Cassazione Civile, Ordinanza n. 01783/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2015 con cui l'Amministrazione aveva richiesto imposta unica, interessi e sanzioni, sul presupposto che presso l'esercizio fossero stati rinvenuti quattro apparecchi telematici (totem/personal computer) idonei al gioco a vincita in denaro e non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. Il giudizio di primo grado era stato sfavorevole al contribuente e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) omessa motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova, invocando l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e l'art. 2697 c.c.; (2) violazione dell'art. 1, comma 646, lett. b), l. 190/2014 e dell'art. 110 TULPS, sostenendo che la norma fiscale non potesse applicarsi per la sola astratta possibilità di connessione degli apparecchi a siti di gioco online, in assenza di riscontri sulla loro finalizzazione al gioco in denaro o di attività di intermediazione; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la difesa dell'Agenzia tramite propri funzionari. Il ricorrente richiamava inoltre la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, invocandone gli effetti sulla debenza del tributo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, diretti in parte a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione, e dall'altro perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale. Quanto al merito, ha affermato che l'art. 1, comma 646, lett. b), l. 190/2014 conserva autonoma base normativa per l'imposizione sui giochi illegali, distinta dalla disciplina dichiarata incostituzionale, e che la norma consente l'accertamento del tributo sugli apparecchi specificamente funzionali al gioco illegale online e disconnessi dalla rete statale. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per i giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore, osservando comunque che l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria, se vittoriosa, ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistita da propri funzionari o dipendenti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, oltre a somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la definizione accelerata non seguita.
Norme richiamate
art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014
"il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi ... idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ... è soggetto al pagamento ... dell'imposta unica"
Costituisce autonoma base normativa dell'imposizione sui giochi illegali e sugli apparecchi specificamente idonei al gioco illegale online, indipendente dalla disciplina poi dichiarata incostituzionale.
art. 1, comma 647, L. n. 190/2014
"in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario ... è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio"
Consente al contribuente di provare documentalmente il periodo di effettiva operatività dell'apparecchio, incidendo sul calcolo dell'imponibile.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
È norma di natura sostanziale, applicabile solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022; nel caso concreto è stata ritenuta comunque non decisiva perché l'Ufficio aveva provato il fondamento della pretesa.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che l'accertamento di merito aveva correttamente posto a carico dell'Ufficio la prova della pretesa.
È richiamato per individuare la tipologia di apparecchi rilevanti ai fini del tributo; la Corte distingue gli apparecchi specificamente funzionali al gioco illegale da quelli genericamente idonei alla navigazione internet.
art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012
La sua declaratoria di incostituzionalità non elimina la debenza dei tributi dovuti per l'attività di gioco illegale quando la pretesa trova fondamento nell'art. 1, comma 646, lett. b), l. 190/2014.
Richiamato come ulteriore conferma del divieto di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche.
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010
Richiamato come disposizione che vieta anche ai concessionari il gioco a distanza presso sedi fisiche tramite apparecchiature telematiche.
Serve quale parametro generale per la condanna alle spese secondo soccombenza.
Nel processo tributario consacra il principio di soccombenza e disciplina la liquidazione delle spese; consente la rifusione anche all'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari.
La Corte li applica per la definizione accelerata non seguita, ravvisando un'ipotesi normativa di abuso del processo e condannando il ricorrente a ulteriori importi.
I documenti depositati con memoria oltre il termine sono stati dichiarati inammissibili per tardività.
Richiamato per il procedimento di definizione accelerata del ricorso e per gli effetti sulle conseguenze processuali della mancata adesione alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta sui giochi, la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione non travolge automaticamente la pretesa fiscale quando quest'ultima trovi autonoma e sufficiente base in un'altra norma vigente che disciplini specificamente il gioco illegale.
- La qualificazione degli apparecchi e la loro concreta idoneità al gioco illegale sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente.
- La censura sull'onere della prova è infondata se il giudice di merito ha correttamente posto a carico dell'Ufficio la prova dei presupposti della pretesa e il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel processo tributario, la disciplina delle spese consente la rifusione anche a favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa, pure quando sia assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica.
- Nel procedimento di definizione accelerata, il mancato adeguamento alla proposta poi confermata può integrare i presupposti per la condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c. con ulteriori conseguenze economiche a carico della parte soccombente.
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