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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02249/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, recuperando a tassazione maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP e IRPEF sulla base di una ritenuta rimanenza di magazzino non fatturata e di una asserita inesatta determinazione delle plusvalenze patrimoniali. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR della Sicilia aveva confermato l'annullamento, rilevando che non era chiara la fonte della percentuale di ricarico del 47% applicata dall'Ufficio né la modalità di rideterminazione della plusvalenza, con conseguente insufficienza motivazionale dell'avviso. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non si era limitata a contestare la tipologia di accertamento adottata, ma aveva anche affermato che la motivazione dell'avviso era complessivamente inidonea a sorreggere la pretesa fiscale, non essendo chiarite la fonte della percentuale di ricarico del 47% e la rideterminazione della plusvalenza patrimoniale. Tali autonome statuizioni in fatto, idonee da sole a reggere la decisione, non erano state specificamente censurate; ne è derivata la formazione del giudicato interno sul punto e la carenza di interesse alla trattazione del motivo. L'Agenzia è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    il ricorso per cassazione era formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2729 c.c.

    norma invocata a sostegno della censura sull'accertamento induttivo fondato su presunzioni.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    norma richiamata per contestare o sostenere i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo in materia di imposte dirette.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata per l'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione in quanto soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Se la decisione di merito si fonda, oltre che sulla qualificazione giuridica dell'accertamento, anche sull'inidoneità della motivazione dell'atto impositivo e su specifici accertamenti in fatto non censurati, tali statuizioni restano autonome e possono sorreggere da sole il decisum.
  • In presenza di una doglianza che attacca solo una parte della motivazione, senza contestare specificamente le ulteriori rationes decisive, si forma giudicato interno su queste ultime e difetta l'interesse alla delibazione del motivo.
  • L'accertamento analitico-induttivo richiede una base fattuale adeguata e una giustificazione delle percentuali di ricarico e delle rideterminazioni operate dall'Ufficio; in mancanza di chiarezza sulla fonte dei dati utilizzati, la motivazione dell'avviso può risultare insufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità, la condanna alle spese segue la soccombenza, ma non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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