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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19144/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto a una contribuente, gestore di una ricevitoria/centro di trasmissione dati che raccoglieva scommesse per conto di una società estera, il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi, per operazioni svolte nell'anno 2007. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della contribuente, ritenendo legittima la pretesa fiscale e non armonizzata l'imposta. In cassazione la contribuente ha articolato sette motivi: 1) violazione delle norme che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, escludevano l'assoggettamento dei centri privi di concessione all'imposta per le annualità anteriori al 2011, contestando la soggettività passiva; 2) violazione delle norme sul profilo territoriale del tributo e delle regole sulla conclusione del contratto; 3) omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per carenza di specificità dei motivi; 4) omesso esame della dedotta nullità/motivazione apparente dell'avviso per violazione dello Statuto del contribuente; 5) violazione del TFUE e dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; 6) ulteriore violazione delle norme UE sulla libera prestazione dei servizi e proporzionalità, con analoga istanza di rinvio pregiudiziale; 7) violazione delle norme interne e costituzionali sul tributo dopo la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia ha prodotto un provvedimento di autotutela con cui aveva annullato l'atto impugnato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente la sopravvenuta autotutela dell'amministrazione e, preso atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto che l'annullamento era intervenuto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e costituiva condotta processuale conforme a lealtà, non essendo ravvisata una manifesta illegittimità originaria dell'atto sin dal suo emanare.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come base dei motivi di ricorso per omesso esame/violazione di norme processuali.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Richiamato quale norma istitutiva dell'imposta unica, dichiarata incostituzionale nei limiti riferiti alle annualità anteriori al 2011 per le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    Richiamato insieme all'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nei limiti indicati.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 1, L. n. 87 del 1953

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998

    Richiamato nel secondo motivo per contestare il profilo territoriale del tributo.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo in relazione alla formazione/territorialità del rapporto dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto per omessa pronuncia su eccezioni e censure dedotte.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato con riguardo alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento e i principi di chiarezza e trasparenza.

  • artt. 56 e segg. TFUE

    Richiamati nei motivi quinto e sesto per asserita violazione della libera prestazione di servizi, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

  • art. 267, comma 2, TFUE

    Richiamato per la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel settimo motivo in combinazione con le norme costituzionali e tributarie.

  • art. 3, primo comma, Cost.

    Richiamato nel settimo motivo.

  • art. 53, primo comma, Cost.

    Richiamato nel settimo motivo.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ricorda che non definisce la cessazione della materia del contendere, ma la fattispecie è ricostruita in giurisprudenza quando viene meno l'oggetto della lite.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di lealtà processuale che giustifica la compensazione delle spese in caso di autotutela conseguente a sopravvenienze interpretative o costituzionali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'atto impositivo impugnato venga annullato in autotutela, poiché viene meno l'oggetto della lite.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto fiscale non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale; la compensazione è giustificata quando l'annullamento intervenga per adeguamento a una pronuncia della Corte costituzionale o ad una sopravvenienza interpretativa che rende obiettivamente complessa la materia.
  • L'amministrazione che si adegui tempestivamente a una pronuncia della Corte costituzionale con annullamento dell'atto impugnato tiene una condotta processuale conforme a lealtà, suscettibile di fondare la compensazione delle spese.
  • Quando sopravviene l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, le censure di merito proposte contro la pretesa tributaria restano assorbite e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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