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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Novara

Istanza di definizione ex art. 6 D.Lgs. 218/97 - Presentazione da parte della società - Estensione della sospensione dei termini per la presentazione del ricorso a favore dei soci - Sussiste - Avviso di presa in carico - impugnabilità per vizi propri - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la società ha presentato un'istanza di definizione ex art. 6 D.Lgs. 218/97; i soci hanno dedotto che tale istanza sospende il termine per l'impugnazione anche a loro favore rispetto agli atti impositivi collegati. Inoltre è stata contestata l'illegittimità delle comunicazioni di riscossione per violazione delle norme sulla riscossione frazionata (art. 15 d.p.r. 602/73 per le imposte; artt. 19 D.Lgs. 472/97 e 68 D.Lgs. 546/92 per le sanzioni) e l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico per vizi propri.

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'effetto sospensivo del termine per l'impugnazione, derivante dalla presentazione dell'istanza di definizione ex art. 6 D.Lgs. 218/97 da parte della società, si estende anche ai soci, per la natura unitaria del sistema di tassazione e accertamento tra società di persone e soci. Ha escluso la logica dell'Ufficio che tende alla scissione delle posizioni e alla frammentazione delle fasi procedimentali. Ha inoltre dichiarato l'illegittimità delle comunicazioni quando violano le norme sulla riscossione frazionata, facendo risultare ammissibili i ricorsi che impugnano tali atti, e ha ritenuto impugnabile l'avviso di presa in carico per i vizi propri.

Norme richiamate

  • art. 6 D.Lgs. 218/1997

    la presentazione dell'istanza di definizione da parte della società sospende il termine per l'impugnazione anche in favore dei soci, per la natura unitaria del rapporto fiscale tra società di persone e soci

  • art. 15 d.p.r. 602/1973

    le comunicazioni di riscossione che non rispettano le norme sulla riscossione frazionata sono illegittime e incidono sulla legittimità degli atti impugnati

  • art. 19 D.Lgs. 472/1997

    le disposizioni sulle sanzioni e sulla relativa riscossione frazionata devono essere osservate; la loro violazione rende impugnabili gli atti sanzionatori

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    riferimento procedurale relativo all'impugnazione di atti sanzionatori e alla tutela giurisdizionale; utilizzato per affermare l'ammissibilità del ricorso quando sussistono vizi formali o di procedura

Massime di principio

  • La presentazione da parte della società di un'istanza di definizione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 218/97 sospende il termine per l'impugnazione anche per i soci collegati: in situazioni analoghe i soci possono beneficiare della sospensione dei termini derivante dall'atto compiuto dalla società.
  • L'Amministrazione non può frammentare le posizioni e le fasi procedimentali per eludere gli effetti unitari del sistema di accertamento tra società di persone e soci; eventuali procedure che perseguono tale scopo sono in contrasto con la ratio normativa.
  • Le comunicazioni di riscossione devono rispettare le norme sulla riscossione frazionata (es. art. 15 DPR 602/73); la loro violazione determina l'illegittimità degli atti e rende ammissibile il ricorso per vizi relativi alla riscossione.
  • L'avviso di presa in carico è impugnabile quando presenta vizi propri; non può essere considerato automaticamente inoppugnabile solo perché formale o propedeutico ad atti successivi.
  • Nella prassi, i contribuenti (società e soci) dovrebbero verificare se istanze o atti presentati da uno (es. la società) sospendono termini anche per gli altri interessati (es. i soci) e, in caso di comunicazioni di riscossione, controllare il rispetto delle norme procedurali sulla rateizzazione prima di considerare il ricorso inammissibile per decorso dei termini.

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