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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Medico convenzionato - Spese viaggio - Rimborso forfettario - Non tassabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione ai fini IRPEF di somme corrisposte al medico a titolo di rimborso spese/indennità per spostamenti tra la residenza e i vari ambulatori convenzionati. L'Ufficio aveva ritenuto tali somme reddito imponibile e aveva negato il rimborso IRPEF richiesto dalla contribuente; la contribuente sosteneva che si trattasse di rimborsi di carattere risarcitorio non tassabili, anche se liquidati in forma forfettaria.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che i pagamenti abbiano natura risarcitoria/indennitaria e non reddituale, e che la liquidazione in forma forfettaria non annulli la natura non imponibile delle somme quando la forfettizzazione sia ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l'argomento secondo cui la non tassabilità opererebbe solo per l'uso di mezzi pubblici, ha affermato che la Risoluzione n.106/15 è atto interno privo di valore vincolante esterno e ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. n. 6793/15). L'Amministrazione non ha fornito la prova di un disallineamento irrazionale tra rimborsi e oneri sostenuti. Spese di giudizio a carico dell'Amministrazione per complessivi euro 1.500.

Norme richiamate

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51 comma 1

    Prevede che il reddito da lavoro dipendente comprenda tutte le somme e i valori percepiti; il Collegio ha interpretato che i rimborsi di natura risarcitoria non rientrano nella nozione di reddito imponibile perché non comportano un incremento di ricchezza.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/2015

    Atto amministrativo interno che l'Ufficio invocava per limitare la non tassabilità; il Collegio ha osservato che la risoluzione non ha valore normativo vincolante esterno e non impedisce di riconoscere la non imponibilità quando i rimborsi siano effettivamente risarcitori e ancorati a oneri sostenuti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6793/2015

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che i rimborsi spese con funzione risarcitoria non costituiscono reddito imponibile anche se liquidati in forma forfettaria, se esiste nesso con oneri effettivamente sostenuti.

  • Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni

    testo del Regolamento/Accordo collettivo

    Stabilisce il diritto al rimborso/indennità con funzione risarcitoria per gli spostamenti dei medici convenzionati; il Collegio lo ha considerato prova contrattuale rilevante della natura non retributiva delle somme corrisposte.

Massime di principio

  • I rimborsi spese erogati a titolo risarcitorio/indennitario non costituiscono reddito imponibile anche se liquidati in forma forfettaria, purché la forfettizzazione sia ancorata a parametri oggettivi correlati agli oneri effettivamente sostenuti.
  • La modalità forfettaria di liquidazione non determina di per sé la trasformazione del rimborso in emolumento retributivo; conta la causa e il nesso con gli oneri lavorativi.
  • Se il rimborso assume carattere retributivo (es. pagamento per lavoro aggiuntivo o remunerazione occulta) o è irrazionalmente svincolato dagli oneri, allora è imponibile.
  • Il carico della prova circa la natura retributiva e la congruità delle somme grava sull'Amministrazione che contesta la non imponibilità; in mancanza di contestazione dettagliata il contribuente prevale.
  • Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo interno e non vincolano necessariamente il giudice che può fare riferimento a normativa, regolamenti contrattuali e giurisprudenza.
  • L'utilizzo di mezzo pubblico o privato non è determinante: ciò che conta è la funzione risarcitoria del rimborso e la sua correlazione con gli oneri sostenuti.
  • La presenza di accordi collettivi o regolamenti che prevedono rimborsi per spostamenti è elemento probatorio rilevante a favore della non imponibilità.

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