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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08653/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre dipendenti, assunti quando l'impresa era ancora ente pubblico e poi transitati alla gestione privatizzata, hanno chiesto il riconoscimento di un più favorevole numero di giorni di ferie annuali e la conseguente indennità sostitutiva per ferie non godute nel periodo 2013-2018. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, ritenendo applicabile il regime del CCNL FederGasAcqua 1995, più favorevole di quello del CCNL GasAcqua 2002, e ha condannato la società al pagamento delle somme corrispondenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., sostenendo che la domanda accolta in appello fosse nuova perché fondata su diverso contratto collettivo e diverso petitum; 2) violazione dell'art. 28 del CCNL GasAcqua 2002, per avere la Corte applicato un contratto mai in precedenza applicato ai lavoratori; 3) violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva e di alcune norme codicistiche e speciali, per non avere considerato il CCNL 2002 migliorativo rispetto al 1995 e per non aver valorizzato la modifica legislativa sulle festività soppresse; 4) vizio motivazionale e erronea quantificazione, lamentando sia la mancata considerazione della differenza corretta tra i regimi ferie sia l'asserita mancata contestazione dei conteggi. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che vi fosse una domanda nuova in appello: la variazione della fonte contrattuale era emersa già nel primo grado per iniziativa della stessa datrice di lavoro e non introduceva un nuovo fatto costitutivo, ma solo una specificazione della domanda, qualificabile come emendatio libelli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una questione nuova, non trattata dalla sentenza impugnata e non prospettata in modo autosufficiente nei gradi di merito. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che, interpretando i CCNL secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., il regime del CCNL 1995 risultava più favorevole e dunque da conservare ad personam ai sensi del CCNL 2002; ha inoltre escluso che la reintroduzione legislativa della festività del 2 giugno incidesse in modo tale da ridurre il trattamento collettivo già riconosciuto, e ha considerato il motivo di vizio motivazionale eccedente i limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Vieta la proposizione in appello di domande nuove; nel caso concreto non era ravvisabile una mutatio libelli ma solo una emendatio della domanda originaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale; la censura proposta non rientrava in tali ipotesi.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole dei CCNL devono essere interpretate prioritariamente secondo il dato letterale, avviando da esso la ricostruzione della volontà comune.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione dei CCNL deve essere sistematica e complessiva, coordinando le clausole tra loro e non isolandole in modo atomistico.

  • art. 23 CCNL GasAcqua 2002

    Per l'orario articolato su cinque giorni, il sesto giorno feriale è considerato festivo a tutti gli effetti.

  • art. 28 CCNL GasAcqua 2002

    Per l'orario su cinque giorni prevede 22 giorni lavorativi di ferie e 3 giorni compensativi; contiene altresì la clausola di conservazione ad personam delle quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori.

  • art. 29 CCNL FederGasAcqua 1995

    Prevede per tutti 26 giorni lavorativi di ferie più due giornate supplementari collegate alle festività soppresse, risultando più favorevole del regime 2002.

  • art. 1, legge n. 336/2000

    La reintroduzione legislativa della festività del 2 giugno non consente di disapplicare o ridurre il trattamento collettivo già pattuito.

  • art. 1, d.lgs. n. 54/1977

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle festività soppresse, ma non idoneo a mutare l'esito della controversia.

  • art. 1256 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma senza incidenza decisiva sull'esito della domanda.

  • art. 1258 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva ai fini della soluzione della lite.

  • art. 1339 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva ai fini della soluzione della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Non integra domanda nuova in appello la mera specificazione della fonte giuridica della pretesa, quando i fatti costitutivi restano i medesimi e la questione della diversa qualificazione sia già emersa nel contraddittorio di primo grado.
  • Sussiste mutatio libelli, inammissibile in appello, solo quando vengano introdotti fatti costitutivi nuovi o un diverso tema di indagine idoneo ad alterare il contraddittorio; la sola diversa qualificazione giuridica o la rimodulazione del petitum costituiscono emendatio.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi segue i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., con priorità del dato letterale ma lettura necessariamente sistematica dell'intero testo contrattuale.
  • In presenza di una clausola di conservazione del trattamento più favorevole, deve essere mantenuto il regime antecedente che risulti complessivamente migliore per il lavoratore, confrontando le discipline contrattuali nella loro interezza e non per singole voci isolate.
  • La reintroduzione legislativa di una festività soppressa non autorizza, di per sé, la disapplicazione o la riduzione di un trattamento collettivo già pattuito, se il contratto collettivo conserva autonomia ed efficacia vincolante.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze contabili, essendo sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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