Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente supplente non residente, impiegato ad Asmara, che chiedeva di ottenere il riconoscimento dell'assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo, sostenendo la parità di trattamento economico tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato operante nelle istituzioni scolastiche all'estero. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di varie disposizioni del d.lgs. n. 297 del 1994, del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 18 del 1967, di norme contrattuali collettive e dell'art. 97 Cost., sostenendo in sintesi che l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe applicabile e che i docenti a termine possono ricevere un trattamento economico differenziato rispetto ai docenti di ruolo, anche perché selezionati senza concorso pubblico e portatori di esperienza non equiparabile. Il docente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla domanda relativa anche ad ulteriori voci economiche: indennità di sistemazione, contributo per spese di abitazione e spese di viaggio di trasporto all'estero e dall'estero, deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e di norme del d.lgs. n. 297 del 1994. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale, richiamando un indirizzo già consolidato secondo cui l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato all'estero spettano nella stessa misura anche ai supplenti non residenti a termine, perché si tratta di integrazioni salariali correlate al solo svolgimento del servizio e al disagio del trasferimento, senza che il diverso titolo di accesso al pubblico impiego giustifichi un trattamento economico deteriore. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità e di localizzazione degli atti e documenti su cui si fondava, osservando che dalla sentenza impugnata non emergeva che tali ulteriori domande fossero state effettivamente proposte in appello e che il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale la sede processuale dei documenti richiamati, limitandosi a riferimenti generici ai fascicoli di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, confermando il principio di parità di trattamento economico tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo per l'assegno di sede e benefici connessi al servizio all'estero. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del docente perché privo della necessaria specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto non erano stati adeguatamente indicati e localizzati gli atti e documenti a sostegno delle ulteriori domande economiche. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, mentre tale previsione non riguardava il Ministero, amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
viene richiamato come norma di apertura del sindacato di legittimità sui motivi di ricorso per violazione di legge e vizi processuali.
Direttiva 1999/70/CE
è invocata dal Ministero, ma la Corte ribadisce che la clausola 4 dell'Accordo quadro impedisce trattamenti economici deteriore non giustificati tra tempo determinato e indeterminato.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive, qui escluse.
artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola 29 novembre 2007
richiamati dal ricorrente principale tra le fonti che disciplinano il trattamento economico dei docenti.
artt. 5, 26 e 27 d.lgs. n. 62 del 1998
richiamati dal ricorrente principale a sostegno della disciplina del personale scolastico all'estero.
artt. 2, comma 2, e 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
il Ministero ne sostiene l'inapplicabilità alla fattispecie; la Corte non accoglie tale impostazione e ribadisce la parità di trattamento in base alla disciplina antidiscriminatoria del lavoro a termine.
artt. 625, 639, 640, 651 e 658 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamati come base normativa dell'assegno di sede e dei benefici per il personale docente all'estero.
citato tra le fonti relative al trattamento economico del personale all'estero.
art. 102 C.C.N.L. 2002/2003
richiamato dal Ministero in relazione al trattamento economico del personale scolastico.
art. 106 C.C.N.L. comparto scuola 29 novembre 2007
richiamato in rapporto alla tabella prevista dall'art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994.
art. 16 C.C.N.L. 24 febbraio 2000
richiamato dal ricorrente principale tra le fonti contrattuali applicabili.
d.P.R. n. 215 del 1967
richiamato dal Ministero tra le fonti del trattamento economico del personale all'estero.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente principale, ma non ritenuto idoneo a giustificare un trattamento deteriore per i supplenti non residenti.
norma richiamata per il ricorso incidentale come base della censura di legittimità.
invocati per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
artt. 661, 662, 664 e 665 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamati a sostegno delle ulteriori domande economiche avanzate nel ricorso incidentale.
la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda e la loro localizzazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è aspecifico.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma che impone il deposito degli atti e documenti richiamati a pena di improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai docenti a tempo determinato impiegati nelle istituzioni scolastiche all'estero spetta, in assenza di una ragione oggettiva specifica, il medesimo trattamento economico previsto per i docenti di ruolo quanto agli emolumenti collegati al servizio e al disagio del trasferimento all'estero.
- Il diverso accesso al pubblico impiego tramite concorso non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore per il personale assunto a termine rispetto a quello di ruolo.
- Quando si denuncia in cassazione un'omessa pronuncia o altro error in procedendo, permane l'onere di specificare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e di localizzarli nei fascicoli di causa; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale indicazione della sede processuale in cui gli atti e documenti richiamati sono stati prodotti, non essendo sufficiente un generico rinvio ai fascicoli dei gradi di merito.
- Le integrazioni salariali e i benefici previsti per il personale scolastico all'estero sono qualificati come voci retributive correlate alla prestazione e al disagio della destinazione, non come vantaggi riservati in ragione dello status di ruolo.
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