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Sentenza

Sentenza n. 2176/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio comunale di Pogliano Milanese n. 38 del 18/9/2025, pubblicata a partire dal 22/9/2025, recante “Affidamento in house providing della gestione del Servizio Integrato di Igiene Ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A.” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare: - della “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto secondo la formula dell’in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022”, Parte A - “Scelta della modalità di gestione” e Parte B “Motivazione affidamento in house”; - del “Piano Economico Finanziario di Affidamento”, della “Asseverazione del Piano Economico Finanziario - Nuovo Affidamento in House del Servizio di Igiene Urbana - Servizi Comunali S.p.A.- Comune di Pogliano Milanese”, della “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”; - dello schema di “Contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene ambientale”, del “Disciplinare di servizio per l’affidamento mediante l’istituto dell’in house providing dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.”, del relativo Allegato A “Parte prima - Modalità operative di erogazione dei servizi” e “Parte seconda - Condizioni economiche per l’erogazione dei servizi” comprensiva di “Prospetto economico servizi attivi”, “Prospetto economico servizi attivabili a seguito di specifica richiesta”, “Prospetto economico costi di smaltimento”, “Prospetto economico ricavi dalla vendita dei rifiuti commercializzabili”, “Elenco attrezzature della Società messe a disposizione della Piattaforma Ecologica”, “Stradario e frequenze servizio di spazzamento meccanico/manuale delle strade pubbliche e pulizia manuale”, “Calendario Tipo”, “Laboratori scolastici attivabili”, “Progetto Tariffa Puntuale”, “Utenze raccolta selettiva cartone (EER 15.01.01)”, “Volantino raccolta mercati”, “Aree autorizzate di trasbordo tra automezzi”; - dello Statuto di Servizi Comunali s.p.a. e del Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l’esercizio del controllo analogo, nonché i relativi allegati; - del parere dell’organo di revisione; - della delibera della Giunta comunale n. 106 del 30/7/2025, pubblicata a partire dal 1/8/2025, recante “Presa d'atto ed approvazione della relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione e sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana ai sensi degli articoli 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare della “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento diretto secondo la formula dell’in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022”, Parte A “Scelta della modalità di gestione” e Parte B “Motivazione affidamento in house”; nonché per quanto occorrer possa: - della delibera della Giunta comunale n. 80 del 9/6/2025 avente ad oggetto “Atto di indirizzo politico in ordine all'eventuale affidamento in house del Servizio di Igiene Ambientale”; - della delibera del Consiglio comunale n. 63 del 23/12/2025 recante “Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Pogliano Milanese ai sensi dell’art. 20, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Dati riferiti al 31 dicembre 2023” e di tutti gli allegati compresi “Adozione del piano di revisione periodica delle società partecipate” e parere dell’organo di revisione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Econord s.p.a. il 22 dicembre 2025: per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Pogliano Milanese n. 57 del 10/12/2025, recante “Affidamento in house providing della gestione del servizio integrato di igiene ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali s.p.a.. Integrazione deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18/09/2025 e approvazione relazione tecnica di specificazione a seguito del parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia (del. 379/2025/PASP)” e di tutti gli atti con essa approvati e/o ad essa allegati e/o con essa pubblicati e in particolare della “Relazione integrativa con specificazioni in ordine alla motivazione della convenienza economica della scelta operata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.09.2025, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del d.lgs 16 agosto 2016, n. 175” datata 3/12/2025 e del parere dell’organo di revisione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare dell’ordinanza n. 57 del 16/12/2025 “per chiusura temporanea della piattaforma ecologica comunale di Pogliano Milanese sita in via Europa a servizio del comune di Pogliano Milanese”; della nota del 12/12/2025 con cui il Responsabile Area Urbanistica, Igiene Urbana e Tutela Ambientale del Comune di Pogliano Milanese ha comunicato a Econord l’avvenuta pubblicazione della deliberazione consiliare n. 57/2025 e la “transizione tra il gestore uscente (Econord s.p.a.)” ed il “gestore subentrante Servizi Comunali s.p.a.”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Econord s.p.a. il 18 febbraio 2026: per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato.

Giustizia amministrativa202503789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Affidamento diretto in house, per il periodo 2026-2035, della gestione integrata dei rifiuti urbani a Servizi Comunali S.p.A., nonché gli atti presupposti, integrativi e conseguenti e il contratto successivamente stipulato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Econord, già affidataria del servizio in raggruppamento temporaneo con AMSA fino al 31 dicembre 2025, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha scelto l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale e ha acquisito una partecipazione nella società Servizi Comunali S.p.A. Il ricorso principale articolava quattordici motivi. I primi sei contestavano la sussistenza dei presupposti dell'in house providing, con particolare riferimento al controllo analogo congiunto: mancata unanimità dei soci, irrilevanza della partecipazione del Comune, assenza di rappresentanza di tutti gli enti negli organi decisionali, asserita non vincolatività delle decisioni del Comitato per il controllo analogo, possibilità per gli amministratori e per l'assemblea di disattendere gli indirizzi del Comitato e insufficienza dei poteri attribuiti al singolo socio. Il settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo motivo deducevano carenza di motivazione e istruttoria sulla sostenibilità finanziaria dell'acquisto della partecipazione, sulla convenienza economica dell'affidamento, sul confronto con la gestione precedente e con l'alternativa esternalizzata, nonché sull'utilizzo dell'analisi SWOT. L'undicesimo motivo sosteneva che i costi dell'affidamento in house sarebbero stati superiori a quelli della gestione in essere; il tredicesimo contestava nel merito le valutazioni contenute nella relazione comunale; il quattordicesimo deduceva l'assenza di un'asseverazione PEFA dotata di rilevanza esterna. Dopo il parere non favorevole della Corte dei conti, il Comune ha adottato una nuova deliberazione integrativa e confermativa, impugnata con motivi aggiunti, riproponendo le censure originarie e deducendo inoltre la violazione degli obblighi di trasmissione e pubblicazione, la violazione del termine di stand still e l'illegittimità derivata dell'ordinanza sindacale di chiusura temporanea della piattaforma ecologica. Con ulteriori motivi aggiunti Econord ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato nelle more.

La decisione

Il TAR ha anzitutto respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sulle censure rivolte allo statuto e al regolamento della società in house, ritenendoli atti di natura pubblicistica in quanto diretti a disciplinare l'organizzazione del controllo analogo nel rapporto interorganico tra amministrazione e società. Ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulle censure relative alla sostenibilità finanziaria dell'acquisto della partecipazione, poiché l'art. 5, comma 3, TUSP attribuisce alla Corte dei conti la valutazione di conformità dell'atto, con particolare riguardo a tale profilo. L'impugnazione della precedente deliberazione programmatica sulle partecipazioni è stata ritenuta tempestiva, perché l'interesse concreto e attuale è sorto soltanto con l'atto applicativo di affidamento. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la deliberazione successiva n. 57/2025 non era una mera conferma, ma una nuova espressione del potere, adottata dopo il parere negativo della Corte dei conti e una rinnovata istruttoria; l'interesse si è quindi trasferito sull'atto successivo. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti contro la deliberazione confermativa è stato respinto. Il TAR ha ritenuto sussistente il controllo analogo congiunto, osservando che l'unanimità prevista dall'art. 2, lett. b), TUSP riguarda il controllo pubblico societario e non il controllo analogo delle società in house. Il controllo congiunto può essere esercitato mediante organi collegiali deliberanti a maggioranza, purché tutti gli enti affidanti siano rappresentati e possano incidere congiuntamente sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. La partecipazione minima del Comune non è ostativa, poiché lo statuto assicura a ogni socio affidante un rappresentante nel Comitato e un voto eguale indipendentemente dalla quota azionaria. È stata ritenuta legittima anche la possibilità di rappresentanza comune di più soci, in quanto il Comitato e il Comitato tecnico esercitano il controllo unitariamente, con poteri vincolanti, di approvazione preventiva, indirizzo e inibizione nei confronti degli organi societari. La decadenza degli amministratori per inosservanza ingiustificata delle direttive del Comitato opera come effetto vincolato, mentre l'assemblea svolge un mero accertamento. Le facoltà del singolo socio relative all'organizzazione e alla gestione del servizio non sostituiscono il controllo analogo congiunto, che resta esercitato complessivamente dagli enti partecipanti. Le censure sulla convenienza economica e sulla motivazione dell'affidamento sono state respinte. La scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione costituisce una valutazione unitaria e complessa, soggetta a sindacato limitato alla complessiva logicità, ragionevolezza e attendibilità dell'istruttoria, senza sostituzione del giudice alle valutazioni economiche dell'amministrazione. La relazione integrativa ha superato le carenze evidenziate dalla Corte dei conti, prendendo in considerazione il mercato di riferimento, la gestione precedente, dati comparativi di costo, i benefici organizzativi ed economici dell'in house e le caratteristiche del servizio. L'analisi SWOT è stata ritenuta uno strumento istruttorio legittimamente selezionabile nell'ambito della discrezionalità tecnica. È stata inoltre ritenuta sufficiente l'asseverazione del PEFA, contenente la valutazione di ragionevolezza delle ipotesi, compatibilità dei costi e ricavi, congruità degli investimenti e sostenibilità dei flussi finanziari. La violazione del termine di stand still per la stipula del contratto non comporta, di per sé, l'invalidità o l'inefficacia del contratto. L'impugnazione dell'ordinanza sindacale è stata respinta e, in parte, dichiarata inammissibile perché l'atto aveva ormai esaurito i propri effetti. È stata quindi respinta anche la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 175/2016

    in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale

    La sostenibilità finanziaria dell'acquisto della partecipazione rientra nella valutazione attribuita alla Corte dei conti; in presenza di un parere negativo, l'amministrazione può procedere, ma deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso e assicurare la pubblicità prevista.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 175/2016

    La definizione di controllo pubblico societario e il requisito del consenso unanime riguardano una fattispecie diversa dal controllo analogo proprio delle società in house e non impongono l'unanimità dei soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

  • art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 175/2016

    Il controllo analogo congiunto ricorre quando più amministrazioni esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le condizioni previste dalla disciplina sui contratti pubblici.

  • art. 16, d.lgs. 175/2016

    La società in house è assoggettata a un controllo analogo, anche congiunto, e deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore delle amministrazioni partecipanti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 50/2016

    Il controllo analogo congiunto è compatibile con organi collegiali rappresentativi dei soci e con deliberazioni a maggioranza, purché gli enti partecipanti possano esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative.

  • artt. 14 e 17, d.lgs. 201/2022

    L'affidamento in house di un servizio pubblico locale di rilevanza economica richiede una motivazione e un'istruttoria sulla scelta della modalità di gestione, sulla convenienza economica, sui benefici per la collettività e sulla sostenibilità del piano economico-finanziario, ma la verifica giudiziale riguarda la complessiva logicità e ragionevolezza della scelta.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 201/2022

    La violazione del termine previsto per la stipula del contratto dopo la pubblicazione non determina automaticamente l'invalidità o l'inefficacia del contratto.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 201/2022

    Il PEFA deve essere asseverato da soggetti qualificati e l'asseverazione è sufficiente quando espone la ragionevolezza delle ipotesi previsionali, la compatibilità dei costi e ricavi, la congruità degli investimenti e la sostenibilità dei flussi finanziari.

  • art. 31, d.lgs. 201/2022

    Gli obblighi di trasmissione e pubblicazione relativi agli affidamenti in house non comportano, per la sola loro violazione, l'inefficacia o l'invalidità del contratto.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011

    L'accantonamento pro quota dell'impegno finanziario deve essere effettuato nel primo bilancio utile e non costituisce condizione per la legittimità dell'affidamento in house azionabile dall'operatore economico concorrente.

  • art. 134 c.p.a.

    Al di fuori dei casi di giurisdizione di merito, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione economica a quella discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 191, d.lgs. 152/2006

    La pronuncia non ha esaminato nel merito la legittimità sostanziale dell'ordinanza, perché l'atto era privo di efficacia e comunque mancava l'illegittimità derivata degli atti presupposti.

Massime di principio

  • Nelle società in house pluripartecipate, il controllo analogo congiunto non richiede l'unanimità dei soci né una quota minima di partecipazione individuale: è sufficiente che il controllo pubblico sia effettivo e reale, esercitato congiuntamente dagli enti partecipanti attraverso organi rappresentativi e dotati di poteri vincolanti sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.
  • L'unanimità prevista dalla disciplina del controllo pubblico societario non è requisito del controllo analogo delle società in house; quest'ultimo può essere esercitato da organi collegiali che deliberano a maggioranza, purché ogni amministrazione affidante partecipi al sistema di controllo e possa concorrere, secondo un criterio sintetico e non atomistico, all'influenza determinante sulla società.
  • La scelta dell'affidamento in house di un servizio pubblico locale costituisce una valutazione amministrativa unitaria e complessa. Il giudice amministrativo deve verificare la completezza e attendibilità dell'istruttoria e la complessiva logicità e ragionevolezza della motivazione, senza procedere a una valutazione parcellizzata dei singoli dati né sostituire le proprie valutazioni economiche a quelle dell'amministrazione.
  • L'amministrazione può dimostrare la convenienza dell'affidamento in house anche mediante strumenti istruttori diversi da una specifica gara simulata o da un'indagine comparativa formalizzata, purché utilizzi dati oggettivi e documentati, consideri sia la soluzione in house sia l'alternativa di mercato e illustri in modo plausibile i benefici per la collettività.
  • Quando un nuovo provvedimento è adottato dopo una rinnovata istruttoria e una nuova valutazione della fattispecie, esso non è un atto meramente confermativo, anche se mantiene il contenuto sostanziale del precedente: l'impugnazione del provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e l'interesse si trasferisce sul nuovo atto.
  • La violazione del termine di stand still previsto per la stipulazione di un contratto pubblico non determina automaticamente l'invalidità o l'inefficacia del contratto, in assenza di una specifica previsione che ricolleghi a tale violazione tali conseguenze.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniIn house e affidamenti senza garaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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