Cassazione Civile, Ordinanza n. 05507/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto-lavoratore)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della corretta remunerazione per prestazioni di lavoro carcerario rese in modo continuativo tra il 2008 e il 2016 presso diversi istituti penitenziari. Sosteneva di aver percepito un compenso inferiore a quello dovuto, non adeguato ai livelli previsti dall'art. 22 della legge penitenziaria, pari ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito, applicando la prescrizione quinquennale dalla cessazione di ciascun rapporto e considerando non provato un lavoro oltre il giugno 2016. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello deciso in contrasto con quanto allegato e provato circa la prosecuzione ininterrotta del lavoro anche oltre giugno 2016, con motivazione apparente; error in procedendo per avere ritenuto ammissibile l'appello del Ministero nonostante non contenesse specifiche censure ai capi della sentenza di primo grado relativi all'unitarietà del rapporto e alla sospensione del termine prescrizionale; e, in via sostanzialmente reiterativa, l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che il lavoro carcerario va ricondotto a un rapporto unitario, a prescindere dalle diverse mansioni, dalle diverse strutture penitenziarie e dagli intervalli non lavorati; di conseguenza, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto nel suo complesso. Poiché tale cessazione non era stata dedotta e provata dal Ministero, l'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 8.036,55 oltre rivalutazione o interessi legali e con liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Il lavoro carcerario è remunerato in misura parametrata ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti; il ricorrente lamentava che tale adeguamento non fosse stato applicato.
Invocato per censurare la decisione asseritamente difforme rispetto alle allegazioni e prove offerte.
Invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato per dedurre motivazione apparente della sentenza di merito.
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello del Ministero per difetto di specificità dei motivi.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla cessazione del rapporto e sul decorso della prescrizione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di prova presuntiva.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e del giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione.
Richiamato nel motivo relativo all'inammissibilità dell'appello.
art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel primo motivo, ma senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
Massime di principio
- Il lavoro carcerario, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, va considerato come rapporto unitario, non frammentato in singoli segmenti per il solo fatto che si svolga in diversi istituti, con mansioni differenti o con intervalli non lavorati.
- In tema di eccezione di prescrizione, incombe sul debitore che la solleva l'onere di allegare e provare il momento di cessazione del rapporto da cui far decorrere il termine prescrizionale; in mancanza di tale prova, l'eccezione è infondata.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, accolto il motivo decisivo, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Le censure ulteriori restano assorbite quando il motivo accolto è sufficiente a definire la controversia.
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