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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24487/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa sostenendo: 1) la Mandelli non era obbligata a comunicare all'INPS il decesso della pensionata ai sensi dell'art. 72 d.P.R. 396/2000, per cui il suo silenzio non sarebbe rilevante; 2) le movimentazioni del conto sarebbero avvenute dopo la consumazione dell'eventuale reato e quindi non integrerebbero gli artifici o raggiri tipici della truffa; 3) la fattispecie sarebbe invece riconducibile all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e non alla truffa, per mancanza dell'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente il reato di truffa: il silenzio dei ricorrenti sul decesso della titolare della pensione è stato qualificato come condotta omissiva "antidoverosa" idonea a creare o mantenere l'errore dell'ente erogatore; inoltre la Mandelli ha posto in essere un comportamento attivo, esercitando i poteri derivanti dalla procura sul conto della defunta (poi venuta meno per morte ex art. 1722 c.c.), il che ha concorso a mantenere l'apparenza della persistenza del diritto alla pensione. La consumazione della truffa si è verificata al momento dell'ottenimento dell'ingiusto profitto (incasso/accredito). La Corte ha escluso la riformulazione del fatto ai sensi dell'art. 316-ter c.p., ritenendo che mancasse la distinzione necessaria tra indebito percepimento e induzione in errore mediante artifici e raggiri. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72

    Prevede l'obbligo di comunicazione del decesso all'ufficiale di stato civile da parte di congiunti, conviventi o delegati; la Corte precisa che il dovere di comunicazione previsto da tale norma rende antidoveroso il silenzio se il soggetto rientra nelle categorie indicate.

  • L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 34

    Obbliga il responsabile dell'Ufficio Anagrafe a comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato; la norma contribuisce alla rete di obblighi informativi che integrano la responsabilità penale quando elusa.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19

    Prevede analoga comunicazione dell'Anagrafe all'ente previdenziale, richiamata per evidenziare la previsione normativa di obblighi comunicativi istituzionali.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 46 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Stabilisce sanzioni amministrative per la mancata comunicazione; citata per mostrare le conseguenze amministrative connesse agli obblighi informativi.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 303-304

    Introduce l'obbligo per il medico necroscopo di trasmettere telematicamente il certificato di decesso all'INPS e disciplina la restituzione delle somme erogate dopo il decesso; la Corte ne trae rilievo per l'assetto complessivo degli obblighi e delle tutele contro le indebite percezioni.

  • Codice penale, art. 316-ter

    Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte esclude la riclassificazione del fatto sotto questa fattispecie perché nel caso era presente l'elemento dell'induzione in errore tramite artifici/condotte attive e omissive antidoverose, caratteristica della truffa.

  • Codice penale, art. 646

    Norma sulla truffa semplice; citata in giurisprudenza alternativa ma la Corte ritiene prevalente la qualificazione per truffa aggravata con artifici e raggiri nel caso concreto.

  • Codice civile, art. 1722

    Dispone che la procura viene meno con la morte del mandante; la Corte ha ritenuto illecito l'esercizio di poteri derivanti dalla procura dopo il decesso, fatto capace di integrare un comportamento fraudolento.

  • Codice penale, art. 307

    Richiamato dalla difesa in relazione all'individuazione dei parenti obbligati a comunicare il decesso; la Corte non ha accolto la tesi che tale richiamo escluda l'antidoverosità del silenzio nel contesto fattuale.

Massime di principio

  • Il silenzio o l'omissione possono integrare la truffa quando sono "antidoverosi": occorre cioè un obbligo di comunicazione o un comportamento che sia idoneo a far persistere o apparire un diritto alla prestazione pubblica.
  • La mera mancanza di un obbligo diretto di comunicare all'ente erogatore non esclude responsabilità penale se il soggetto rientra nelle categorie previste dalle norme sull'anagrafe o svolge atti idonei a mantenere l'errore (es. operazioni sul conto, esercizio di procura dopo la morte).
  • L'esercizio di poteri sulla posizione economica del defunto (ad es. operazioni sul conto) dopo la morte del titolare può costituire un comportamento attivo che, congiuntamente al silenzio, configura artifici o raggiri rilevanti ai fini della truffa.
  • La truffa si consuma al momento dell'ottenimento dell'ingiusto profitto (incasso/accredito); pertanto, atti che procurano o mantengono il flusso di erogazioni indebitamente possono essere considerati causali della consumazione.
  • Occorre distinguere attentamente tra art. 316-ter (indebita percezione senza artifici) e il reato di truffa: la presenza di artifici o omissioni antidoverose che inducono in errore l'ente qualificano il fatto come truffa, con conseguenze penali più gravi.
  • In situazioni simili è utile verificare la sussistenza di obblighi formali di comunicazione (anagrafe, medico necroscopo, istituti bancari) e l'effettiva condotta del soggetto (operazioni sul conto, esercizio di deleghe) per valutare il rischio penale.

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