Cassazione Civile, Ordinanza n. 04953/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento notificata nel 2016, rispetto alla quale il contribuente aveva impugnato varie cartelle di pagamento. In primo grado la commissione provinciale aveva annullato l’intimazione limitatamente alle cartelle n. 1-23 del ricorso originario, ritenendo prescritti i crediti. In appello, l’agente della riscossione aveva ottenuto una riforma parziale: la commissione regionale ha ritenuto provata la notifica regolare delle cartelle n. 1-18 sulla base di copie documentali non specificamente contestate quanto alla conformità agli originali, osservando anche che il contribuente non aveva proposto appello incidentale sulla modalità di notifica; ha invece confermato l’annullamento per le cartelle n. 19-23. Il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 23, comma 2, e 54 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso un appello incidentale del contribuente, pur essendo egli risultato integralmente vittorioso in primo grado sul punto della notifica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26, commi 1 e 4, d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., assumendo che gli avvisi di intimazione del 30/31 agosto 2007, ritenuti idonei a interrompere la prescrizione, fossero stati notificati in situazione di irreperibilità relativa senza prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito, requisito necessario per il perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero il giudizio di validità delle notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione senza rispettare l’onere di specificazione imposto dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava quando i documenti fossero stati prodotti, dove si trovassero nel fascicolo e non ne riproduceva il contenuto in modo sufficiente a consentire il controllo di decisività. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Invocato dal ricorrente per sostenere che la CTR non poteva esigere un appello incidentale da chi era risultato vittorioso sul capo relativo alla notifica in primo grado.
Invocato per escludere la necessità di appello incidentale del contribuente in relazione alle questioni su cui era rimasto vittorioso.
art. 26, commi 1 e 4, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per contestare la validità della notifica degli atti della riscossione e la loro idoneità a interrompere la prescrizione.
Richiamato in tema di modalità di notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità relativa.
Richiamato per sostenere che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona solo con l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e la specifica indicazione e localizzazione degli atti/documenti rilevanti, con riproduzione del loro contenuto essenziale, pena l’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto, a carico del ricorrente, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma introduttiva della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si denunciano vizi della notificazione o della prova della notifica, è necessario indicare specificamente dove i documenti rilevanti sono stati prodotti e trascriverne o riassumerne il contenuto in modo sufficiente a consentire il controllo di decisività da parte della Corte.
- La mancata osservanza degli oneri di specificazione di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso, anche se le censure sono formulate come violazioni di norme sostanziali o processuali.
- In materia di atti tributari e riscossione, la contestazione della validità della notifica e dell’efficacia interruttiva della prescrizione richiede una puntuale allegazione e produzione degli atti su cui si fonda la censura.
- La questione dell’eventuale necessità di appello incidentale resta irrilevante quando il ricorso per cassazione è comunque inammissibile per difetto dei requisiti di autosufficienza e specificità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente e legittima la condanna alle spese, oltre all’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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