Sentenza del 17/09/2020 n. 19361 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'applicazione cumulativa delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.12) e contestava plurime irregolarità processuali e di motivazione: mancata sospensione del processo in presenza di un accertamento "pregiudicante" (art. 295 c.p.c.), violazione del principio del contraddittorio e presunto litisconsorzio necessario con i soci, violazioni delle garanzie previste dallo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12) e dagli obblighi informativi in sede di verifica (L. 241/1990, art. 3; L. 212/2000, art. 12), omissione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, e carenza motivazionale dell'avviso di accertamento richiamato per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale, ritenendo inammissibili o infondati i sette motivi proposti. In particolare: il ricorrente non aveva allegato previamente la pendenza dell'accertamento pregiudicante in sede di merito (motivo 1 inammissibile); non sussisteva litisconsorzio necessario tra società e soci (motivo 2 infondato); non era richiesto sospendere il giudizio a carico della società nelle forme prospettate dal ricorrente (motivo 3 infondato); la motivazione per relationem è valida quando il documento richiamato era già noto al contribuente (motivi 4 e 5 infondati); l'inosservanza degli obblighi informativi in fase di verifica non determina automaticamente la nullità dell'atto senza prova del concreto pregiudizio (motivo 6 infondato); l'omessa pronuncia sul motivo relativo al verbale di chiusura è inammissibile perché il contribuente non ha dimostrato l'effettiva offensività della omissione (motivo 7 inammissibile). Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12
Disciplina il cumulo delle sanzioni; la CTR aveva limitato l'applicazione del cumulo e Cassazione non ha annullato la decisione di merito in ordine alla valutazione sostanziale delle sanzioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7
Prevede che gli atti richiamati nella motivazione debbano essere allegati, ma la Corte ricorda che tale obbligo non si applica quando il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12
art. 12, commi richiamati
Contiene obblighi informativi relativi alle verifiche fiscali; la Corte ha affermato che la loro violazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto salvo che sia dimostrato il concreto pregiudizio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
Sancisce la disponibilità degli atti amministrativi; la CTR ha ritenuto sufficiente la resa disponibile del documento richiamato per la motivazione per relationem.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42
Norme sul contraddittorio e sugli obblighi di comunicazione in materia di accertamento; richiamato nella censura sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto che il contributo probatorio del ricorrente fosse insufficiente.
Codice di Procedura Civile, articolo 295
Regola la condizione sospensiva derivante da atti pregiudicanti; la Corte ha ricordato che l'onere di allegare la pendenza dell'accertamento pregiudicante ricade sul ricorrente e deve essere fatto in sede di merito.
Codice di Procedura Civile, articoli 112 e 274
art. 112 e art. 274 c.p.c.
Richiamati tra le norme processuali denunciate; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure che non dimostrano la rilevanza concreta delle omissioni procedurali.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 29
Norme sul rito tributario e sospensione dei procedimenti; richiamato nella contestazione di sospensione ma la Corte ha confermato l'orientamento secondo il quale la pendenza deve essere tempestivamente allegata.
Costituzione, articolo 111
Richiesto rispetto del giusto processo; le doglianze basate su violazioni dell'art. 111 sono state ritenute infondate o inammissibili per mancata tempestiva allegazione dei fatti rilevanti.
Massime di principio
- Se sussiste un accertamento "pregiudicante" avente incidenza su accertamenti successivi, il contribuente deve tempestivamente allegarlo in sede di merito per ottenere la sospensione: non può sollevarlo per la prima volta solo in Cassazione.
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci non sussiste automaticamente quando si impugna un avviso di accertamento relativo al socio per presunta distribuzione di utili extracontabili: la giurisprudenza recente esclude l'obbligo di chiamare la società come resistente.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il documento richiamato era già integralmente noto al contribuente; in tal caso non è indispensabile allegarlo nuovamente all'atto impugnato.
- La violazione degli obblighi informativi nelle verifiche fiscali non provoca di per sé la nullità degli atti: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella propria difesa a seguito della violazione.
- L'omessa produzione o menzione di atti processuali (es. verbale di chiusura) giova al ricorrente solo se è provato che tale omissione ha effettivamente inciso sull'esito del procedimento; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- Il carico dell'allegazione e della prova circa fatti processuali determinanti per la sospensione o l'invalidità dell'atto grava sul contribuente fin dalle fasi di merito; eccezioni sollevate tardivamente rischiano l'inammissibilità.
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