Cassazione Civile, Ordinanza n. 08638/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, assunto in epoca anteriore alla privatizzazione dell'ente di provenienza, volta a ottenere differenze retributive, tra cui l'indennità per ferie non godute, sulla base della disciplina dei CCNL succedutisi nel tempo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il diritto a somme per ferie non godute per il periodo 2005-2013, ritenendo applicabile, in base alla clausola di conservazione del miglior trattamento ad personam, il regime del CCNL precedente quanto alla computabilità del sabato come giorno lavorativo ai fini delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle clausole dei CCNL applicabili, sostenendo che il CCNL 2002 fosse più favorevole e che, per il lavoratore turnista su cinque giorni, desse comunque diritto a un trattamento ferie superiore o comunque non inferiore; con il secondo ha censurato la quantificazione delle ferie non godute e la pretesa contraddittorietà della motivazione, deducendo l’erroneo confronto tra i giorni di ferie previsti dai diversi contratti collettivi; con il terzo ha denunciato violazione delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul divieto di domande nuove in appello, assumendo che la decisione avesse accolto una domanda non ritualmente proposta o ultra petita. Tuttavia, la società non aveva adeguatamente assolto agli oneri di specifica indicazione e deposito dei contratti collettivi richiamati nel ricorso, né aveva superato i limiti della doppia conforme per il vizio motivazionale, né aveva dimostrato di aver tempestivamente prospettato la questione processuale dedotta nel terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancato assolvimento degli oneri di deposito e specifica indicazione dei CCNL su cui il ricorso si fondava, nonché per omessa trascrizione delle clausole rilevanti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per novità della questione, non risultando la specifica deduzione nei giudizi di merito. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del lavoratore, con distrazione ai difensori antistatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'onere di deposito degli atti, documenti e contratti collettivi posti a fondamento del ricorso è requisito di procedibilità/inammissibilità; per i contratti collettivi nazionali, occorre il deposito del testo integrale e non del solo estratto delle clausole rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione della sede di produzione dei documenti e delle clausole collettive invocate; la mancanza determina inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali può essere dedotta in cassazione, ma solo rispettando gli oneri di specifica indicazione e deposito dei testi rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile nei casi di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle due sentenze.
La questione processuale prospettata come violazione di tale norma è inammissibile se nuova e non già dedotta nel merito.
È richiamato insieme al divieto di domande nuove e al principio di tempestiva deduzione delle questioni nel giudizio di merito.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata né tempestivamente introdotta nei gradi di merito.
Regola il procedimento camerale in cassazione con riserva di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia la violazione di clausole di contratti collettivi nazionali, il ricorrente deve depositare il testo integrale del contratto e indicare con precisione nel ricorso la sede di produzione del documento: in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La mera allegazione, in memoria o in modo generico, dell'esistenza del contratto collettivo nel fascicolo non sana il difetto originario di specifica indicazione richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il vizio motivazionale è precluso in presenza di doppia conforme se il ricorrente non confronta in modo specifico le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
- Le censure che presuppongono l'esame di questioni non trattate dalla sentenza impugnata e non tempestivamente dedotte nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione per novità.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della quantificazione del diritto dipendente dall'interpretazione dei CCNL non può essere scrutinata se il ricorrente non rende immediatamente accessibile il testo contrattuale rilevante e le specifiche disposizioni invocate.
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