Cassazione Civile, Ordinanza n. 02249/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, recuperando a tassazione maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP e IRPEF sulla base di una ritenuta rimanenza di magazzino non fatturata e di una asserita inesatta determinazione delle plusvalenze patrimoniali. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR della Sicilia aveva confermato l'annullamento, rilevando che non era chiara la fonte della percentuale di ricarico del 47% applicata dall'Ufficio né la modalità di rideterminazione della plusvalenza, con conseguente insufficienza motivazionale dell'avviso. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non si era limitata a contestare la tipologia di accertamento adottata, ma aveva anche affermato che la motivazione dell'avviso era complessivamente inidonea a sorreggere la pretesa fiscale, non essendo chiarite la fonte della percentuale di ricarico del 47% e la rideterminazione della plusvalenza patrimoniale. Tali autonome statuizioni in fatto, idonee da sole a reggere la decisione, non erano state specificamente censurate; ne è derivata la formazione del giudicato interno sul punto e la carenza di interesse alla trattazione del motivo. L'Agenzia è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
il ricorso per cassazione era formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
norma invocata a sostegno della censura sull'accertamento induttivo fondato su presunzioni.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
norma richiamata per contestare o sostenere i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo in materia di imposte dirette.
norma richiamata per l'accertamento induttivo in materia IVA.
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in quanto soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Se la decisione di merito si fonda, oltre che sulla qualificazione giuridica dell'accertamento, anche sull'inidoneità della motivazione dell'atto impositivo e su specifici accertamenti in fatto non censurati, tali statuizioni restano autonome e possono sorreggere da sole il decisum.
- In presenza di una doglianza che attacca solo una parte della motivazione, senza contestare specificamente le ulteriori rationes decisive, si forma giudicato interno su queste ultime e difetta l'interesse alla delibazione del motivo.
- L'accertamento analitico-induttivo richiede una base fattuale adeguata e una giustificazione delle percentuali di ricarico e delle rideterminazioni operate dall'Ufficio; in mancanza di chiarezza sulla fonte dei dati utilizzati, la motivazione dell'avviso può risultare insufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la condanna alle spese segue la soccombenza, ma non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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