Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare nel procedimento per detenzione, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina; Pacifico era stato assolto con sentenza definitiva (art. 530, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente deduceva che le prove emerse nel dibattimento (in particolare una perizia giurata sul punto di osservazione dei Carabinieri e una intercettazione in cui altro soggetto si assumeva la detenzione dell'arma) dimostravano la sua innocenza e quindi la ingiustezza della detenzione. La Corte d'appello aveva tuttavia ritenuto che il comportamento del Pacifico in sede di interrogatorio fosse mendace (sostenendo di essere sul terrazzo per sistemare un'antenna), che egli fosse stato visto uscire dall'abitazione e salire sul tetto insieme a persona dedita a delinquere, e che tale mendacio e frequentazione costituissero condotte di dolo o colpa grave ostative al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante indipendente dagli esiti del processo di merito e che, nella specie, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato come il mendacio e la frequentazione di soggetti con precedenti avessero creato la falsa apparenza della configurabilità del reato, configurando colpa grave ostativa alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere le spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che, per negare l'indennizzo, il giudice deve accertare se l'indagato abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutando tutte le informazioni disponibili con un accertamento ex ante e autonomo rispetto al giudizio di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che ha consentito l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto; la Corte chiarisce però che l'assoluzione non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se sussistono comportamenti dell'indagato che abbiano concorso, con dolo o colpa grave, alla emersione della falsa apparenza di colpevolezza.
Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Richiamata in relazione al rafforzamento della presunzione di innocenza e alla tutela del diritto di difesa; la Corte precisa tuttavia che la nuova normativa e il recepimento nazionale (D.Lgs. 188/2021) escludono l'effetto pregiudizievole del silenzio dell'imputato ma non si estendono analogicamente al caso del mendacio deliberato reso in interrogatorio, che può rilevare ai fini della colpa grave.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188
D.Lgs. 8/11/2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b
Ha novellato l'art. 314 c.p.p. stabilendo che l'esercizio del diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte distingue tale ipotesi dal mendacio attivo in sede di interrogatorio, ritenuto invece rilevante se causalmente connesso alla misura cautelare.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; va comunque valutato se l'indagato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza della sua colpevolezza.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale: si accerta se il comportamento dell'interessato sia stato la causa, anche se l'autorità procedente ha commesso errori, della misura cautelare.
- Il mendacio o l'alibi falso forniti in sede di interrogatorio possono essere rilevanti e portare alla esclusione dell'indennizzo se risultano causalmente pertinenti alla decisione di adottare la misura cautelare, diversamente dal puro esercizio del diritto al silenzio.
- La semplice esistenza di elementi che risultano successivamente decisivi per l'assoluzione (perizie, dichiarazioni di terzi) non ha di per sé efficacia automatica se contemporaneamente sussistono condotte dell'indagato che hanno alimentato il convincimento investigativo.
- La frequentazione o i legami con soggetti dediti alla delinquenza possono essere valutati come indizio ostativo al riconoscimento della riparazione quando contribuiscono a spiegare la ragionevole percezione di pericolo criminale che ha determinato la custodia cautelare.
- In fase di valutazione per la riparazione è fondamentale documentare e dimostrare l'assenza di comportamenti volontari che abbiano aggravato o causato la misura cautelare; il peso probatorio delle circostanze deve essere chiaramente motivato dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3765/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →