Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici (artt. 44 DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004). Il ricorrente denunciava: omissione di motivazione e mancata autonoma valutazione della Corte d'appello; errata applicazione del d.m. 23 gennaio 1970 e del regime dei vincoli paesaggistici, sostenendo che l'area non rientrerebbe nella zona di notevole interesse pubblico e che le norme regionali avrebbero solo valore descrittivo; errata qualificazione degli interventi come nuova costruzione anziché manutenzione straordinaria/ristrutturazione, in forza delle modifiche normative alla nozione di ristrutturazione; errata valutazione circa la necessità del permesso di costruire per il porticato; vizio nella determinazione della pena e diniego immotivato delle attenuanti generiche; infine deduzione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo generico e non autosufficiente per mancata specificazione dei punti della sentenza impugnata; il d.m. 23/01/1970 ha natura di atto amministrativo puntuale e la relativa qualificazione fattuale della particella catastale e del vincolo è questione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità; la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata richiamando documenti tecnici e l'autorizzazione paesaggistica ottenuta in passato per opere nella stessa area; la qualificazione degli interventi come nuova costruzione e del porticato come manufatto rilevante è stata ritenuta corretta dai giudici di merito; la valutazione sulle attenuanti e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata; i motivi nuovi sulla prescrizione sopravvenuta non possono essere esaminati dopo la declaratoria di inammissibilità; a carico del ricorrente restano le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
art. 3, comma 1, lettera d); art. 22; art. 37; art. 44, comma 1, lettera c)
L'art. 3, comma 1, lettera d) è stato applicato per escludere che la ricostruzione del rudere rientrasse nella ristrutturazione edilizia; il porticato è stato qualificato come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 e quindi soggetto a permesso di costruire; l'art. 44 è il riferimento penale per le violazioni edilizie contestate.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 134; art. 136; art. 138, comma 3; art. 140, comma 3; art. 181
Gli artt. 134 e 136 delineano la nozione e la tutela dei beni paesaggistici; l'art. 181 configura il reato paesaggistico contestato. Il d.m. 23/01/1970 è stato considerato presupposto fattuale dell'applicazione del regime di tutela previsto dal codice.
Decreto ministeriale 23 gennaio 1970
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino
Ritenuto atto amministrativo puntuale, non norma generale. La sua efficacia è stata valutata in sede di merito con riferimento alla collocazione catastale; la Cassazione ha escluso la possibilità di sindacare in fatto tale valutazione salvo manifesta illogicità.
Codice di procedura penale
art. 125, comma 3; art. 192; art. 533; art. 546, comma 1, lett. e); art. 129; art. 616
Art. 125 e correlati richiamati rispetto ai requisiti del ricorso in cassazione e all'onere di specificazione; l'art. 129 limiterebbe l'accertamento di cause di non punibilità dopo inammissibilità dell'impugnazione; art. 616 applicato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
Codice penale
art. 62-bis; art. 132; art. 133
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e al riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito.
Massime di principio
- In cassazione le censure generiche e non specificate sono normalmente inammissibili: il ricorso deve indicare puntualmente i punti della motivazione impugnata e gli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
- I decreti ministeriali aventi carattere amministrativo e puntuale non sono automaticamente trattati come norme applicabili in sede di legittimità; la loro efficacia e la loro corretta collocazione devono risultare dagli atti prodotti in grado e la loro valutazione può costituire questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- La qualificazione della natura dell'opera (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione) è questione tecnico-fattuale di merito: la ricostruzione di ruderi o opere prive dei connotati essenziali può configurare nuova costruzione e richiedere permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.
- Un manufatto aperto su lati e con impatto durevole sull'area puo essere qualificato come nuova costruzione se comporta trasformazione durevole della zona; quindi anche i porticati possono richiedere titolo abilitativo se realizzano superficie coperta e modificano l'assetto.
- La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena è discrezionale del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se indica il criterio prevalente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
- Questioni di fatto relative alla delimitazione catastale di vincoli paesaggistici sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Motivi nuovi sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) possono non essere valutati se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione utile a consentire pronunciamenti su cause di non punibilità.
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