Cassazione Penale, Sentenza n. 24487/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per truffa sostenendo: 1) la Mandelli non era obbligata a comunicare all'INPS il decesso della pensionata ai sensi dell'art. 72 d.P.R. 396/2000, per cui il suo silenzio non sarebbe rilevante; 2) le movimentazioni del conto sarebbero avvenute dopo la consumazione dell'eventuale reato e quindi non integrerebbero gli artifici o raggiri tipici della truffa; 3) la fattispecie sarebbe invece riconducibile all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e non alla truffa, per mancanza dell'induzione in errore mediante artifici o raggiri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente il reato di truffa: il silenzio dei ricorrenti sul decesso della titolare della pensione è stato qualificato come condotta omissiva "antidoverosa" idonea a creare o mantenere l'errore dell'ente erogatore; inoltre la Mandelli ha posto in essere un comportamento attivo, esercitando i poteri derivanti dalla procura sul conto della defunta (poi venuta meno per morte ex art. 1722 c.c.), il che ha concorso a mantenere l'apparenza della persistenza del diritto alla pensione. La consumazione della truffa si è verificata al momento dell'ottenimento dell'ingiusto profitto (incasso/accredito). La Corte ha escluso la riformulazione del fatto ai sensi dell'art. 316-ter c.p., ritenendo che mancasse la distinzione necessaria tra indebito percepimento e induzione in errore mediante artifici e raggiri. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72
Prevede l'obbligo di comunicazione del decesso all'ufficiale di stato civile da parte di congiunti, conviventi o delegati; la Corte precisa che il dovere di comunicazione previsto da tale norma rende antidoveroso il silenzio se il soggetto rientra nelle categorie indicate.
L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 34
Obbliga il responsabile dell'Ufficio Anagrafe a comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato; la norma contribuisce alla rete di obblighi informativi che integrano la responsabilità penale quando elusa.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19
Prevede analoga comunicazione dell'Anagrafe all'ente previdenziale, richiamata per evidenziare la previsione normativa di obblighi comunicativi istituzionali.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 46 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)
Stabilisce sanzioni amministrative per la mancata comunicazione; citata per mostrare le conseguenze amministrative connesse agli obblighi informativi.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 303-304
Introduce l'obbligo per il medico necroscopo di trasmettere telematicamente il certificato di decesso all'INPS e disciplina la restituzione delle somme erogate dopo il decesso; la Corte ne trae rilievo per l'assetto complessivo degli obblighi e delle tutele contro le indebite percezioni.
Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte esclude la riclassificazione del fatto sotto questa fattispecie perché nel caso era presente l'elemento dell'induzione in errore tramite artifici/condotte attive e omissive antidoverose, caratteristica della truffa.
Norma sulla truffa semplice; citata in giurisprudenza alternativa ma la Corte ritiene prevalente la qualificazione per truffa aggravata con artifici e raggiri nel caso concreto.
Dispone che la procura viene meno con la morte del mandante; la Corte ha ritenuto illecito l'esercizio di poteri derivanti dalla procura dopo il decesso, fatto capace di integrare un comportamento fraudolento.
Richiamato dalla difesa in relazione all'individuazione dei parenti obbligati a comunicare il decesso; la Corte non ha accolto la tesi che tale richiamo escluda l'antidoverosità del silenzio nel contesto fattuale.
Massime di principio
- Il silenzio o l'omissione possono integrare la truffa quando sono "antidoverosi": occorre cioè un obbligo di comunicazione o un comportamento che sia idoneo a far persistere o apparire un diritto alla prestazione pubblica.
- La mera mancanza di un obbligo diretto di comunicare all'ente erogatore non esclude responsabilità penale se il soggetto rientra nelle categorie previste dalle norme sull'anagrafe o svolge atti idonei a mantenere l'errore (es. operazioni sul conto, esercizio di procura dopo la morte).
- L'esercizio di poteri sulla posizione economica del defunto (ad es. operazioni sul conto) dopo la morte del titolare può costituire un comportamento attivo che, congiuntamente al silenzio, configura artifici o raggiri rilevanti ai fini della truffa.
- La truffa si consuma al momento dell'ottenimento dell'ingiusto profitto (incasso/accredito); pertanto, atti che procurano o mantengono il flusso di erogazioni indebitamente possono essere considerati causali della consumazione.
- Occorre distinguere attentamente tra art. 316-ter (indebita percezione senza artifici) e il reato di truffa: la presenza di artifici o omissioni antidoverose che inducono in errore l'ente qualificano il fatto come truffa, con conseguenze penali più gravi.
- In situazioni simili è utile verificare la sussistenza di obblighi formali di comunicazione (anagrafe, medico necroscopo, istituti bancari) e l'effettiva condotta del soggetto (operazioni sul conto, esercizio di deleghe) per valutare il rischio penale.
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