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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21650/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria: il primo nei confronti della società estinta, per maggiori IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008; il secondo nei confronti della socia accomandante, per il reddito di partecipazione con conseguenti maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale. La contribuente impugnava entrambi gli atti; in primo grado i ricorsi venivano rigettati, mentre in appello la decisione veniva riformata e l'avviso emesso nei confronti della socia veniva annullato per asserita violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata allegazione del questionario previsto dall'art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 600/1973 e del vizio di motivazione per relationem. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 32, 38, 39, 41 e 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'invio del questionario è mera facoltà dell'Ufficio e che la sua omissione non incide sulla validità dell'accertamento. In pendenza del giudizio di legittimità la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata soltanto con riferimento all'avviso emesso nei suoi confronti; la Corte, in un primo decreto, aveva però dichiarato estinto l'intero giudizio. Con il ricorso per revocazione l'Agenzia lamentava errore di fatto, poiché l'estinzione avrebbe dovuto riguardare solo l'avviso oggetto di definizione agevolata e non anche quello emesso nei confronti della società. La contribuente resisteva anche con ricorso incidentale condizionato, riproponendo censure sul merito dell'accertamento induttivo. La Corte ha accolto la revocazione, limitando l'estinzione al solo avviso definito; ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia sul punto della legittimità dell'accertamento, affermando che il questionario è facoltativo e la sua mancata allegazione non invalida l'atto; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e ha cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

La decisione

La Corte ha revocato parzialmente il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto l'intero giudizio, limitando l'estinzione al solo avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata. Nel merito del ricorso originario dell'Agenzia, ha accolto la censura contro la sentenza della CTR, ritenendo che l'invio del questionario ex art. 32 d.P.R. 600/1973 sia una mera facoltà dell'Ufficio e che la sua omissione non possa fondare l'illegittimità dell'avviso né del suo apparato motivazionale per relationem. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'invio del questionario informativo previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 costituisce una facoltà dell'Amministrazione finanziaria, non un adempimento obbligatorio la cui omissione determini di per sé l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
  • La mancata allegazione al provvedimento del questionario non invalida la motivazione per relationem quando il documento non sia essenziale per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento.
  • In sede di revocazione per errore di fatto, la pronuncia di estinzione deve essere limitata al solo segmento di giudizio effettivamente interessato dalla definizione agevolata o dalla causa estintiva, senza estendersi ad atti o domande estranei.
  • Quando il motivo accolto in cassazione incide solo su un profilo processuale o di legittimità e le ulteriori censure attengono al merito dell'atto impositivo, tali censure possono restare assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • Nel processo tributario, il contribuente conserva la possibilità di far valere in giudizio ogni invalidità o inesattezza della pretesa fiscale, sicché la facoltatività di uno strumento istruttorio dell'Ufficio non comprime di per sé il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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