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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06173/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, notificato per conto del Comune su aree edificabili ricadenti in zona F4. Il Comune aveva determinato il valore venale in comune commercio in euro 170,27 al mq sulla base della delibera consiliare n. 23 del 2007, adottata ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente e ridotto il valore a euro 14,70 al mq, valorizzando la limitata potenzialità edificatoria della zona e il valore emerso in una procedura espropriativa del 2014 per un’area analoga. La CTR aveva confermato. In Cassazione la società di riscossione ha dedotto: 1) violazione di norme sull’ICI e sul valore venale delle aree fabbricabili, sostenendo che la delibera comunale e i criteri legali sarebbero vincolanti e che il giudice non avrebbe potuto utilizzare come parametro l’indennità di esproprio; 2) nullità della sentenza per avere attribuito alla contribuente l’onere di dimostrare che l’indennità espropriativa non fosse parametro corretto; 3) omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno, per non avere considerato una precedente sentenza della CTR Lazio che, per annualità 2003-2006, aveva confermato avvisi con valori anche superiori, assumendosi la formazione del giudicato sul valore delle aree.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il preteso giudicato esterno non era stato adeguatamente provato: la parte che lo eccepisce deve produrre la sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato, onere non assolto, né in appello era stata ritualmente formulata l’eccezione. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; pertanto erano inammissibili come vizi di legittimità. In ogni caso, la Corte le ha giudicate anche infondate nel merito: la delibera comunale ex art. 59 d.lgs. n. 446/1997 non ha natura vincolante ma costituisce una mera presunzione superabile con prova contraria; il giudice può utilizzare anche l’indennità espropriativa quale elemento indiziario, specie se riferita ad aree con analoga vocazione edificatoria, mentre spetta al contribuente contrastare la stima comunale con elementi specifici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Individua i criteri di determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI; la Corte lo richiama come base normativa del tema, ma esclude che la stima comunale sia insindacabile o esclusivamente vincolata alla delibera.

  • art. 59, lett. g), n. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La delibera comunale di determinazione periodica dei valori venali per zone omogenee ha natura di presunzione semplice e funzione di supporto alla valutazione, non efficacia imperativa vincolante.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ricorso come norma processuale tributaria, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo.

  • art. 2607 c.c.

    Citato nel ricorso, ma non emerge una specifica ratio decisoria su tale norma.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le delibere comunali e gli altri dati richiamati integrano presunzioni semplici, superabili con elementi contrari specifici.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale; non è invece censurabile in cassazione la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per omessa pronuncia sul giudicato, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di prova del giudicato esterno e per mancanza di rituale eccezione in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno, per spiegare efficacia preclusiva, deve essere provato dalla parte che lo eccepisce.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede anche la certificazione del passaggio in giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per trasformare una critica alla valutazione dei fatti in violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di rivalutare il merito probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di ICI sulle aree fabbricabili, le delibere comunali che determinano i valori venali per zone omogenee costituiscono presunzioni semplici e criteri orientativi, non parametri vincolanti e inderogabili; il contribuente può sempre offrire prova contraria.
  • Il giudice può valorizzare, ai fini della stima del valore venale in comune commercio, anche elementi esterni quali il prezzo o l’indennità emersi in una procedura espropriativa, se riferiti ad aree con analoga vocazione edificatoria e se idonei a superare la presunzione derivante dalla delibera comunale.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare sotto la veste della violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tali doglianze sono inammissibili se mirano soltanto a una rivalutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
  • L’eccezione di giudicato esterno richiede prova documentale completa, comprensiva della sentenza invocata e della certificazione del passaggio in giudicato; non basta il mero richiamo a una decisione precedente.
  • Il giudicato esterno, pur rilevabile d’ufficio, non può essere utilizzato se non risulta adeguatamente documentato e ritualmente allegato nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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