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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui una provincia ha sanzionato in via solidale una società gestrice del servizio idrico integrato e il suo legale rappresentante per il superamento, in un impianto di depurazione comunale, dei limiti di accettabilità relativi al parametro dell’azoto ammoniacale. I ricorrenti avevano proposto opposizione sostenendo, da un lato, che per un impianto di trattamento di acque reflue urbane privo di reflui industriali dovesse applicarsi la nota 2 della tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. 152/2006, e non la tabella 3 stessa; dall’altro, che la responsabilità non potesse gravare sulla società titolare dell’autorizzazione, avendo essa affidato a terzi la conduzione e la manutenzione dell’impianto; infine, che non fosse stata correttamente valutata la colpevolezza, anche per l’asserita impossibilità di provare fatti esimenti o impeditive della sanzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione delle norme ambientali e del principio di tassatività in relazione alla scelta del parametro tabellare e alla qualificazione dello scarico; violazione del principio di responsabilità personale per avere attribuito la sanzione al gestore/titolare dell’autorizzazione nonostante l’affidamento a un terzo delle attività materiali; violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative per avere ritenuto operante una presunzione di colpevolezza e per aver posto sul trasgressore l’onere di provare le esimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dello scarico come scarico di acque reflue urbane in sistema fognario misto e ha affermato che, in tali casi, i limiti applicabili sono quelli della tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. 152/2006, anche se la tabella è riferita alle acque reflue industriali, quando nel sistema convoglino anche reflui industriali o si tratti di miscuglio proveniente da agglomerato. Ha inoltre confermato che la responsabilità per la violazione grava sul titolare dell’autorizzazione allo scarico e sul gestore del servizio idrico integrato, mentre l’affidamento a terzi delle sole attività materiali di conduzione e manutenzione non esclude la responsabilità amministrativa del soggetto titolare della posizione di garanzia. Infine, ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, opera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. 689/1981 e che spetta al trasgressore provare le circostanze scriminanti o i fatti estintivi/impeditivi della responsabilità. Il ricorso è stato respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152

    sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui uno scarico superando i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’Allegato 5; la fattispecie contestata vi rientra perché è stato superato il limite tabellare applicabile.

  • art. 133, comma 2, d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152

    non è la norma applicabile nel caso concreto secondo la Corte, perché la violazione contestata riguarda il superamento dei limiti di emissione previsti dalla legge, non una diversa ipotesi richiamata dai ricorrenti.

  • art. 74 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    definisce in rapporto tra loro acque reflue domestiche, industriali e urbane; la distinzione si fonda sulla natura/composizione delle acque convogliate e consente di qualificare come urbane anche quelle costituite da miscuglio con reflui industriali e meteorici in reti fognarie provenienti da agglomerato.

  • Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152

    la tabella 3 è ritenuta applicabile ai sistemi fognari misti assistiti da depuratore che convogliano acque reflue urbane provenienti da agglomerato; la nota 2 invocata dai ricorrenti non esclude l’applicazione della tabella 3 nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per escludere che l’onere probatorio gravasse sull’amministrazione per fatti impeditivi o esimenti; una volta provata la violazione, l’onere di provare le scriminanti ricade sul trasgressore.

  • art. 1, comma 2, l. n. 689/1981

    il principio di tassatività e determinatezza non è violato, poiché la condotta sanzionata è espressamente prevista dalla norma che punisce il superamento dei limiti tabellari.

  • art. 124, comma 2, d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152

    la responsabilità grava anche sul titolare dell’autorizzazione allo scarico; il rapporto con un soggetto terzo incaricato delle attività materiali non elimina tale posizione di responsabilità.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio di personalità, ma la Corte esclude che sia violato perché la responsabilità amministrativa resta personale rispetto al soggetto titolare della posizione di garanzia e al rappresentante legale.

  • art. 7 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità personale; la Corte conferma però la legittimazione passiva del soggetto titolare dell’autorizzazione e del rappresentante legale.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    introduce una presunzione di colpevolezza nell’illecito amministrativo; il trasgressore deve provare di aver agito senza colpa o la sussistenza di esimenti.

  • art. 41 c.p.

    richiamato solo a sostegno della censura dei ricorrenti, ma non ritenuto utile a superare la presunzione di colpa e la responsabilità del gestore.

  • art. 42 c.p.

    richiamato solo a sostegno della censura dei ricorrenti, ma non ritenuto decisivo nel giudizio sulla responsabilità amministrativa.

  • art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689

    è richiamato per affermare la responsabilità solidale del rappresentante legale autore dell’illecito amministrativo e dell’ente obbligato al pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

Massime di principio

  • In materia di scarichi idrici, la qualificazione dello scarico e la determinazione dei limiti applicabili devono fondarsi sulla natura concreta delle acque convogliate; nei sistemi fognari misti assistiti da depuratore, ove confluiscano reflui urbani comprensivi anche di componenti industriali o meteoriche provenienti da agglomerato, possono applicarsi i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. 152/2006.
  • Il principio di tassatività delle sanzioni amministrative non è violato quando la condotta contestata coincide con il precetto che punisce il superamento dei valori limite di emissione fissati dalla legge o dall’allegato normativo pertinente.
  • Il titolare dell’autorizzazione allo scarico e il gestore del servizio idrico integrato restano responsabili della corretta osservanza dei limiti di legge anche se abbiano affidato a terzi le sole attività materiali di conduzione o manutenzione dell’impianto; la delega operativa non trasferisce la posizione di garanzia.
  • In materia di illeciti amministrativi opera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. 689/1981: accertata la fattispecie tipica, spetta all’opponente dimostrare la mancanza di colpevolezza o la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o scriminanti.
  • La prova di esimenti come lo stato di necessità o la forza esterna imprevedibile e inevitabile non può ridursi a mere allegazioni, ma richiede specifico e adeguato supporto probatorio da parte del sanzionato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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