Cassazione Civile, Ordinanza n. 21650/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria: il primo nei confronti della società estinta, per maggiori IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008; il secondo nei confronti della socia accomandante, per il reddito di partecipazione con conseguenti maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale. La contribuente impugnava entrambi gli atti; in primo grado i ricorsi venivano rigettati, mentre in appello la decisione veniva riformata e l'avviso emesso nei confronti della socia veniva annullato per asserita violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata allegazione del questionario previsto dall'art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 600/1973 e del vizio di motivazione per relationem. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 32, 38, 39, 41 e 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'invio del questionario è mera facoltà dell'Ufficio e che la sua omissione non incide sulla validità dell'accertamento. In pendenza del giudizio di legittimità la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata soltanto con riferimento all'avviso emesso nei suoi confronti; la Corte, in un primo decreto, aveva però dichiarato estinto l'intero giudizio. Con il ricorso per revocazione l'Agenzia lamentava errore di fatto, poiché l'estinzione avrebbe dovuto riguardare solo l'avviso oggetto di definizione agevolata e non anche quello emesso nei confronti della società. La contribuente resisteva anche con ricorso incidentale condizionato, riproponendo censure sul merito dell'accertamento induttivo. La Corte ha accolto la revocazione, limitando l'estinzione al solo avviso definito; ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia sul punto della legittimità dell'accertamento, affermando che il questionario è facoltativo e la sua mancata allegazione non invalida l'atto; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e ha cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
La decisione
La Corte ha revocato parzialmente il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto l'intero giudizio, limitando l'estinzione al solo avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata. Nel merito del ricorso originario dell'Agenzia, ha accolto la censura contro la sentenza della CTR, ritenendo che l'invio del questionario ex art. 32 d.P.R. 600/1973 sia una mera facoltà dell'Ufficio e che la sua omissione non possa fondare l'illegittimità dell'avviso né del suo apparato motivazionale per relationem. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
num. 4; comma 2, lett. d-bis
l'invio dei questionari ai contribuenti è una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria e non un presupposto necessario dell'accertamento; la mancata allegazione del questionario non invalida l'avviso se il documento non è essenziale ai fini dell'atto.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
secondo comma, lett. d-bis
richiamato con riferimento al procedimento di accertamento induttivo; il ricorso incidentale lo invoca per contestare l'uso delle presunzioni supersemplici.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla rettifica induttiva del reddito da partecipazione e al procedimento di accertamento della società.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente fra le norme asseritamente violate in tema di motivazione e contenuto dell'avviso di accertamento.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione all'accertamento induttivo dell'IVA nei confronti della società.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per sostenere la presunta violazione degli obblighi di motivazione e trasparenza dell'azione accertativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
richiamato quale fondamento del ricorso per revocazione avverso il decreto di estinzione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale causa di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato con riferimento alla definizione agevolata e alla mancata istanza di trattazione; la Corte precisa che tale omissione rileva solo per l'atto oggetto di definizione agevolata.
Massime di principio
- L'invio del questionario informativo previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 costituisce una facoltà dell'Amministrazione finanziaria, non un adempimento obbligatorio la cui omissione determini di per sé l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
- La mancata allegazione al provvedimento del questionario non invalida la motivazione per relationem quando il documento non sia essenziale per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento.
- In sede di revocazione per errore di fatto, la pronuncia di estinzione deve essere limitata al solo segmento di giudizio effettivamente interessato dalla definizione agevolata o dalla causa estintiva, senza estendersi ad atti o domande estranei.
- Quando il motivo accolto in cassazione incide solo su un profilo processuale o di legittimità e le ulteriori censure attengono al merito dell'atto impositivo, tali censure possono restare assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- Nel processo tributario, il contribuente conserva la possibilità di far valere in giudizio ogni invalidità o inesattezza della pretesa fiscale, sicché la facoltatività di uno strumento istruttorio dell'Ufficio non comprime di per sé il diritto di difesa.
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