Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cafarelli impugnava la conferma della condanna per il reato di occultamento di scritture contabili ai fini dell'evasione fiscale (art.10 D.lgs. n.74/2000). Ha sollevato due censure: 1) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo e nella motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe formulato un 'volo pindarico' ipotizzando una diversa fattispecie (falsa fatturazione) senza prova; 2) nullità processuale per irregolare notifica del decreto di fissazione della camera di consiglio, in quanto la notifica era stata eseguita presso il primo difensore sulla base di un'elezione di domicilio datata 22-03-2019 che il ricorrente dichiara di non aver mai sottoscritto e che contesta come apocrifa (denuncia per falsificazione della firma presentata il 06-09-2021). La difesa ha inoltre lamentato che la mancata prova della distruzione/occultamento dei documenti sarebbe stata sostituita da supposizioni non specifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittime e coerenti le motivazioni delle due sentenze di merito: la Corte territoriale aveva esaminato le censure e, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e delle risultanze istruttorie (anche la presenza di fatture riconducibili all'impresa del ricorrente presso altri contribuenti), aveva fatto prevalere la valutazione che l'imputato avesse occultato la documentazione contabile con il fine di evadere le imposte, non avendo presentato dichiarazioni nonostante ricavi significativi per il 2012 e il 2013. La Suprema Corte ha confermato che l'illecito di occultamento/distruzione di scritture contabili non richiede l'impossibilità assoluta di ricostruire i redditi, essendo sufficiente anche un'ostacolo relativo che renda necessaria l'acquisizione di documenti 'aliunde'. Quanto all'elezione di domicilio contestata, la Corte ha ritenuto che la mera denuncia presentata successivamente non sia idonea a dimostrare la falsità dell'atto processuale; la validità dell'elezione di domicilio presente negli atti è stata considerata incontrovertibile in questa sede in assenza di accertamenti contraddittori. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso; conferma della condanna a 1 anno di reclusione per art.10 D.lgs. n.74/2000; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in particolare all'onere ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il reato di distruzione o occultamento di scritture contabili è integrato anche quando l'ostacolo alla ricostruzione dei redditi sia relativo e sia possibile ricorrere ad acquisizioni 'aliunde'; non richiede una impossibilità assoluta di ricostruzione.
Codice di procedura penale, art. 616
La parte soccombente in cassazione può essere condannata alla rifusione delle spese del procedimento di cassazione; nella fattispecie il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese ai sensi di questa norma.
D.L. n.137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma richiamata in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero nel procedimento di cassazione; indicazione formale delle conclusioni del P.M. nei termini previsti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009 (Rv. 244619) e Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012 (Rv. 253365)
Precedenti della Cassazione confermano che l'integrazione del reato di occultamento/distruzione di scritture contabili non richiede l'impossibilità assoluta di ricostruzione dei redditi e che è rilevante la possibilità di ricostruzione mediante acquisizioni presso terzi.
Massime di principio
- L'occultamento o la distruzione di documentazione contabile finalizzati all'evasione fiscale può essere provato anche quando parte della documentazione è rintracciabile presso terzi: non serve l'impossibilità assoluta di ricostruire i redditi, basta un ostacolo significativo che richieda acquisizioni 'aliunde'.
- Per impugnare con efficacia la valutazione del dolo fiscale è necessario formulare censure precise e fornite di elementi probatori specifici; mere critiche generiche o speculative alla motivazione sono di regola insufficienti.
- Le contestazioni sulla regolarità di atti processuali (es. elezione di domicilio) richiedono prove tempestive e adeguate; una denuncia presentata tardivamente e dopo il deposito del ricorso di cassazione non è normalmente idonea a sovvertire la validità degli atti processuali.
- L'eventuale infedeltà o falsificazione da parte del difensore può dare luogo a profili di responsabilità e ad azioni tra l'imputato e l'avvocato, ma non automaticamente a revoca o invalidazione degli atti processuali senza accertamenti specifici.
- In sede di Cassazione non è possibile introdurre nuovi fatti o documenti senza adeguata tempestività e rilevanza: nuovi elementi probatori depositati tardivamente difficilmente invertiranno l'esito quando le sentenze di merito risultano motivate e coerenti.
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