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Legge

L.R. FVG 5/2011

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

Normativa regionaleL.R. FVG 5/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia vieta la coltivazione di OGM in agricoltura nel territorio regionale, consentendo solo emissioni a fini sperimentali se autorizzate. Disciplina vigilanza, controlli, sanzioni e rimozione delle colture vietate, promuove ricerca su biodiversità e innovazione non OGM e raccomanda l’uso di prodotti non OGM nella ristorazione collettiva.

Divieto di coltivazione di OGM in agricoltura nel Friuli Venezia Giulia

Divieto di OGM in agricoltura nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina, per il solo territorio del Friuli Venezia Giulia, la tutela delle colture agricole rispetto agli organismi geneticamente modificati (OGM). Il provvedimento è orientato alla salvaguardia della biodiversità, delle produzioni di qualità e delle specificità agricole regionali.

Finalità e quadro di riferimento

La Regione riconosce il valore della biodiversità e delle sue componenti ecologiche, genetiche, sociali, economiche, scientifiche, educative, culturali, ricreative e paesaggistiche. Riconosce inoltre le peculiarità del proprio territorio, con particolare attenzione alle produzioni di qualità a denominazione o indicazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, al biologico, ai prodotti con marchio regionale e ai prodotti tradizionali.

La legge dà attuazione all’articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, nell’ambito della competenza regionale richiamata dallo statuto speciale, con l’obiettivo di prevenire possibili commistioni tra colture da OGM e colture convenzionali o biologiche.

Disciplina del divieto e deroghe

È vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura. Il divieto è generale e riguarda l’attività colturale ordinaria.

È invece ammessa, in deroga, l’emissione di OGM a fini sperimentali, purché autorizzata ai sensi della normativa statale di attuazione della direttiva 2001/18/CE. La sperimentazione deve essere organizzata in modo da impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione con le colture convenzionali e biologiche.

Ruolo dell’ERSA e individuazione dei siti sperimentali

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è incaricata quale autorità regionale competente a certificare eventuali commistioni da OGM subite dalle coltivazioni convenzionali o biologiche, ferme restando le competenze di altre autorità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

Sempre l’ERSA, in applicazione della disciplina ministeriale richiamata dalla legge, individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione e può indicare restrizioni motivate per specifici organismi o specifici siti di rilascio.

Ristorazione collettiva e indirizzi alimentari pubblici

Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, negli ospedali, nei luoghi di cura e negli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, nonché presso i soggetti privati convenzionati, è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.

Le istituzioni pubbliche che gestiscono tali attività devono prevedere nelle diete giornaliere l’uso preferenziale di prodotti biologici e tradizionali, nonché di prodotti a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica, valorizzando in via prioritaria le tipicità del Friuli Venezia Giulia.

Ricerca, sperimentazione e innovazione

La Regione attribuisce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone, con creazione varietale tramite tecniche genetiche basate sull’incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.

È inoltre promossa la ricerca e la sperimentazione agricola per mantenere e sviluppare la biodiversità delle varietà coltivate e di quelle naturali, in coerenza con la disciplina regionale sulle risorse genetiche autoctone, con finalità di sviluppo durevole e tutela del paesaggio agricolo e rurale.

La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate fondate su metodi di incrocio, sia tradizionali sia assistiti da marker, idonee a rispondere alle esigenze territoriali e a valorizzarne le peculiarità. Sono inoltre previste azioni di sostegno per le aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi contenenti materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.

Vigilanza, controlli e supporto tecnico

La vigilanza e il controllo sul rispetto della legge sono svolti dalla Regione tramite il Corpo forestale regionale, con l’ausilio dell’ERSA per gli accertamenti mediante campionamenti nei terreni, restando ferme le competenze di altre autorità previste dalle norme vigenti.

La Giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base di una proposta dell’ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell’Amministrazione regionale, dell’ERSA, dell’ARPA, delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e ambientaliste, oltre che da esperti designati dalle università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Sanzioni e rimozione delle colture vietate

La violazione del divieto di coltivazione di OGM comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro per ettaro o frazione di ettaro.

Non è responsabile chi abbia utilizzato sementi certificate dall’autorità pubblica e accompagnate da dichiarazione della ditta sementiera sull’assenza di OGM.

L’irrogazione delle sanzioni compete al Servizio regionale competente in materia di Corpo forestale regionale. I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi per la tutela del territorio agricolo.

Se risultano coltivati OGM, il Servizio competente ordina la rimozione delle colture; in caso di inottemperanza, la rimozione è effettuata direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge interviene anche sulla normativa regionale precedente: abroga alcune disposizioni della legge regionale 21/2000 sul contrassegno dei prodotti agricoli non geneticamente modificati e sulla promozione dei prodotti tradizionali, sostituendo la disciplina sulle competenze attribuite all’ERSA tramite regolamento.

Abroga inoltre l’articolo 12 della legge regionale 21/2002 sulla valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.

Regolamenti attuativi, oneri ed entrata in vigore

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere emanati regolamenti per definire:

  • i criteri di individuazione dei siti sperimentali;
  • i criteri per il programma di vigilanza e per la nomina del tavolo tecnico;
  • i criteri e le modalità della procedura di rimozione delle colture vietate.

Gli oneri finanziari sono posti a carico di specifiche unità di bilancio del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio 2011. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, quindi dal 14 aprile 2011.

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