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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26122/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La dr.ssa Simonetta Colella impugnava la dichiarazione di decadenza dalla partecipazione a una procedura di selezione per posti di consigliere di Cassazione disposta dalla Terza Commissione del CSM in applicazione dell'art. 4, comma 1, della circolare n. 13778/2014. La decadenza era stata motivata dal fatto che, in pendenza della procedura per Cassazione, la stessa aveva presentato domanda (e successivamente ottenuto il trasferimento) per un ruolo di giudice di appello: la circolare presumeva una volontà di abdicazione alla prima domanda in caso di trasferimento od assegnazione per altra funzione. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato, in riforma, aveva annullato gli atti ritenendo illegittimo il meccanismo di decadenza perché fondato su una presunzione equivoca di volontà abdicativa, ritenendo necessaria un'espressa dichiarazione di revoca della domanda originaria. Il Ministero e il CSM hanno proposto ricorso per cassazione denunciando eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato si fondasse sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 4, comma 1, della circolare n. 13778/2014 (meccanismo di decadenza per presunta volontà abdicativa) e che tale argomentazione costituisse la ratio decidendi che non era stata tempestivamente censurata nel ricorso per cassazione. Di conseguenza la decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato i provvedimenti adottati dalla Terza Commissione e dal Plenum del CSM e disposto il riesame della domanda della dr.ssa Colella resta impregiudicata; il ricorso congiunto del Ministero e del CSM è quindi respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 160/2006, art. 12

    Norma di riferimento per l'indizione della procedura di copertura dei posti di consigliere di Cassazione; citata come fondamento formale della procedura impugnata

  • Circolare n. 13778/2014, art. 4, comma 1

    «il trasferimento o l'assegnazione per il conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall'organico della magistratura una conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate»

    La circolare stabiliva una presunzione di decadenza automatica delle domande precedentemente presentate in caso di trasferimento/assegnazione. Il Consiglio di Stato l'ha ritenuta illegittima perché la presunzione equivoca non permette di ricavare inequivocabilmente la volontà abdicativa del candidato senza un'espressa revoca

  • Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (art. 51) / Circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015

    Richiamato dal CSM e dal TAR come analogo meccanismo applicabile alle funzioni direttive/semidirettive per assicurare stabilità; il Consiglio di Stato ha escluso che la ratio di tale previsione valga indistintamente per i casi di cui al procedimento in esame

  • art. 194 ord. giud.

    Richiamato in relazione al principio della continuità delle funzioni e al periodo minimo quadriennale di permanenza in sede: il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale principio non possa giustificare in modo automatico la decadenza per tramutamento o funzioni non direttive

  • art. 107, comma 3 Cost.

    Citato nella discussione sulla qualificazione delle funzioni di Corte d'appello rispetto a quelle di Cassazione; utilizzato dalle parti nel dibattito sul peso delle aspirazioni del magistrato rispetto alla continuità delle funzioni

  • art. 111, comma 8 Cost. (giurisprudenza su eccesso di potere/sconfinamento nel merito)

    Principio interpretativo richiamato dalla Cassazione: il sindacato del giudice amministrativo sul merito è consentito solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (controllo su illogicità, manifesta incongruità, violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità), e la Corte ha verificato che la ratio del Consiglio di Stato rientrasse nell'ambito del sindacato di legittimità

  • Giurisprudenza S.U. della Corte di cassazione (es. Cass., S.U., n. 30526/2018; n. 14264/2019; n. 18829/2019; n. 18559/2024; n. 39784/2021; n. 2604/2021)

    Richiamata per delimitare il concetto di eccesso di potere/sconfinamento nel merito e per chiarire i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali degli organi costituzionali; la Corte ha applicato tali principi per decidere sull'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mera presentazione di una seconda domanda e l'eventuale ottenimento di un trasferimento non possono automaticamente essere interpretate come rinuncia o abdicazione alla precedente domanda: la presunzione di abdicazione deve essere chiara, non equivoca, e preferibilmente basata su un'espressa revoca.
  • Le amministrazioni che intendono prevedere decadenze automatiche di domande devono formulare norme o circolari con meccanismi non ambigui e proporzionati, prevedendo, se necessario, specifiche formalità (es. dichiarazione di revoca) per sanzionare la decadenza.
  • Il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla continuità delle funzioni giurisdizionali e l'interesse del singolo magistrato a perseguire diverse aspirazioni di carriera richiede motivazioni logiche, ragionevoli e proporzionate: la comparazione di interessi non deve tradursi in presunzioni arbitrarie.
  • In caso di sovrapposizione temporale di procedure concorsuali o di trasferimento, le amministrazioni possono gestire il rischio organizzativo tramite misure procedurali (riallineamento tempistiche, divieti temporanei di trasferimento, obbligo di revoca espressa), ma queste misure devono essere adottate con chiarezza normativa e rispettare principi di proporzionalità.
  • Il giudice amministrativo può sindacare gli atti discrezionali purché il controllo si limiti alla verifica di logicità, ragionevolezza, adeguatezza dell'istruttoria e proporzionalità: decisioni amministrative manifestamente illogiche o contraddittorie possono essere rimosse anche se riguardano organi con ampia discrezionalità.
  • Per i candidati: quando si partecipa a procedure concorrenti, è prudente esprimere esplicitamente la volontà di non rinunciare a domande già presentate (o, al contrario, di revocarle), onde evitare effetti automatici derivanti da norme amministrative ambigue.

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