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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24356/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2012. Il contribuente aveva contestato la validità della cartella sostenendo, in sostanza, che a fronte della divergenza tra quanto dichiarato e quanto liquidato in sede di controllo automatizzato, con riferimento ad acconti e imposta a debito, fosse necessaria una preventiva comunicazione dell'esito del controllo e/o uno specifico avviso di recupero. In appello la decisione di primo grado era stata confermata, ritenendo che le contestazioni riguardassero un omesso o carente versamento dell'imposta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973, dell'art. 6, comma 5, della L. 212/2000 e dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997, per avere la CTR ritenuto necessario un avviso preventivo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è di regola necessaria, salvo che l'attività di liquidazione non si limiti a un mero errore materiale e richieda rettifiche preventive di dati dichiarativi in presenza di incertezze su aspetti rilevanti. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente qualificato la contestazione come attinente a omesso o carente versamento dell'IRPEF, con conseguente insussistenza dell'obbligo di preventiva comunicazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva in modo sufficiente la ragione decisoria e consentiva il controllo logico-giuridico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la cartella di pagamento può essere emessa senza preventiva comunicazione dell'esito al contribuente quando la liquidazione si fonda su un mero riscontro di omesso o carente versamento e non richiede rettifiche preventive di dati dichiarativi in presenza di incertezze rilevanti.
  • La mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se il procedimento abbia superato il limite del mero errore materiale e se il contribuente sia stato privato di un passaggio dovuto di interlocuzione su questioni controvertibili.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
  • Quando il giudice di merito qualifica la pretesa fiscale come conseguenza di omesso o carente versamento dell'imposta, tale qualificazione è sufficiente a escludere, in linea generale, l'obbligo di un avviso preventivo di recupero nel procedimento di liquidazione automatizzata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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