Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva motivato il rigetto principalmente con la errata indicazione della parte resistente (citazione del Ministero della Giustizia anziché dell'Ufficio finanziario competente) e, in secondo luogo, sul merito ritenendo non credibile l'esiguità del reddito familiare denunciato dal ricorrente, in assenza di adeguata prova di come fossero soddisfatti i bisogni essenziali del nucleo; il Tribunale richiamava inoltre presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. e precedenti penali del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato il principio per cui la mancata notificazione tempestiva all'amministrazione finanziaria (Direzione Regionale delle Entrate) non determina, in assenza di espressa disposizione di legge, l'inammissibilità del gravame se il ricorso è stato tempestivamente depositato; la Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio, disponendo che il ricorrente possa eseguire la regolare notifica all'amministrazione finanziaria. La valutazione di merito sulla credibilità del reddito e sulle presunzioni non è stata decisa dalla Cassazione, essendo il vizio procedurale ritenuto assorbente
Norme richiamate
Norma procedurale che regola il ricorso per l'impugnazione degli atti in materia di gratuito patrocinio; qui è il titolo del gravame esperito dal ricorrente
Ricorda l'obbligo di citare in giudizio l'ufficio finanziario titolare della posizione controversa; il Tribunale aveva richiamato tale norma per sostenere la carenza di titolarità passiva nella parte resistente indicata
Norma richiamata dal Tribunale in relazione all'uso di presunzioni probatorie; nella decisione di merito il giudice aveva fatto ricorso a presunzioni di fatto ai fini di non ritenere credibile il reddito dichiarato
Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016 (Attanasio)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma che la mancata notificazione all'amministrazione finanziaria non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, dovendosi disporre la rituale notificazione per consentire il regolare contraddittorio
Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015 (Attanasio)
Decisione conforme alla precedente: ribadisce che l'errata o omessa notificazione all'amministrazione non impone il rigetto se il gravame è stato tempestivamente depositato, con obbligo di regolarizzazione
Sezioni Unite civili n. 8516/2012
Fonti giurisprudenziali richiamate dal Tribunale e dal ricorrente in merito alla validità delle notificazioni agli uffici statali tramite l'Avvocatura dello Stato; nella fattispecie il ricorrente invocava tali principi per sostenere la correttezza della notifica
Massime di principio
- In materia di gratuito patrocinio, la mancata notificazione all'amministrazione interessata non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se il gravame è stato tempestivamente depositato: il giudice deve disporre la regolare notifica e permettere la regolarizzazione piuttosto che rigettare d'ufficio il ricorso
- È essenziale citare la parte titolare passiva (es. l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate) nelle controversie contro atti amministrativi fiscali; l'indicazione di un diverso ministero può essere sanata con la regolarizzazione della notifica quando siano rispettati i termini di deposito
- La notifica tramite l'Avvocatura dello Stato può essere rilevante per le amministrazioni statali, ma va valutata alla luce della soggettività passiva concreta; non sempre la notifica al Ministero vale per l'ufficio finanziario competente
- Sulle questioni di merito (es. incredibilità del reddito dichiarato) il giudice deve motivare con specificità: non sono sufficienti richami generici a presunzioni o precedenti penali, occorre indicare in che modo tali elementi incidono sulla prova del requisito economico per il patrocinio
- In presenza di vizi procedurali sanabili, la giurisprudenza di legittimità privilegia la regolarizzazione del contraddittorio e il rinvio per nuovo esame piuttosto che l'estinzione del rimedio per ragioni formali
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