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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza per: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il dolo specifico di evasione (artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000), con rilievo della discrepanza fra le affermazioni del primo e del secondo grado circa l'utilizzo del credito IVA e l'erronea indicazione dell'anno d'imposta; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per Timpanaro; 3) vizio nella determinazione della confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), asserita su mera presunzione nonostante il credito IVA non fosse mai stato effettivamente utilizzato; 4) violazione dell'art. 37 c.p. circa la durata delle pene accessorie temporanee, deducendo che la loro durata doveva essere riconsiderata in relazione alla pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Il motivo decisivo è stata l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al dolo specifico di evasione: la valutazione resa in appello non spiegava in modo convincente la prova del dolo, anzi risultava contraddittoria rispetto alla pronunzia di primo grado sull'utilizzo del credito IVA e sull'anno d'imposta contestato. Gli altri motivi sono stati assorbiti dall'annullamento; la Cassazione ha comunque richiamato importanti principi di diritto sulla rilevabilità d'ufficio dell'illegalità delle pene accessorie e sul criterio di determinazione delle stesse, prevedendo che la loro durata debba essere motivata concretamente ai sensi dell'art. 133 c.p., alla luce dell'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Saraci).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    Il reato è integrato dalla mera indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, finalizzata ad evadere imposte: non è necessario che il credito Iva fittizio venga effettivamente sfruttato (rimborso o compensazione) al momento della presentazione della dichiarazione

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 8

    L'elemento soggettivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, che può coesistere con altre finalità

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    Disciplina la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha censurato l'applicazione della confisca se basata su mera presunzione di utilità confiscabile senza adeguata motivazione

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Regola il diritto alla detrazione dell'IVA; la mancata sussistenza del diritto alla detrazione sui documenti per operazioni inesistenti contribuisce a fondare il dolo fiscale

  • Cod. proc. pen., art. 522

    Richiamato in relazione a censure per nullità e difetto di contestazione; la Corte ha esaminato la coerenza della motivazione rispetto alla contestazione

  • Cod. pen., art. 37

    Sulla correlazione (o meno) tra durata delle pene accessorie e pena principale: la giurisprudenza recente (Sezioni Unite) impone che la durata delle pene accessorie, quando la legge fissa limiti non fissi, sia determinata concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non automaticamente rapportata alla pena principale

  • Cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea l'onere motivazionale del giudice nel determinare anche la durata delle pene accessorie in concreto, secondo tali criteri

Massime di principio

  • Per i reati tributari consistenti nell'indicazione di elementi passivi fittizi non è necessario che il credito d'imposta fittizio sia effettivamente utilizzato (rimborso o compensazione) affinché sia integrato il dolo di evasione: conta la consapevole indicazione del fittizio elemento passivo nella dichiarazione
  • La prova del "dolo specifico" (finalità di evasione) deve essere espressamente e logicamente motivata: contraddizioni tra i diversi gradi di giudizio sulla utilizzazione del credito IVA o sull'anno d'imposta contestato possono determinare l'annullamento e il rinvio
  • La confisca per equivalente nei reati tributari richiede adeguata motivazione che colleghi concretamente l'utilità confiscabile all'illecito; non è sufficiente una presunzione generica sull'esistenza del vantaggio patrimoniale
  • La durata delle pene accessorie temporanee non va automaticamente parametrata alla sola durata della pena principale: quando la legge fissa limiti non fissi, il giudice deve determinare la durata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare specificamente la scelta
  • L'illegalità relativa alla determinazione delle pene accessorie è rilevabile d'ufficio in Cassazione anche se la questione non è stata dedotta in appello, e può portare all'annullamento della sentenza quando la motivazione è carente

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