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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26215/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso n. 775/2016: l'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto illegittimo un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute sui presunti utili distribuiti ai soci, sostenendo che tale atto non poteva essere emesso in pendenza del giudizio sull'accertamento dei maggiori ricavi della società e che la C.T.R. avrebbe dovuto riunire i giudizi o sospendere il procedimento. Ricorso n. 7416/2017: la società impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'accertamento dei maggiori redditi per mancato deposito della procura alle liti entro il termine perentorio, nonché diversi profili di merito (regolarità delle indagini bancarie, deducibilità dei costi, metodo accertativo, applicabilità di sanzioni e loro disciplina temporale, violazioni del contraddittorio), deducendo vizi di motivazione e illegittimità nell'uso degli strumenti probatori.

La decisione

La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi. Ha accolto il ricorso n. 775/2016 nel senso che la C.T.R. ha errato nel ritenere illegittimo l'avviso sulle ritenute perché l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società non deve essere necessariamente definitivo per fondare l'accertamento delle ritenute sui soci: la presunzione di attribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria può essere applicata anche se l'accertamento sui ricavi societari non è ancora divenuto definitivo. Tuttavia la Corte ha precisato che, processualmente, la C.T.R. avrebbe dovuto valutare la pregiudizialità e poteva (facoltativamente) sospendere il giudizio ex art. 337 c.p.c. o procedere alla riunione; la sentenza della C.T.R. va quindi cassata e rinviata. Quanto al ricorso n. 7416/2017, è stato accolto il primo motivo: la mancata produzione immediata della procura non configurava la fattispecie del secondo comma dell'art. 182 c.p.c. (mancanza della procura), perché la procura risultava esistente e richiamata negli atti; la sua produzione nel corso del processo ha sanato l'irregolarità ex tunc. I restanti motivi della società sono stati dichiarati assorbiti e la C.T.R. è stata rimandata a decidere nuovamente in diversa composizione; le spese di legittimità sono regolate con il rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    norma richiamata dall'Ufficio per censurare la mancata riunione dei giudizi; la Corte tuttavia dichiara il motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (essendo stati i ricorsi riuniti in sede di Cassazione)

  • codice di procedura civile, art. 274

    richiamato nel ricorso dell'Amministrazione (motivo tecnico), ma la decisione si concentra sui principi di pregiudizialità e sospensione facoltativa

  • codice di procedura civile, art. 295

    l'Amministrazione invocava la sospensione obbligatoria del giudizio pregiudicato; la Corte chiarisce che la sospensione non è obbligatoria salvo norma specifica e che la valutazione sulla sospensione (o riunione) è discrezionale, potendo applicarsi le norme sulla sospensione facoltativa (art. 337 c.p.c.)

  • codice di procedura civile, art. 182

    la Corte distingue il primo e il secondo comma: se la procura è preesistente e richiamata negli atti la sua successiva produzione integra una mera irregolarità documentale sanabile (prima ipotesi) con effetto ex tunc; solo la fattispecie del secondo comma (mancanza di procura) comporta la necessità del termine perentorio

  • codice di procedura civile, art. 337

    richiamato dalla Corte come base normativa per la sospensione facoltativa del giudizio quando vi è pregiudizialità tecnica tra procedimenti; la sospensione può essere adottata a discrezione del giudice di merito

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    norma richiamata dalla parte contribuente in ordine alla regolarità delle indagini bancarie; la Corte non ha deciso nel merito su questo punto, rimandando la valutazione alla Corte territoriale in ordine alla documentazione e alla regolarità dell'accesso e delle indagini

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 7

    richiamata insieme all'art. 32 DPR 600/1973 dalla contribuente per denunciare irregolarità nelle indagini bancarie; la Corte ha rimesso la valutazione al giudice di merito

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8

    norma citata con riferimento all'applicabilità della sanzione per omessa autofatturazione; la questione è stata rimessa al merito e non decisa in cassazione

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    richiamata dalla società in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte non ha deciso il merito sulla questione, ritenendo la materia da esaminare in sede di merito dopo la rinnovazione del giudizio

Massime di principio

  • In materia di presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria, l'accertamento delle ritenute sui soci può essere fondato anche se l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società non è ancora definitivo: la presunzione discende dalla ristretta base azionaria e non dalla definitività dell'accertamento sui ricavi societari.
  • Processualmente, quando esistono giudizi collegati con rapporto di pregiudizialità tecnica, la sospensione del giudizio pregiudicato non è automaticamente obbligatoria (salvo norma che lo imponga); il giudice di merito deve valutare se sospendere facoltativamente (art. 337 c.p.c.) o riunire i procedimenti.
  • La mancata immediata produzione della procura alle liti non sempre comporta inammissibilità: se la procura era comunque esistente e richiamata negli atti, la sua successiva produzione integra e sana l'irregolarità con efficacia ex tunc (prima ipotesi dell'art. 182 c.p.c.), mentre solo nel caso di effettiva mancanza della procura opera il termine perentorio del secondo comma.
  • Le questioni probatorie e di merito (regolarità delle indagini bancarie, deducibilità dei costi, metodo accertativo, applicazione di sanzioni e loro disciplina temporale) vanno valutate dal giudice di merito; la Corte di legittimità definisce i principi processuali ma rimanda l'istruttoria ai giudici territoriali competenti.
  • In presenza di più accertamenti relativi allo stesso periodo/imposte, è buona prassi che il giudice di merito valuti tempestivamente la connessione, la possibile riunione o la sospensione per evitare decisioni confliggenti o duplicazioni dell'accertamento.

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