Sentenza n. 5708/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022, pubblicato in GURI 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 2- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 3- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra indicati, ancorchè sconosciuto e/o implicito e in particolare, occorrendo: a- dell'intesa in Conferenza Regioni e Province autonome del 14.9.2022, nonché di quella in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; b- della Circolare Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; c- dell'Accordo 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; d- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” nonché per il risarcimento dei danni in forma generica o per equivalente cagionati dalla adozione degli illegittimi atti e provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, operante nella fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato gli atti attuativi del meccanismo di payback relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: illegittima fissazione dei tetti di spesa regionali e violazione delle disposizioni legislative di riferimento; fissazione retroattiva dei tetti e lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della proprietà e della libertà di iniziativa economica; erronea quantificazione degli importi da ripianare, con difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione della trasparenza; illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; illegittimità derivata degli atti amministrativi; violazione dei principi europei in materia di affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. Nel corso del giudizio il Collegio ha prospettato l'eventuale improcedibilità in relazione alla possibilità che la società avesse effettuato il pagamento nella misura ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta, assegnando un termine per chiarire tale circostanza. La società non ha depositato alcunché nel termine, ma il Collegio ha comunque esaminato il merito.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo, per il quadriennio 2015-2018, il meccanismo di payback dei dispositivi medici, qualificato come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. La disciplina non viola la riserva di legge, poiché individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di determinazione del ripiano; non viola neppure i principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile dal 2015, prima delle procedure di gara. Il fatto che la concreta fissazione dei tetti regionali sia intervenuta nel 2019 non ha reso imprevedibile l'obbligo: il tetto nazionale del 4,4% era già noto e il tetto regionale è stato fissato nella medesima misura. Il payback opera inoltre esternamente ai singoli contratti e sul fatturato complessivo delle imprese, senza modificare quantità, prezzi o esiti delle gare, sicché non altera le procedure di evidenza pubblica. Non è stata dimostrata una riduzione eccessiva dei margini di utile. Le ulteriori censure proprie degli atti impugnati sono state ritenute infondate o comunque inidonee a condurre a una diversa decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella formulazione originaria, poneva il relativo superamento a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015
Disciplina la fissazione dei tetti di spesa, la certificazione del superamento, il concorso delle imprese fornitrici al ripiano e la procedura per l'individuazione delle aziende obbligate.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e stabilendo le relative tempistiche.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022
Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, regolando per gli anni 2015-2018 la procedura di individuazione delle aziende soggette al ripiano.
Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, una riduzione al 48% dell'importo dovuto dalle aziende che avessero effettuato il pagamento alle condizioni stabilite.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback costituisce una prestazione patrimoniale imposta, ma rispetta la riserva di legge perché la legge individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.
art. 41 Cost.
Il meccanismo di payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute.
art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Non risultano violati i principi di tutela della proprietà e di irretroattività, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
È stato richiamato in relazione alla possibile definizione agevolata del debito, ma la società non ha chiarito se avesse effettuato il pagamento ridotto.
Ha consentito al Collegio di prospettare alle parti la possibile improcedibilità e di assegnare un termine per interloquire sulla questione.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 costituisce una prestazione patrimoniale imposta e un contributo solidaristico, ma è conforme alla riserva di legge quando la normativa individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri essenziali per determinarne l'importo.
- La fissazione dei tetti regionali per gli anni 2015-2018 intervenuta nel 2019 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di legittimo affidamento se l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio di imputazione proporzionale al fatturato erano già conoscibili dalle imprese in base alla disciplina vigente dal 2015.
- La conoscibilità del tetto nazionale di spesa costituisce elemento rilevante per escludere l'imprevedibilità dell'obbligo di ripiano quando il successivo tetto regionale sia stato fissato nella medesima percentuale del fabbisogno sanitario standard.
- Il payback opera ab externo sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non modifica i singoli contratti di fornitura; pertanto, in assenza di prova di un'incidenza eccessiva sui margini di utile, non altera retroattivamente le gare né viola i principi di evidenza pubblica.
- La contestazione dell'illegittimità costituzionale o eurounitaria della disciplina legislativa del payback non può trovare accoglimento quando la Corte costituzionale abbia già escluso, per il medesimo periodo, la violazione della libertà d'impresa, della proprietà, dell'affidamento e della riserva di legge.
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