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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) censura per violazione del principio di legalità/di tassatività perché, ricorrendo elezioni in Comune con popolazione <10.000 abitanti, si sarebbe dovuto applicare l'art. 63 d.P.R. 570/1960 (che non vieterebbe l'accantonamento delle schede), sicché la condotta non sarebbe prevista come reato dall'art. 96 d.P.R. 570/1960; (2) censura per omessa pronuncia sulla refusione delle spese a carico delle parti civili il cui appello incidentale era stato dichiarato inammissibile, nonostante l'imputato avesse richiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente: l'art. 63 va letto con il rinvio all'art. 54 e impone una pronuncia immediata sulle schede contestate, vietando l'accantonamento per successivo scrutinio; la condotta contestata integra il reato di cui all'art. 96 d.P.R. 570/1960. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata prova certa in atti di una richiesta specifica e tempestiva di condenna alle spese a carico delle parti civili; la Cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 96, comma 2

    La Corte interpreta la fattispecie come reato di pericolo volto a prevenire brogli elettorali: punisce chi, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli artt. 63 e 68.

  • d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 63

    Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. ... Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54. ... Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

    Va interpretato insieme all'art. 54: impone che le contestazioni siano risolte immediatamente e vieta lo spoglio separato/accantonamento delle schede anche nei Comuni sotto 10.000 abitanti.

  • d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 68, comma 3

    È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto

    Contiene una prescrizione ulteriore rispetto all'art. 63 ma non è necessaria per ritenere vietato l'accantonamento: il divieto di accantonare emerge già dall'art. 63 in relazione all'art. 54.

  • d.P.R. 16 maggio 1960 - art. 54

    Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

    Stabilisce la procedura vincolata per le contestazioni: la vidimazione immediata e l'allegazione al verbale; supporta il divieto di accantonamento.

  • art. 1 c.p.; art. 25, secondo comma, Cost.

    Richiamati in relazione al principio di legalità: la Corte ritiene che l'interpretazione data non violi il principio di tassatività poiché il divieto di accantonamento è desumibile dalla normativa elettorale vigente.

  • art. 531 e art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente in tema di prevalenza della formula di non punibilità perché il fatto non è previsto come reato rispetto alla prescrizione; la Corte rigetta tale argomento perché ritiene che il fatto sia comunque previsto e punibile.

  • art. 541, comma 2 e art. 592, comma 4 cod. proc. pen.; art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamati in tema di rifusione delle spese: la giurisprudenza prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione di una parte civile può comportare la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese verso l'imputato, se la richiesta è formulata e risultante in atti; la Corte ha valutato l'assenza di prova certa della domanda riferita all'impugnazione incidentale specifica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Citazioni procedurali relative alla trattazione del ricorso e all'istruzione formale dell'atto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di scrutinio, anche nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti l'art. 63 va interpretato insieme all'art. 54: le contestazioni sulle schede devono essere decise immediatamente e le schede contestate vidimate e allegate al verbale. L'accantonamento per un successivo spoglio è vietato.
  • L'art. 96 d.P.R. 570/1960 configura un reato di pericolo volto a prevenire brogli: la violazione delle procedure vincolate di spoglio può integrare responsabilità penale anche se il Comune è di piccole dimensioni.
  • Il principio di legalità e di tassatività delle fattispecie penali non impedisce di desumere obblighi procedurali (e relative sanzioni) dall'insieme coordinato di norme elettorali (artt. 63 e 54), quando il divieto è ricavabile dal testo normativo.
  • Quanto alle spese di giudizio in sede di impugnazione, la condanna delle parti civili alla rifusione è possibile quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile; tuttavia è necessario che la richiesta di rifusione sia formulata in modo chiaro e risultante negli atti processuali, altrimenti il giudice non può accoglierla.
  • In appello e in Cassazione l'assenza di un chiaro e documentato elemento probatorio (per esempio la prova che una specifica istanza di condanna alle spese sia stata proposta e nei termini) può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo relativo a spese/condanne.

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