Sentenza del 17/09/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - Medico convenzionato - Spese viaggio - Rimborso forfettario - Non tassabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione ai fini IRPEF di somme corrisposte al medico a titolo di rimborso spese/indennità per spostamenti tra la residenza e i vari ambulatori convenzionati. L'Ufficio aveva ritenuto tali somme reddito imponibile e aveva negato il rimborso IRPEF richiesto dalla contribuente; la contribuente sosteneva che si trattasse di rimborsi di carattere risarcitorio non tassabili, anche se liquidati in forma forfettaria.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che i pagamenti abbiano natura risarcitoria/indennitaria e non reddituale, e che la liquidazione in forma forfettaria non annulli la natura non imponibile delle somme quando la forfettizzazione sia ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l'argomento secondo cui la non tassabilità opererebbe solo per l'uso di mezzi pubblici, ha affermato che la Risoluzione n.106/15 è atto interno privo di valore vincolante esterno e ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. n. 6793/15). L'Amministrazione non ha fornito la prova di un disallineamento irrazionale tra rimborsi e oneri sostenuti. Spese di giudizio a carico dell'Amministrazione per complessivi euro 1.500.
Norme richiamate
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51 comma 1
Prevede che il reddito da lavoro dipendente comprenda tutte le somme e i valori percepiti; il Collegio ha interpretato che i rimborsi di natura risarcitoria non rientrano nella nozione di reddito imponibile perché non comportano un incremento di ricchezza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/2015
Atto amministrativo interno che l'Ufficio invocava per limitare la non tassabilità; il Collegio ha osservato che la risoluzione non ha valore normativo vincolante esterno e non impedisce di riconoscere la non imponibilità quando i rimborsi siano effettivamente risarcitori e ancorati a oneri sostenuti.
Cassazione civile, sentenza n. 6793/2015
Giurisprudenza di legittimità che afferma che i rimborsi spese con funzione risarcitoria non costituiscono reddito imponibile anche se liquidati in forma forfettaria, se esiste nesso con oneri effettivamente sostenuti.
Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni
testo del Regolamento/Accordo collettivo
Stabilisce il diritto al rimborso/indennità con funzione risarcitoria per gli spostamenti dei medici convenzionati; il Collegio lo ha considerato prova contrattuale rilevante della natura non retributiva delle somme corrisposte.
Massime di principio
- I rimborsi spese erogati a titolo risarcitorio/indennitario non costituiscono reddito imponibile anche se liquidati in forma forfettaria, purché la forfettizzazione sia ancorata a parametri oggettivi correlati agli oneri effettivamente sostenuti.
- La modalità forfettaria di liquidazione non determina di per sé la trasformazione del rimborso in emolumento retributivo; conta la causa e il nesso con gli oneri lavorativi.
- Se il rimborso assume carattere retributivo (es. pagamento per lavoro aggiuntivo o remunerazione occulta) o è irrazionalmente svincolato dagli oneri, allora è imponibile.
- Il carico della prova circa la natura retributiva e la congruità delle somme grava sull'Amministrazione che contesta la non imponibilità; in mancanza di contestazione dettagliata il contribuente prevale.
- Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo interno e non vincolano necessariamente il giudice che può fare riferimento a normativa, regolamenti contrattuali e giurisprudenza.
- L'utilizzo di mezzo pubblico o privato non è determinante: ciò che conta è la funzione risarcitoria del rimborso e la sua correlazione con gli oneri sostenuti.
- La presenza di accordi collettivi o regolamenti che prevedono rimborsi per spostamenti è elemento probatorio rilevante a favore della non imponibilità.
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