Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici (artt. 44 DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004). Il ricorrente denunciava: omissione di motivazione e mancata autonoma valutazione della Corte d'appello; errata applicazione del d.m. 23 gennaio 1970 e del regime dei vincoli paesaggistici, sostenendo che l'area non rientrerebbe nella zona di notevole interesse pubblico e che le norme regionali avrebbero solo valore descrittivo; errata qualificazione degli interventi come nuova costruzione anziché manutenzione straordinaria/ristrutturazione, in forza delle modifiche normative alla nozione di ristrutturazione; errata valutazione circa la necessità del permesso di costruire per il porticato; vizio nella determinazione della pena e diniego immotivato delle attenuanti generiche; infine deduzione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo generico e non autosufficiente per mancata specificazione dei punti della sentenza impugnata; il d.m. 23/01/1970 ha natura di atto amministrativo puntuale e la relativa qualificazione fattuale della particella catastale e del vincolo è questione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità; la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata richiamando documenti tecnici e l'autorizzazione paesaggistica ottenuta in passato per opere nella stessa area; la qualificazione degli interventi come nuova costruzione e del porticato come manufatto rilevante è stata ritenuta corretta dai giudici di merito; la valutazione sulle attenuanti e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata; i motivi nuovi sulla prescrizione sopravvenuta non possono essere esaminati dopo la declaratoria di inammissibilità; a carico del ricorrente restano le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)

    art. 3, comma 1, lettera d); art. 22; art. 37; art. 44, comma 1, lettera c)

    L'art. 3, comma 1, lettera d) è stato applicato per escludere che la ricostruzione del rudere rientrasse nella ristrutturazione edilizia; il porticato è stato qualificato come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 e quindi soggetto a permesso di costruire; l'art. 44 è il riferimento penale per le violazioni edilizie contestate.

  • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    art. 134; art. 136; art. 138, comma 3; art. 140, comma 3; art. 181

    Gli artt. 134 e 136 delineano la nozione e la tutela dei beni paesaggistici; l'art. 181 configura il reato paesaggistico contestato. Il d.m. 23/01/1970 è stato considerato presupposto fattuale dell'applicazione del regime di tutela previsto dal codice.

  • Decreto ministeriale 23 gennaio 1970

    Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino

    Ritenuto atto amministrativo puntuale, non norma generale. La sua efficacia è stata valutata in sede di merito con riferimento alla collocazione catastale; la Cassazione ha escluso la possibilità di sindacare in fatto tale valutazione salvo manifesta illogicità.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 192; art. 533; art. 546, comma 1, lett. e); art. 129; art. 616

    Art. 125 e correlati richiamati rispetto ai requisiti del ricorso in cassazione e all'onere di specificazione; l'art. 129 limiterebbe l'accertamento di cause di non punibilità dopo inammissibilità dell'impugnazione; art. 616 applicato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.

  • Codice penale

    art. 62-bis; art. 132; art. 133

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e al riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito.

Massime di principio

  • In cassazione le censure generiche e non specificate sono normalmente inammissibili: il ricorso deve indicare puntualmente i punti della motivazione impugnata e gli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
  • I decreti ministeriali aventi carattere amministrativo e puntuale non sono automaticamente trattati come norme applicabili in sede di legittimità; la loro efficacia e la loro corretta collocazione devono risultare dagli atti prodotti in grado e la loro valutazione può costituire questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • La qualificazione della natura dell'opera (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione) è questione tecnico-fattuale di merito: la ricostruzione di ruderi o opere prive dei connotati essenziali può configurare nuova costruzione e richiedere permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.
  • Un manufatto aperto su lati e con impatto durevole sull'area puo essere qualificato come nuova costruzione se comporta trasformazione durevole della zona; quindi anche i porticati possono richiedere titolo abilitativo se realizzano superficie coperta e modificano l'assetto.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena è discrezionale del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se indica il criterio prevalente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Questioni di fatto relative alla delimitazione catastale di vincoli paesaggistici sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Motivi nuovi sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) possono non essere valutati se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione utile a consentire pronunciamenti su cause di non punibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.