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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08632/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato conferimento al ricorrente di un incarico di lunga missione in Liberia, disciplinato dalla legge n. 49 del 1987 e dal relativo regolamento di esecuzione. Il lavoratore, già coinvolto in pregresse vicende conflittuali con l’amministrazione, ha dedotto di essere stato pretermesso illegittimamente nella selezione per l’incarico n. 20/2008, lamentando: assenza di una reale comparazione tra i candidati; mancata applicazione dei punteggi previsti dall’avviso; carenze della relazione dell’esperto U.T.C. e della proposta al Comitato direzionale; mancata istituzione della Commissione incarichi; sovravalutazione della candidata prescelta e omessa valorizzazione dei propri requisiti preferenziali. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di corretto svolgimento del procedimento selettivo e di un affidamento tutelabile. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattordici motivi, deducendo soprattutto vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle regole probatorie e degli artt. 1218, 2697 e 112 c.p.c., oltre a censurare l’esclusione della responsabilità dell’amministrazione e della perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione perché la sentenza d’appello superava il minimo costituzionale e non presentava contraddizioni o apparenza motivazionale. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al nono per la presenza di doppia conforme, poiché i giudici di merito avevano fondato le decisioni sui medesimi fatti sostanziali, escludendo la illegittimità della procedura e l’esistenza di una concreta chance perduta. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 2729 c.c. perché mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Il motivo sull’art. 1218 c.c. è stato respinto perché la Corte territoriale non aveva spostato indebitamente l’onere della prova, ma aveva escluso in fatto irregolarità imputabili all’amministrazione. Anche le doglianze ex art. 112 c.p.c. e quelle finali sulla motivazione apparente o illogica sono state respinte. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e sono state richiamate le conseguenze processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è stato ricondotto ai soli vizi deducibili nei limiti propri di ciascun numero, con esclusione di un nuovo esame del merito e della motivazione oltre il "minimo costituzionale".

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa dal ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale di motivazione; tale standard è stato ritenuto rispettato dalla decisione impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla loro rilevanza solo nei casi di effettiva nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme ha precluso il ricorso per cassazione sui vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a rivalutare il fatto e le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto del libero convincimento e dell’apprezzamento del materiale probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza sulle presunzioni è stata considerata in realtà diretta a contestare l’accertamento di fatto, non la corretta applicazione della norma.

  • art. 1218 c.c.

    Esclusa la sua applicazione perché la Corte di merito aveva negato in fatto l’esistenza di irregolarità e quindi di un inadempimento imputabile all’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stato uno scorretto riparto dell’onere della prova, poiché il giudice di merito ha escluso in fatto la sussistenza di condotte illegittime dell’amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché le questioni erano comunque state esaminate complessivamente dalla Corte territoriale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 26 febbraio 1987, n. 49

    La disciplina dell’incarico all’estero è stata qualificata, nel caso concreto, come riferibile a un rapporto di lavoro di natura privata.

  • d.P.R. 12 febbraio 1988, n. 177

    Richiamato per la procedura di approvazione dei nominativi da inviare in missione e per la ricostruzione della disciplina dell’affidamento dell’incarico.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    Invocata dal ricorrente per la motivazione degli atti, ma ritenuta non direttamente applicabile al procedimento, qualificato in termini privatistici.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare la propria posizione come interesse legittimo di diritto privato alla corretta conduzione del procedimento.

Massime di principio

  • Nei giudizi di cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la decisione di primo e secondo grado si fonda sui medesimi fatti sostanziali, anche se il giudice d’appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2729 c.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l’inesistenza di irregolarità nella procedura selettiva e dell’inadempimento imputabile al datore di lavoro, non può configurarsi una violazione dell’art. 1218 c.c. né un errato riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
  • La censura per omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato complessivamente le questioni dedotte, anche senza soffermarsi singolarmente su ogni profilo prospettato.
  • In tema di perdita di chance, è necessario allegare e provare una concreta probabilità di conseguire il risultato utile; in mancanza di una chance seriamente apprezzabile, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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