Sentenza del 17/09/2020 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Operazioni inesistenti - False fatturazioni - Detrazione costi - GIP - Archiviazione - Non rilevanza - Presunzione retrocessione - Onere prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di costi (euro 24.100,00) dedotti in dichiarazione come sostenuti ma ritenuti dall'Amministrazione frutto di fatturazioni per operazioni inesistenti emesse da una società qualificata come evasore totale. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento (IRES e IRAP per 2013-2014) sostenendo la reale esecuzione delle prestazioni (documentazione di trasporto, dichiarazioni di soggetti che avrebbero visto i lavori o il ritiro dei materiali) e richiamando l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società emittente le fatture. L'Amministrazione ha invece prodotto indagini bancarie e riscontri documentali che evidenziavano anomalie (fatture emesse anche a più soggetti, incongruenze fra fatture e contratti, assenza di DUVRI/POS e DURC, sistema di pagamenti in contanti o tramite bonifici seguiti da prelevamenti immediati) che inducono a ritenere le operazioni simulate e una retrocessione dei corrispettivi al soggetto pagante.
La decisione
Appello del contribuente respinto. La Commissione tributaria regionale conferma la decisione di primo grado: l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario e, nel caso concreto, l'archiviazione risultava fondata su elementi di parte non prodotti nel giudizio tributario; le prove documentali e le dichiarazioni fornite dal contribuente hanno valore indiziario ma non superano le numerose e concordanti presunzioni dell'Ufficio. In particolare sono state ritenute decisive le anomalie contabili, l'assenza dei documenti obbligatori relativi alla sicurezza e alla regolarità contributiva del subappaltatore (DUVRI, POS, DURC), le incongruenze fra fatture, contratti e documenti di smaltimento, e i movimenti bancari (assegni incassati, bonifici seguiti da prelevamenti) che suggeriscono la retrocessione del corrispettivo. Condanna alle spese del grado di appello a carico della ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 art. 32
art. 32 d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata per l'attività di controllo dell'Amministrazione in materia di IVA e verifica della documentazione fiscale
d.P.R. n. 633/1972 art. 51
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata nell'ambito delle verifiche e degli accertamenti fiscali
d.lgs. n. 74/2000 art. 2
definizione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, richiamato in relazione al procedimento penale parallelo
codice di procedura penale artt. 408 ss.
disciplinano il decreto di impromuovibilità/archiviazione dell'azione penale; tale provvedimento non ha automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario
d.lgs. n. 546/1992 art. 1 comma 2
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiama l'applicazione, per il processo tributario, di norme del codice di procedura civile quando compatibili
d.lgs. n. 546/1992 art. 7 comma 4
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
limiti probatori nel processo tributario (divieto della prova testimoniale) e possibilità di valutare presunzioni semplici
codice di procedura civile art. 116
potere del giudice di valutare liberamente le prove e il materiale probatorio acquisito nel processo
codice di procedura civile artt. 276 e disposizioni attuative art. 118
art. 276, ultimo comma, c.p.c. e art. 118, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
richiamate per la disciplina della motivazione della sentenza e del processo, applicabili al processo tributario
d.lgs. n. 81/2008 artt. 26 comma 3 e 28 comma 2
art. 26, comma 3, e art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
obbligo di predisporre documenti di sicurezza (DUVRI, POS) che dimostrerebbero la presenza e l'organizzazione del subappaltatore in cantiere; la loro assenza è indice negativo ai fini probatori
Massime di principio
- Il decreto di archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di effettuare una valutazione autonoma dei fatti: l'archiviazione ha valore indiziario ma non vincola automaticamente il giudice fiscale.
- Nel processo tributario sono ammesse presunzioni semplici e prove documentali extraprocessuali (es. dichiarazioni scritte, documenti di trasporto), ma queste hanno valore indiziario e devono essere confrontate con le presunzioni e le prove prodotte dall'Amministrazione.
- Spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni documentate: documenti come bolle di accompagnamento, dichiarazioni di terzi o contratti devono essere idonei a superare le anomalie rilevate dall'Ufficio.
- Anomalie quali fatture emesse a più soggetti con date/importi diversi, qualificazione del fornitore come evasore totale, incongruenze tra fatture e contratti, mancanza di DUVRI/POS e DURC e un sistema di pagamenti basato su contanti o su incassi immediatamente seguiti da prelevamenti sono elementi forti che giustificano la presunzione di operazioni inesistenti e di retrocessione del corrispettivo.
- La presunzione di retrocessione del denaro (sulla base della disponibilità immediata di contante da parte del beneficiario dei pagamenti) è ammissibile se è logica, coerente e inserita nel contesto indiziario complessivo; il contribuente deve fornire spiegazioni documentali convincenti (es. giustificazioni dell'utilizzo del contante, riversamenti bancari, documentazione che provi il reale impiego delle somme).
- In situazioni simili è strategico per il contribuente produrre documentazione completa e specifica: contratti dettagliati di subappalto, DUVRI/POS per ogni cantiere, DURC periodici, rapporti di lavoro e fogli di presenza, ricevute di smaltimento riferite ai lavori, registrazioni bancarie che dimostrino l'effettivo trasferimento e uso delle somme (depositi, pagamenti a terzi), oltre a prove fotografiche o perizie tecniche che attestino materialmente l'esecuzione dei lavori.
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