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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per violazione del DASPO (vendita abusiva di biglietti in diverse occasioni). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e carenza di motivazione sulla mancata assoluzione e sull'illegittimità del provvedimento del Questore (contestando la disapplicazione del DASPO per mancanza di motivazione e l'irregolarità della convalida giudiziaria, nonché il carattere facoltativo di talune prescrizioni del DASPO); 2) violazione di legge e mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con specifica richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censura sugli aumenti per continuazione e sulla durata massima delle misure (obbligo di presentazione alla P.G. e divieto di accesso per 8 anni), oltre a rilievi sulla tardiva o mancata concessione dei termini per la difesa nella convalida del DASPO.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e meramente ripetitivi dell'appello senza critiche specifiche di legittimità. Ha confermato che la motivazione della sentenza di merito è adeguata e che il provvedimento del Questore era motivato richiamando le violazioni commesse e i precedenti specifici del ricorrente, giustificando la durata del divieto e l'obbligo di presentazione. Ha inoltre precisato che l'impugnazione dell'ordine amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) doveva essere proposta in sede amministrativa e che il giudice penale non può sindacare ampiamente tale provvedimento; irregolarità della convalida del DASPO dovevano essere impugnate nella sede opportuna e la mancata impugnazione ne rende il contenuto non più sindacabile in sede penale. Sulla quantificazione della pena e sulle circostanze attenuanti la Corte ha ritenuto motivata la decisione della Corte di appello in ragione dei precedenti e della reiterazione (7 episodi in otto mesi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6, commi 2 e 6

    Norma richiamata per il fatto-reato relativo alla materia; utilizzata come riferimento normativo per i comportamenti sanzionati nelle vicende connesse alle manifestazioni sportive

  • codice penale, art. 81

    Richiamato per la disciplina del concorso di norme o concorso di reati ai fini della determinazione della pena

  • art. 1-sexies Decreto-legge 28/2003

    Richiamato nel ricorso per sostenere che alcune prescrizioni del DASPO sono facoltative; il giudice di legittimità osserva che tali profili vanno comunque valutati con specifici e motivati argomenti

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulla recidiva o sulle circostanze personali che può incidere sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa delle attenuanti per i precedenti e la pervicacia

  • codice penale, art. 133

    Norma relativa alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto motivata la quantificazione della pena e gli aumenti per continuazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, sent. n. 36276 del 04/05/2011)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice penale non può convalidare, oltre il proprio ambito, il provvedimento amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive: l'impugnazione del DASPO spetta alla giurisdizione amministrativa

Massime di principio

  • Se si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo come il DASPO, l'impugnazione va in primo luogo proposta in sede amministrativa; il giudice penale ha poteri limitati di sindacato su tale provvedimento.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello: l'assenza di censure di legittimità precise può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La motivazione circa la durata delle misure e l'obbligo di presentazione è decisiva: richiamare precedenti specifici e la reiterazione delle violazioni costituisce giustificazione per periodi più lunghi e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
  • Eventuali vizi procedurali relativi alla convalida del DASPO (ad es. termini per la difesa) devono essere impugnati tempestivamente nella sede corretta; la mancata impugnazione rende tali vizi non più sindacabili in sede penale.
  • Gli aumenti per continuazione sono valutati complessivamente e, se motivati come minimi per ogni episodio ma proporzionati nel complesso, difficilmente saranno annullati in sede di legittimità senza specifiche censure di illogicità o violazione di legge.

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