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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata (6 mesi di arresto e euro 21.000,00 di ammenda, oltre il resto) per reati edilizi e paesaggistici commessi in concorso con Stefania Serrapica. Le doglianze principali erano: (1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al capo d'imputazione (sosteneva che l'unica condotta a lui imputabile fosse la mera pavimentazione del lastrico e non la modifica della destinazione d'uso); (2) errata applicazione della legge penale e mancata valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie contestate; (3) inosservanza di norme processuali per omessa valutazione della documentazione (due CILA diverse, con lavori diversi attribuiti alle parti); (4) sproporzione della pena e mancata concessione della non menzione al ricorrente come avvenuto per la coimputata; (5) illegittimità della costituzione di parte civile e conseguente illegittima condanna al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, stabilendo che gli interventi edilizi effettuati su immobile originariamente abusivo costituiscono nuova e autonoma condotta criminosa: non è richiesto che l'imputato sia l'autore dell'abuso originario, ma è sufficiente la consapevolezza dell'abusività e il contributo materiale o morale all'esecuzione di lavori ulteriori. Pertanto le pronunce amministrative sulla validità dei titoli non esonerano dalla responsabilità penale; la Corte territoriale ha correttamente valutato documentazione comunale (permessi e incongruenze progettuali) e fatto emergere elementi inconfutabili di abusive difformità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato perché la documentazione evocata dal ricorrente non si è dimostrata decisiva rispetto agli accertamenti svolti (es. allacciamenti idrici funzionali all'attività commerciale). Il quarto motivo è inammissibile in parte e, per la parte valutata, non fondato: la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena risultava inferiore alla media edittale; la richiesta di applicazione di art. 131-bis c.p. è nuova e inammissibile; la mancata concessione della non menzione è potere discrezionale non impugnabile in cassazione. Il quinto motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione. Esito pratico: rigetto del ricorso, conferma della condanna, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) - artt. 44, 64, 71, 65, 72, 83, 95

    Le contravvenzioni edilizie e le omissioni (mancata denuncia dei lavori al Genio Civile, assenza di progetto esecutivo, assenza di deposito atti progettuali in zona sismica) sono state ritenute integrabili dagli interventi eseguiti; gli interventi su immobile abusivo riproducono l'illegittimità dell'opera principale e costituiscono autonoma condotta penalmente rilevante.

  • Codice penale - artt. 81 (comma finale), 110

    Articoli richiamati per la responsabilità in concorso e la partecipazione all'esecuzione del medesimo disegno criminoso; utilizzati per affermare la responsabilità congiunta degli imputati.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - artt. 136, 146, 181 comma 1

    Gli interventi su area sottoposta a vincolo paesaggistico sono soggetti ad autorizzazione; la loro esecuzione in assenza di autorizzazione configura il reato paesaggistico contestato.

  • Legge regionale 7/1/1983 n. 9 (Regione Campania) - art. 2

    Norma regionale richiamata in relazione agli obblighi in materia sismica e progettuale per gli interventi su immobili in zona sismica.

  • Codice di procedura penale - artt. 606 comma 1 lett. e, b, c; art. 522; art. 546; art. 125 comma 3; artt. 516-518; art. 173 disp. att.

    Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, inosservanza di norme processuali, ammissibilità dei motivi). La Corte ha valutato la correttezza della motivazione e l'ammissibilità dei motivi secondo queste disposizioni.

  • Art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla motivazione di primo grado quando la pena è stata fissata in misura inferiore alla media edittale.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di applicazione della causa di non punibilità sollevata in cassazione è stata ritenuta nuova e manifestamente infondata, quindi inammissibile.

  • Art. 597 quinto comma cod. proc. pen.

    Il potere discrezionale del giudice di appello di applicare d'ufficio il beneficio della non menzione non richiede una motivazione specifica in cassazione; il mancato esercizio non costituisce motivo di ricorso valido.

Massime di principio

  • L'esecuzione di lavori su un immobile originariamente abusivo costituisce una nuova condotta penalmente rilevante: chi contribuisce materialmente o moralmente a lavori successivi può essere ritenuto responsabile anche se non autore dell'abuso originario, purché sia presente consapevolezza dell'abusività (anche colposa).
  • Le pronunce amministrative che regolarizzino o consolidino situazioni urbanistiche non escludono automaticamente la responsabilità penale per opere eseguite in difformità rispetto alle norme penali edilizie o paesaggistiche; la valutazione penale è autonoma e si basa sugli elementi di fatto e sulle responsabilità soggettive.
  • La difesa deve fornire elementi probanti e confrontarsi esplicitamente con le valutazioni tecniche e documentali prodotte dall'ente locale (permessi, grafici, accertamenti): documenti che non risultano decisivi rispetto agli accertamenti di merito difficilmente capovolgono la decisione penale.
  • In tema di determinazione della pena, se la sanzione è stata fissata in misura inferiore alla media edittale la Corte di legittimità ritiene spesso sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.; la richiesta di nuovi benefici o cause di non punibilità può risultare inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione.
  • Le questioni processuali sollevate per la prima volta in cassazione (es. illegittima costituzione di parte civile introdotta solo in cassazione) sono generalmente inammissibili; vanno quindi tempestivamente eccepite nei gradi immediatamente precedenti.

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