Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08637/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Un ex dipendente di una fondazione operante nel settore sanitario aveva chiesto l’ammissione di un credito, poi limitato alla sola differenza contributiva, maturato per asserito svolgimento di mansioni superiori dal settembre 1995 al 30 giugno 2009, data del licenziamento. Egli sosteneva di aver operato come collaboratore amministrativo inquadrato nel VII livello del CCNL ARIS, con assegnazione a un settore amministrativo e poi con funzioni di vice direttore amministrativo, e rivendicava il riconoscimento del IX livello o, in subordine, dell’VIII livello. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata l’autonomia e le caratteristiche richieste per il superiore inquadramento. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2103 c.c. e 36/37 del CCNL applicato, lamentando l’erroneità dell’inquadramento e sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare le mansioni effettivamente svolte, senza attribuire rilievo decisivo al mancato possesso del diploma di laurea. Con un secondo motivo denunciava violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e del CCNL, oltre a omessa pronuncia, per non avere il Tribunale esaminato la domanda di riconoscimento dell’VIII livello e per avere ritenuto non provata la dimensione della struttura sulla base di un verbale ispettivo risalente, che secondo il ricorrente sarebbe rimasto efficace fino a diverso provvedimento mai emesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva specificamente indicato, né prodotto, il CCNL applicato: il contratto collettivo di settore, a differenza di quello del pubblico impiego, non è conoscibile d’ufficio dal giudice, ma deve essere allegato e prodotto dalle parti; in sua mancanza, la Corte non può procedere all’esame diretto delle clausole invocate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall’inammissibilità del primo. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    invocato dal ricorrente come norma che disciplina l’adibizione a mansioni superiori e il conseguente diritto al corretto inquadramento

  • art. 36 CCNL per il personale non medico dipendente da Strutture sanitarie private Laiche e Religiose

    richiamato quale fonte collettiva di disciplina dei livelli e delle declaratorie professionali; la Corte ribadisce che il testo del CCNL deve essere specificamente allegato e prodotto per consentirne l’esame

  • art. 37 CCNL per il personale non medico dipendente da Strutture sanitarie private Laiche e Religiose

    richiamato dal ricorrente in modo impreciso; la Corte valorizza comunque l’esigenza di produzione del contratto collettivo invocato

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    invocati per omessa pronuncia e per asserita cattiva valutazione delle prove; il motivo resta assorbito dall’inammissibilità del primo

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato quale rito camerale seguito in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici applicabili all’interpretazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, assimilati sul piano processuale alle norme di diritto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo richiede che il testo del contratto sia specificamente allegato e prodotto, perché il giudice di cassazione non può supplire con un esame diretto di clausole non introdotte ritualmente nel processo.
  • Il contratto collettivo di diritto privato non è oggetto di conoscenza officiosa da parte del giudice come avviene per il CCNL del pubblico impiego; grava quindi sulle parti un onere di allegazione e produzione soggetto alle regole generali sul contraddittorio e sulla prova.
  • Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di produzione della fonte collettiva invocata, i motivi che da esso dipendono possono risultare assorbiti.
  • L’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, ai fini del controllo di legittimità, segue i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. e la loro violazione è deducibile come violazione di legge, non come censura sulla sola motivazione.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese; resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMansioniAccertamento del passivoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.