatizzati e degli artt. 2697, 112, 115 e 116 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato, perché è sufficiente l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile; (3) lamentava la nullità della sentenza e l’inesistenza della notifica per mancata sottoscrizione del messo notificatore e per l’assenza del numero cronologico; la Corte ha escluso l’invalidità della notifica, rilevando che la mancata sottoscrizione dell’addetto postale non incide sulla validità se la raccomandata è munita dei timbri idonei a garantirne la riferibilità; (4) contestava l’assoggettamento a IVA della TIA, e su questo punto la Corte ha rilevato che non risultava un appello incidentale o un appello della società sul capo favorevole al contribuente e, comunque, che per la TIA-1 l’IVA non è dovuta, trattandosi di tributo e non di corrispettivo di prestazioni imponibili.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    per il rispetto del termine rileva, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione, la data di consegna del plico all’ufficio postale da parte del mittente, non quella della successiva effettiva consegna al destinatario

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    negli atti di liquidazione e accertamento di tributi locali formati con sistemi informativi automatizzati, alla firma autografa è equiparata l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché questi sia individuato con apposito provvedimento dirigenziale

  • art. 148 c.p.c.

    la censura sulla notificazione è infondata perché la mancata sottoscrizione dell’addetto postale non determina, di per sé, invalidità della notifica dell’atto tributario se la raccomandata risulta comunque riferibile al soggetto che ha curato l’incombente notificatorio

  • L. 890/1992

    richiamata in tema di notifica degli atti, ma la Corte esclude l’inesistenza o invalidità della notificazione nel caso concreto

  • art. 238, d.lgs. 152/2006

    richiamato dal ricorrente per contestare l’IVA sulla TIA; la Corte afferma che per la TIA-1 l’IVA non è dovuta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di ricorso per denuncia di violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova e sulla legittimità dell’atto; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa il vizio denunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la censura

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la censura

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla decadenza del potere di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine conta la data di consegna dell’atto all’ufficio postale da parte del mittente, in applicazione della scissione degli effetti della notificazione, e non la data di ricezione finale da parte del contribuente.
  • Negli atti di accertamento dei tributi locali formati in via automatizzata, la sottoscrizione autografa può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché il responsabile sia individuato con apposito provvedimento dirigenziale.
  • La mancata sottoscrizione dell’addetto postale o del messo notificatore non comporta, di per sé, l’inesistenza o l’invalidità della notifica, se dagli elementi formali dell’atto e della relata risulta comunque la sicura riferibilità dell’attività notificatoria all’ufficio competente.
  • La TIA-1 ha natura tributaria e non costituisce corrispettivo di prestazioni imponibili; ne consegue che non è assoggettabile a IVA per l’anno di riferimento in cui si applica tale disciplina.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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