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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 19361 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'applicazione cumulativa delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.12) e contestava plurime irregolarità processuali e di motivazione: mancata sospensione del processo in presenza di un accertamento "pregiudicante" (art. 295 c.p.c.), violazione del principio del contraddittorio e presunto litisconsorzio necessario con i soci, violazioni delle garanzie previste dallo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12) e dagli obblighi informativi in sede di verifica (L. 241/1990, art. 3; L. 212/2000, art. 12), omissione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, e carenza motivazionale dell'avviso di accertamento richiamato per relationem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale, ritenendo inammissibili o infondati i sette motivi proposti. In particolare: il ricorrente non aveva allegato previamente la pendenza dell'accertamento pregiudicante in sede di merito (motivo 1 inammissibile); non sussisteva litisconsorzio necessario tra società e soci (motivo 2 infondato); non era richiesto sospendere il giudizio a carico della società nelle forme prospettate dal ricorrente (motivo 3 infondato); la motivazione per relationem è valida quando il documento richiamato era già noto al contribuente (motivi 4 e 5 infondati); l'inosservanza degli obblighi informativi in fase di verifica non determina automaticamente la nullità dell'atto senza prova del concreto pregiudizio (motivo 6 infondato); l'omessa pronuncia sul motivo relativo al verbale di chiusura è inammissibile perché il contribuente non ha dimostrato l'effettiva offensività della omissione (motivo 7 inammissibile). Spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12

    Disciplina il cumulo delle sanzioni; la CTR aveva limitato l'applicazione del cumulo e Cassazione non ha annullato la decisione di merito in ordine alla valutazione sostanziale delle sanzioni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7

    Prevede che gli atti richiamati nella motivazione debbano essere allegati, ma la Corte ricorda che tale obbligo non si applica quando il contribuente ha già avuto integrale e legale conoscenza del documento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12

    art. 12, commi richiamati

    Contiene obblighi informativi relativi alle verifiche fiscali; la Corte ha affermato che la loro violazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto salvo che sia dimostrato il concreto pregiudizio.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3

    Sancisce la disponibilità degli atti amministrativi; la CTR ha ritenuto sufficiente la resa disponibile del documento richiamato per la motivazione per relationem.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42

    Norme sul contraddittorio e sugli obblighi di comunicazione in materia di accertamento; richiamato nella censura sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto che il contributo probatorio del ricorrente fosse insufficiente.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 295

    Regola la condizione sospensiva derivante da atti pregiudicanti; la Corte ha ricordato che l'onere di allegare la pendenza dell'accertamento pregiudicante ricade sul ricorrente e deve essere fatto in sede di merito.

  • Codice di Procedura Civile, articoli 112 e 274

    art. 112 e art. 274 c.p.c.

    Richiamati tra le norme processuali denunciate; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure che non dimostrano la rilevanza concreta delle omissioni procedurali.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 29

    Norme sul rito tributario e sospensione dei procedimenti; richiamato nella contestazione di sospensione ma la Corte ha confermato l'orientamento secondo il quale la pendenza deve essere tempestivamente allegata.

  • Costituzione, articolo 111

    Richiesto rispetto del giusto processo; le doglianze basate su violazioni dell'art. 111 sono state ritenute infondate o inammissibili per mancata tempestiva allegazione dei fatti rilevanti.

Massime di principio

  • Se sussiste un accertamento "pregiudicante" avente incidenza su accertamenti successivi, il contribuente deve tempestivamente allegarlo in sede di merito per ottenere la sospensione: non può sollevarlo per la prima volta solo in Cassazione.
  • Il litisconsorzio necessario tra società e soci non sussiste automaticamente quando si impugna un avviso di accertamento relativo al socio per presunta distribuzione di utili extracontabili: la giurisprudenza recente esclude l'obbligo di chiamare la società come resistente.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il documento richiamato era già integralmente noto al contribuente; in tal caso non è indispensabile allegarlo nuovamente all'atto impugnato.
  • La violazione degli obblighi informativi nelle verifiche fiscali non provoca di per sé la nullità degli atti: il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito nella propria difesa a seguito della violazione.
  • L'omessa produzione o menzione di atti processuali (es. verbale di chiusura) giova al ricorrente solo se è provato che tale omissione ha effettivamente inciso sull'esito del procedimento; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
  • Il carico dell'allegazione e della prova circa fatti processuali determinanti per la sospensione o l'invalidità dell'atto grava sul contribuente fin dalle fasi di merito; eccezioni sollevate tardivamente rischiano l'inammissibilità.

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