Cassazione Civile, Ordinanza n. 10319/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento e un atto di contestazione per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, recuperando a tassazione l'IVA sui premi corrisposti dall'UNIRE per i risultati ottenuti nelle gare ippiche da cavalli da corsa allevati dal contribuente e irrogando sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili e della documentazione relativa all'attività di allevamento. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo decisivo che il contribuente non fosse iscritto nell'elenco UNIRE e quindi non fosse tenuto a versare l'IVA né a tenere la contabilità IVA. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava, con un primo motivo, violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 44 L. n. 342/2000, sostenendo che l'allevamento di cavalli da corsa non rientrasse nell'attività agricola e che, comunque, la disciplina dei premi UNIRE imponesse l'IVA solo ai soggetti iscritti nell'elenco con almeno cinque cavalli e con abituale partecipazione alle corse; con un secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472/1997, affermando che, ricorrendo i requisiti dell'art. 44, il contribuente dovesse tenere la contabilità e fosse quindi legittima anche la sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, ai fini della controversia, non era decisivo stabilire se l'allevamento di cavalli da corsa fosse o meno attività agricola o d'impresa, perché la questione centrale era la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 44 L. n. 342/2000 per l'assoggettamento a IVA dei premi ippici. La CTR aveva accertato in fatto, con giudizio non sindacabile in cassazione, che il contribuente non era iscritto nell'apposito elenco UNIRE: mancando tale requisito, i premi percepiti non erano assoggettabili a IVA e, conseguentemente, non poteva fondarsi l'obbligo di tenuta della contabilità IVA né la correlata sanzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata attività difensiva del contribuente.
Norme richiamate
richiamato quale base del recupero a tassazione operato dall'Ufficio sui premi percepiti, ma non risolutivo rispetto al thema decidendum individuato dalla Corte
invocato dall'Ufficio nel primo motivo di ricorso per sostenere l'assoggettamento a IVA dell'attività svolta
"I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE... ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento..."
la soggettività passiva IVA per i premi ippici presuppone il possesso dei requisiti previsti dalla norma e, in particolare, l'iscrizione nell'apposito elenco UNIRE; in difetto, i premi non sono assoggettati a IVA
art. 44 L. n. 342/2000, come modificato dalla L. n. 244/2007
la modifica ha previsto l'applicazione dell'aliquota ordinaria sui premi ai soggetti iscritti nell'elenco UNIRE nell'anno seguente
l'imponibilità IVA delle prestazioni di servizi richiede un rapporto giuridico con attribuzioni patrimoniali reciproche e un nesso diretto tra servizio e compenso
art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
il premio ippico, quando manca il nesso diretto corrispettivo, non può essere qualificato come operazione imponibile IVA
artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472/1997
richiamati nel secondo motivo per contestare la legittimità delle sanzioni irrogate in relazione all'asserito obbligo di contabilità e di versamento IVA
la Corte richiama il principio secondo cui l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica è estraneo all'attività agricola
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Ai fini dell'IVA sui premi corrisposti per la partecipazione a gare ippiche, ciò che rileva non è solo la natura agricola o imprenditoriale dell'attività svolta, ma la ricorrenza dei presupposti speciali previsti dalla disciplina di settore per la soggettività passiva.
- L'assoggettamento a IVA dei premi ippici presuppone l'iscrizione nell'apposito elenco UNIRE e il possesso dei requisiti quantitativi e di abitualità previsti dalla legge; in mancanza di tali requisiti, i premi percepiti non sono imponibili.
- Il premio ottenuto in una competizione ippica non costituisce di per sé corrispettivo di una prestazione, perché è subordinato a una prestazione agonistica incerta ed è connotato da alea; pertanto, in assenza del necessario nesso diretto, non integra un'operazione imponibile ai fini IVA.
- Quando la decisione di merito accerta in fatto l'assenza del requisito soggettivo richiesto da una norma speciale, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto e provato.
- Se manca il presupposto dell'imposizione IVA, viene meno anche la base per le sanzioni correlate alla pretesa omessa contabilità o al mancato versamento dell'imposta.
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