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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37209/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha disposto la revisione parziale del classamento di un'unità immobiliare sita in Roma, in applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, per il significativo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello medio delle microzone comunali. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, con quattro motivi, che la motivazione era solo apparente e insufficiente perché limitata al richiamo dello scostamento di valori della microzona e a formule generiche sulla rivalutazione immobiliare, senza indicare i concreti fattori posizionali ed edilizi riferiti al singolo immobile; ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e violazione dell'onere probatorio, omesso esame della perizia di parte e vizio di motivazione della sentenza di appello. L'Agenzia si è difesa sostenendo la sufficienza della motivazione dell'avviso e la correttezza del riclassamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla carenza di motivazione dell'avviso di riclassamento. Ha ribadito che, pur essendo sufficiente per attivare la procedura il riscontro dello scostamento significativo tra i valori medi di microzona, l'atto che attribuisce la nuova rendita deve anche spiegare in che modo quel mutato assetto di valori incida sulla specifica unità immobiliare, con riferimento ai suoi concreti elementi posizionali ed edilizi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."

    La revisione è giustificata dal significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali; tuttavia questo dato non esaurisce l'obbligo motivazionale dell'atto di riclassamento della singola unità.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    È richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, che nel caso di revisione del classamento deve essere specifico e non meramente stereotipato.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione alla corretta imposizione e alla necessità di un adeguato fondamento istruttorio dell'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti del riclassamento.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla pretesa omessa valutazione della perizia di parte prodotta in giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per denunciare il vizio motivazionale della decisione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost., comma 6

    È richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza di appello.

  • d.P.R. n. 138/1998, artt. 1, 2, 4, 5, 8

    Le disposizioni sono lette come sistema che definisce microzona, criteri di classamento, fattore posizionale e fattore edilizio; la motivazione dell'avviso deve raccordare il mutato valore medio di microzona con la concreta incidenza sulla singola unità immobiliare.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto legittimante è lo scostamento significativo tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello medio comunale, ma l'avviso destinato al singolo immobile deve motivare anche la concreta ricaduta di tale scostamento sulla specifica unità.
  • L'obbligo di motivazione degli atti di riclassamento è modulato in modo rigoroso in ragione della complessità della fattispecie: non bastano formule generiche o la mera riproduzione del dato normativo, occorrendo l'indicazione degli elementi di fatto che incidono sul classamento della singola unità.
  • Nel classamento catastale la motivazione deve dare conto, oltre al fattore posizionale riferito alla microzona, anche degli specifici fattori edilizi dell'immobile, quando questi siano rilevanti per spiegare la classe e la rendita attribuite.
  • Quando la controversia verte sulla sola insufficienza motivazionale dell'avviso e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
  • In materia tributaria, l'onere dell'Amministrazione non si esaurisce nell'allegare il presupposto generale del potere impositivo, ma comprende la dimostrazione delle concrete ragioni che giustificano il provvedimento sul bene specifico.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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