Cassazione Penale, Sentenza n. 3802/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verdesca è stato condannato dal Tribunale di Lecce a €100 di ammenda per la contravvenzione prevista dagli artt. 38 e 221 R.D. 18/6/1931 n. 773 e art. 58 R.D. n. 635/1940, per aver trasferito in altra abitazione vari fucili da caccia e relative munizioni già denunciate senza ripetere la denuncia all'Autorità di P.S. Il difensore ha impugnato sostenendo travisamento della prova, mancanza di volontà di violare la norma (spostamento temporaneo per lavori edili), richiesta di esclusione del reato o, in subordine, applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità, e censura dell'eccessiva confisca delle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei fatti del primo giudice: il trasferimento delle armi senza ripetere la denuncia configura la contravvenzione, anche se avvenuto all'interno della stessa circoscrizione dell'ufficio di P.S., e non rileva la natura dolosa o colposa. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata rigettata perché il giudice ha valutato il fatto non di particolare tenuità (anche in considerazione del numero di armi). Quanto alla confisca, la Corte ha confermato che è misura obbligatoria per i reati concernenti le armi salvo limitate ipotesi (assoluzione per insussistenza del fatto o appartenenza dell'arma a terzo estraneo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 38 e 221)
artt. 38 e 221 R.D. 18/6/1931 n. 773
Le norme disciplinano la denuncia e la detenzione di armi; il trasferimento senza nuova denuncia integra la contravvenzione contestata.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 58)
Prevede la sanzione contravvenzionale per illeciti relativi alle armi; applicata alla condotta di trasferimento senza denuncia.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non applicabile se il fatto è valutato grave o non tenue (qui esclusa per il numero di armi).
Codice penale (art. 240, comma secondo)
art. 240, comma secondo cod. pen.
Richiamato per legittimare la confisca come misura conseguente a reati concernenti le armi.
Legge 6 agosto 1975, n. 152 (art. 6)
art. 6 Legge n. 152 del 1975
Richiamata in relazione all'obbligatorietà della confisca per reati concernenti armi.
Codice di procedura penale (art. 621, comma 1 e art. 620, comma 1, lett. i)
art. 621 c.1 in relazione all'art. 620 c.1 lett. i cod. proc. pen.
Disciplina l'ammissibilità del ricorso per cassazione e la qualificazione dell'impugnazione da appello a ricorso.
Codice di procedura penale (art. 606)
Individua i motivi censurabili in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione) che sono stati ritenuti ricorribili ma infondati nel merito.
D.L. n. 137/2020 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente l'invio tempestivo della requisitoria del Procuratore generale in forma digitale; richiamato per completezza procedurale.
Codice di procedura penale (art. 616)
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata.
Massime di principio
- Il trasferimento di armi già denunciate richiede la ripetizione della denuncia all'Autorità di P.S.; lo spostamento anche all'interno della stessa circoscrizione senza nuova denuncia integra la contravvenzione.
- Per i reati contravvenzionali in materia di armi non rileva la distinzione tra dolo e colpa: la condotta materialmente consistente nel trasferimento non denunciato è sanzionata comunque.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile se il giudice, valutando il contesto (es. numero di armi), ritiene il fatto di una certa gravità.
- La confisca delle armi è, di regola, obbligatoria per i reati concernenti armi, ed è esclusa soltanto in casi specifici (assoluzione per insussistenza del fatto o appartenenza dell'arma a terzi estranei).
- In cassazione è necessario qualificare correttamente l'impugnazione e rispettare i presupposti di ammissibilità: motivi di travisamento della prova e vizio di motivazione devono essere prospettati secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p.; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con applicazione di sanzioni pecuniarie.
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