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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08642/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a una dirigente del settore "Procedure sanzionatorie e Traffico della Polizia Locale" di un comune, consistita nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese. La contestazione riguardava il mancato controllo e l'omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per errore di registrazione nel sistema, la mancata notifica di un rilevante numero di atti. In appello era stata confermata la decisione di primo grado di rigetto dell'impugnazione della sanzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2106 c.c. e degli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. dirigenti comparto regioni e autonomie locali, sostenendo l'erroneità del giudizio di proporzionalità della sanzione e lamentando che non fossero stati considerati tutti gli aspetti della condotta, né l'assenza di un sistema di alert nel software e la ridotta incidenza percentuale degli errori sul totale degli accertamenti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5 del medesimo c.c.n.l., contestando che potesse rientrare nelle sue responsabilità dirigenziali l'adozione di un sistema adeguato di controllo sull'inserimento dati, assumendo che i controlli fossero stati svolti dagli operatori addetti al servizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una nuova valutazione della proporzionalità della sanzione e della gravità della condotta, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti, senza che la ricorrente avesse indicato un fatto decisivo omesso. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sollecitasse in realtà una diversa lettura del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque che il dovere dirigenziale di sovrintendere al corretto svolgimento dell'attività del personale implicasse anche il controllo del processo lavorativo e del data entry. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2106 c.c.

    richiamato come parametro generale della proporzionalità della sanzione disciplinare; la sua applicazione concreta è stata ritenuta rimessa al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione nei termini richiesti dalla ricorrente

  • art. 6 c.c.n.l. dirigenti comparto regioni e autonomie locali del 22.2.2010

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla proporzionalità della sanzione disciplinare

  • art. 7 c.c.n.l. dirigenti comparto regioni e autonomie locali del 22.2.2010

    richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte per ricondurre la sospensione entro la fascia sanzionatoria prevista per la tolleranza di irregolarità di servizio o per il grave danno all'ente

  • art. 5 c.c.n.l. dirigenti comparto regioni e autonomie locali del 22.10.2010

    interpretato come fonte del dovere del dirigente di sovrintendere, nell'esercizio del potere direttivo, al corretto svolgimento dell'attività del personale e di controllare il processo lavorativo e l'operato del personale assegnato

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato per chiarire che, dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti della cd. doppia conforme

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, non può essere riesaminato come mera diversa ponderazione degli elementi fattuali, salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione giuridicamente viziata.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti o un diverso peso degli elementi istruttori, dovendo denunciare specificamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il dovere del dirigente di sovrintendere al corretto svolgimento dell'attività del personale assegnato implica anche l'obbligo di controllo del processo lavorativo e dell'operato degli addetti, mediante direttive generali e verifica dell'attività svolta.
  • In materia disciplinare, la tolleranza di irregolarità di servizio e la produzione o il rischio di un grave danno per l'ente possono giustificare l'applicazione di una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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