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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11474/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un agricoltore aveva promosso azione risarcitoria ai sensi della legge n. 117 del 1988, lamentando la responsabilità civile di tre magistrati del T.A.R. di Trieste per avere essi, nella decisione su impugnazione di ordinanze regionali che imponevano la rimozione di coltivazioni di mais OGM, qualificato l'art. 1 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2014 come norma non tecnica e quindi ritenuto non necessario il previo inoltro alla Commissione europea. Secondo il ricorrente, tale lettura costituiva grave violazione del diritto dell'Unione europea e aveva causato danni patrimoniali e non patrimoniali. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: primo, omessa pronuncia/erroneo assorbimento della colpa grave dei magistrati e violazione delle norme sulla responsabilità ex l. n. 117/1988; secondo, violazione delle norme regionali, del TFUE, della direttiva 2001/18/CE e della l. n. 117/1988, nella parte in cui la sentenza aveva escluso l'illegittimità della normativa regionale e la sua disapplicazione; terzo, violazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c. per avere negato la liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte di merito aveva correttamente escluso la responsabilità per difetto dei presupposti del danno e del nesso causale, rendendo superfluo l'esame della colpa grave; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva censurato in modo specifico la ratio decidendi fondata sulla genericità dell'allegazione del danno e aveva introdotto per la prima volta in cassazione fatti e pregiudizi nuovi; ha conseguentemente assorbito il secondo motivo. In aggiunta, la Corte ha osservato che l'azione non poteva comunque essere accolta perché, da un lato, il provvedimento asseritamente dannoso era stato già rimosso dall'appello al Consiglio di Stato e, dall'altro, la decisione del T.A.R. era frutto di interpretazione di norme di diritto, attività che non integra responsabilità ex art. 2 l. n. 117/1988. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati, e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge 13 aprile 1988, n. 117

    La responsabilità civile del magistrato richiede, oltre alla condotta dolosa o gravemente colposa, anche danno ingiusto e nesso causale; l'azione risarcitoria contro lo Stato per un provvedimento giurisdizionale è esperibile solo dopo l'inutile esperimento dei rimedi ordinari di impugnazione o di altri rimedi che ne impediscano revoca o modifica. L'attività di interpretazione di norme di diritto non integra responsabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la questione sulla colpa era superflua rispetto al difetto di danno e nesso causale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e chiara.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza incidenza decisiva.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è esclusa perché manca un danno ristorabile adeguatamente allegato e provato.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per sostenere il diritto al risarcimento, ma il danno non è stato ritenuto causalmente riferibile alla condotta dedotta.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non ha assolto l'onere di allegare in modo specifico il danno e il suo nesso con la decisione del T.A.R.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Serve come parametro per l'importo ulteriore dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 1 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2014

    Disposizione regionale che stabiliva un divieto temporaneo di coltivazione di mais OGM; la sua qualificazione come norma non tecnica è stata posta a base della controversia.

  • art. 2.1 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2011

    Richiamata dal ricorrente nel motivo di ricorso per contestare la disciplina regionale applicata.

  • artt. 26, 34, 35, 36 TFUE

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa incompatibilità della disciplina regionale con il diritto dell'Unione.

  • art. 26-bis l.r. Friuli Venezia Giulia n. 15/2014

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 22 direttiva 2001/18/CE

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della normativa regionale rispetto alla disciplina UE.

  • direttiva 98/34/CE

    Evocata per la nozione di 'norma tecnica' rispetto alla quale il ricorrente contesta la qualificazione adottata dal T.A.R.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità civile contro i magistrati, la condotta gravemente colposa è solo uno degli elementi della fattispecie: il giudice può rigettare la domanda se manca anche solo il danno ingiusto o il nesso causale tra provvedimento e pregiudizio.
  • L'omessa trattazione di un profilo di colpa non integra vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito abbia comunque escluso un presupposto logicamente e giuridicamente preliminare della domanda risarcitoria.
  • Per ottenere il risarcimento del danno occorre allegare in modo specifico il pregiudizio subito e dimostrare che esso derivi in via immediata e diretta dal fatto dedotto come illecito; allegazioni generiche o riferite a vicende più ampie non sono sufficienti.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che presuppongano allegazioni nuove di danni o fatti non dedotti con precisione nei gradi di merito.
  • L'azione risarcitoria fondata su un provvedimento giurisdizionale presuppone, di regola, che siano stati esauriti i rimedi di impugnazione o gli altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento stesso.
  • L'interpretazione di norme di diritto da parte del giudice non è, di per sé, fonte di responsabilità civile ex legge n. 117 del 1988, salvo ipotesi che eccedano la clausola di salvaguardia prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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