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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08626/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una guardia particolare giurata armata impiegata con turni mattutini, pomeridiani o notturni e orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni di lavoro e uno di riposo. Il lavoratore ha chiesto la condanna della società al pagamento di somme a titolo retributivo per il mancato godimento, dall’anno 2007 o comunque nei limiti della prescrizione, delle pause retribuite di dieci minuti previste dall’art. 74 del CCNL degli istituti di vigilanza privata quando l’orario giornaliero supera le sei ore consecutive, ovvero, in mancanza, dei riposi compensativi sostitutivi. La corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che il relativo emolumento avesse natura compensativa e non retributiva e che i lavoratori non avessero allegato e provato la mancata fruizione del riposo compensativo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2126 c.c., sostenendo che la cessazione del rapporto prima dell’introduzione del giudizio renderebbe dovute le somme come emolumenti retributivi; (2) violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 36 Cost., 1, 8 e 17 d.lgs. 66/2003, dell’art. 74 del CCNL, nonché degli artt. 2697, 1362 ss. c.c. e 113-115 c.p.c., per avere la sentenza invertito l’onere della prova, ponendo a carico del lavoratore la dimostrazione del mancato godimento del riposo compensativo invece che al datore di lavoro, che aveva allegato di avere adempiuto alla propria obbligazione organizzando o riconoscendo il recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, perché la vicenda rientrava nel regime della doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre la questione risultava nuova e non prospettata nei gradi precedenti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nella domanda di pagamento per mancato godimento delle pause retribuite previste dall’art. 74 CCNL vigilanza privata, il lavoratore deve provare soltanto i fatti costitutivi del diritto, cioè lo svolgimento di attività per oltre sei ore consecutive senza fruire della pausa di dieci minuti, mentre l’eventuale fruizione di modalità alternative o di riposi compensativi costituisce fatto estintivo, la cui prova grava sul datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 74 CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata del 2 maggio 2006 e dell'8 aprile 2013

    pause retribuita di dieci minuti; eventuale riposo compensativo di pari durata entro trenta giorni

    La clausola collettiva attribuisce al personale che superi le sei ore consecutive di lavoro una pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro; se la pausa non è godibile per esigenze di servizio, il datore deve concedere riposi compensativi di pari durata entro trenta giorni.

  • art. 8 d.lgs. 66/2003

    Viene richiamato come fonte della disciplina della pausa lavorativa oltre le sei ore consecutive.

  • art. 17 d.lgs. 66/2003

    È richiamato come base delle deroghe e della disciplina di settore che consente, in mancanza della pausa, riposi compensativi.

  • art. 2126 c.c.

    La sua violazione è stata denunciata dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile; la Corte non sviluppa una diversa interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, il ricorrente in cassazione che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non siano indicate le divergenze tra le rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio interpretativo del contratto collettivo.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva della pausa non goduta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il lavoratore deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre il godimento del riposo compensativo è fatto estintivo da allegare e provare da chi lo eccepisce.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare l'asserita erronea valutazione delle prove e la presunta inversione dell'onere probatorio.

  • artt. 2086 e 2104 c.c.

    Richiamati dalla Corte per affermare il potere datoriale di organizzazione e direzione del lavoro e la possibilità di predisporre regole interne vincolanti, purché non arbitrarie e funzionali all'interesse dell'impresa.

  • art. 1175 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che l'esercizio del potere organizzativo datoriale deve essere conforme a correttezza e funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Massime di principio

  • In materia di pause lavorative previste dal contratto collettivo per attività superiori a sei ore consecutive, il lavoratore che chieda il pagamento per mancato godimento deve provare l'effettuazione della prestazione oltre il limite orario e la mancata fruizione della pausa retribuita prevista dalla disciplina collettiva.
  • Se la disciplina contrattuale prevede che, in alternativa alla pausa sul posto di lavoro, siano concessi riposi compensativi o altre modalità organizzative, la prova del loro effettivo godimento grava sul datore di lavoro, perché si tratta di fatto estintivo del diritto azionato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame non è scrutinabile quando ricorra la doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non dedotta nei precedenti gradi, è inammissibile in cassazione se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • La regolamentazione delle pause nei settori caratterizzati da particolari esigenze di servizio può essere rimessa al potere organizzativo datoriale, ma tale potere deve essere esercitato in modo non arbitrario, coerente con l'interesse all'ordinato svolgimento dell'attività e conforme a correttezza.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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